Il conflitto collettivo Ferrara, LT, ottobre 2018
Il passaggio storico Sciopero reato (cod.penale sardo) Sciopero libertà (codice penale Zanardelli) Sciopero reato (codice penale Rocco) Sciopero diritto /libertà /reato (Costituzione)
Il diritto di sciopero Art.40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
Diritto individuale ad esercizio collettivo Oggetto dello sciopero Indizione dello sciopero Partecipazione allo sciopero
L’astensione dall’esecuzione della prestazione Comportamento: non esecuzione di un obbligo contrattuale conseguenze Diritto? Illecito penale ? Inadempimento contrattuale?
Il codice penale Serrata e sciopero per fini contrattuali (art.502 c.p.): Abrogato da C.cost. 4 maggio 1960, n.29 (questione relativa alla serrata, i giudici ordinari avevano già disapplicato) Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art.503 c.p.): Corte Cost. 27 dicembre 1974 n. 290 “nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare” (sciopero politico economico / sciopero politico “puro”)
Segue È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 40 cost., l’art. 504 c.p. [Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero] nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
I limiti allo sciopero Sciopero ad oltranza Sciopero “pignolo” Sciopero articolato Sciopero a scacchiera Sciopero a singhiozzo Danno alla produzione / danno alla produttività. (art.41 e art.4 Cost.) Possibilità di rifiutare la prestazione
Cassazione 30 gennaio 1980, n. 711 Differenza tra danno alla produzione e danno alla produttività
P. Ferrara, 29-06-1994 Gli scioperi di solidarietà, di cui non viene contestata la legittimità, costituiscono una forma di sciopero fortemente incisiva e, in alcuni casi, di importanza fondamentale per sostenere la posizione di lavoratori oggetto di provvedimenti illegittimi da parte del datore di lavoro; ma nella fattispecie, considerata la causalità esistente fra le agitazioni, attuate con varie modalità, e la risoluzione del contratto di appalto disposta dall’amministrazione delle poste, cui è seguita la chiusura prima della singola unità produttiva interessata poi dell’intera azienda, le agitazioni sono da considerare come atti diretti contro l’organizzazione aziendale; il conseguente danno alla produttività verificatosi rende lo sciopero illegittimo e il danno medesimo risarcibile dai lavoratori.
P. Milano, 03-04-1997 È inammissibile un’automatica equivalenza tra sciopero «anomalo» e sciopero «illegittimo» al fine di giustificare l’inosservanza da parte del datore di lavoro del proprio obbligo contrattuale di consentire, nel caso di sciopero «a singhiozzo», la prestazione offerta dagli scioperanti nel residuo orario di lavoro non interessato dall’astensione e, a maggior ragione, la normale prestazione contestualmente offerta dai rimanenti lavoratori, restando in ogni caso ferma la necessità di provare volta a volta le ragioni e la misura dell’addotta inutilizzabilità di dette prestazioni e il realizzarsi di un danno alla produttività (sia sotto forma di un abnorme danno alla produzione che sotto forma di rischio per la sicurezza degli e dagli impianti), nonché la congruenza, rispetto a tali dati e rispetto a tutti i lavoratori (o a tutti i settori) coinvolti, della sospensione di rimando decisa dal datore di lavoro.
La serrata La libertà di serrata (cass. 8 giugno 1953) Tra inadempimento (mora del creditore) ed impossibilità di ricevere la prestazione
Lo sciopero nei SPE Perché nasce. Le resistenze all’eteroregolamentazione. L’esperienza dell’autoregolamentazione Un caso concreto di perplessità nell’autoregolamentazione (il colosseo) e i limiti (l’assemblea) I diritti I servizi