Aspetti tecnici e giuridici CANAPA Aspetti tecnici e giuridici Prof. Rino Froldi
La pianta di canapa (Cannabis sativa L La pianta di canapa (Cannabis sativa L.) è una pianta erbacea che per la sua capacità di adattamento, si è diffusa in tutto il mondo.
per finalità forense
CANAPA Pianta erbacea dioica, annuale, appartenente al genere delle Cannabacee, alta generalmente da 1-2 metri, ma può anche raggiungere i 3 metri o più soprattutto nei climi temperati. L’altezza è influenzata anche dalla latitudine, humus. Le varietà di piante di Cannabis presenti in natura sono numerose, sia di germinazione spontanea che coltivate. Sono però solo delle “varietà chimiche” riconducibili alla specie Cannabis sativa L..
PRINCIPALE USO DELLE VARIE PARTI ORIGINE Originaria dell’Asia Centrale ma cresce spontaneamente in tutte le zone con clima temperato. Ne sono ricchi l’Iran, il Nepal, la Siria, L’Arabia, ma anche l’Europa. PRINCIPALE USO DELLE VARIE PARTI Fusto: impiego come fibra tessile; Semi: produzione di olio. FOGLIE Sono palmato-composte, con 5-11 segmenti lanceolato – acuminati, seghettati, un po’ viscidi al tatto. Elementi riconoscitivi sono i cistoliti a punta ricurva, visibili nella sezione trasversale della foglia.
I fiori della pianta maschile sono riuniti in grappoli ascellari, quelli della pianta femminile sono più grandi e a forma di spiga.
Vengono chiamati CANNABINOIDI e i principali sono: PRINCIPI ATTIVI I principi attivi che agiscono sul SNC raggiungono la massima concentrazione nella resina che trasuda dalle infiorescenze (sia della pianta femminile che quella maschile) ma sono anche presenti nelle foglie a livello dei peli cellulari e ghiandolari sulla superficie inferiore di queste. Piccola quantità contenuta nel fusto e nei semi. Vengono chiamati CANNABINOIDI e i principali sono: THC (∆-9-Tetraidrocannabinolo): azione stupefacente; CBD (Cannabidiolo); CBN (Cannabinolo).
TETRAIDROCANNABINOLO (Δ9THC).
La Cannabis contiene una vasta quantità di principi attivi appartenenti alle classi dei cannabinoidi, degli alcaloidi, degli steroidi e dei terpeni. Sino ad oggi ne sono stati identificati più di 500, di cui oltre 60 appartenenti alla classe dei cannabinoidi. CANNABINOIDI ABBREVIAZIONI Δ9-tetraidrocannabinolo Δ8-tetraidrocannabinolo Acido tetraidrocannabinolico Cannabidiolo Acido cannabidiolico Cannabinolo Acido cannabinolico Cannabigerolo Cannabicromene Acido cannabicromenico Cannabiciclolo Cannabivarina Tetraidrocannabivarina Acido tetraidocannabivarico Cannabielsoina Cannabicitrano Cannabispirano Cannabicumarone Cannabifurano Deidrocannabifurano Δ9-THC Δ8-THC THCA CBD CBDA CBN CBNA CBG CBCh CBChA CBCy CBV THV THVA CBE
Usi industriali: La produzione delle funi (canapi) Uso tessile Uso alimentare: i semi di canapa, olio di semi Fibra tecnica come uso edilizio Produzione della carta Produzione di materie plastiche totalmente degradabili Produzione di combustibile da biomassa.
Uso terapeutico: Nella sezione B delle tabelle medicinali del T.U. Stup. sono inclusi: «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)» «delta-9-tetraidrocannabinolo»
L'efficacia terapeutica nel trattamento sintomatico della spasticità muscolare è confermata in studi clinici controllati in doppio cieco. L'efficacia nella stimolazione dell'appetito del dronabinol nei soggetti portatori di AIDS è stato dimostrato in studi clinici controllati in doppio cieco. L'efficacia del delta-9-THC e di un suo derivato sintetico, il nabilone, nei casi di nausea e vomito secondari a chemioterapia è stata dimostrata in vari studi clinici controllati in doppio cieco. L'efficacia del delta-9-THC nel ridurre la pressione oculare nel glaucoma è dimostrata da trials controllati. L'efficacia dei cannabinoidi come broncodilatatori è nota (Sativex). L’uso come analgesico è stato proposto, soprattutto nel dolore severo resistente agli altri analgesici. E’ invece dimostrata l’efficacia nel dolore neuropatico da sclerosi multipla (Sativex)
CANNABIS STUPEFACENTE Per cannabis si intendono tutte le preparazioni ad azione stupefacente ricavate dalla pianta di canapa (cannabis sativa L.) che la Legge 16 maggio 2014 n. 79 relativa al D.P.R n. 309/90 nella tabella II individua in: "Cannabis (foglie e infiorescenze)” comunemente denominata marijuana, costituita dalle foglie e dalle sommità fiorite essiccate della pianta; "Cannabis (resina)" comunemente denominato "hashish", che consiste nella secrezione resinosa della pianta che viene raccolta, seccata e compressa in varie forme; "cannabis (olio)" comunemente denominato "olio di hashish", sostanza questa che si ottiene per ripetute estrazioni dalla resina.
dologie analitiche marijuana
ALCOL, STUPEFACENTI E IDONEITÀ ALLA GUIDA Art. 186, 186 bis, Art. 187, Art. 119 e Art. 128 Codice della Strada Come modificato L. 29 luglio 2010 n. 120 ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA Art. 125 D.P.R., T.U. 309/1990 ALCOL E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 15 L. 125/2001 ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Artt. 75, 75 bis e 78 D.P.R., T.U. 309/1990 (modificati dalla Legge 79/14) USO DI SOSTANZE ALCOOLICHE, NARCOTICHE O STUPEFACENTI NEI REATI DI VIOLENZA SESSUALE Art. 4 Legge 66/1996 ACCERTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA PER ARMI DA SPARO D.M. 28 Aprile 1998 (G.U. n. 143 22/6/98) hashish
hashish
Olio di hashish
CANNABIS Le preparazioni ad uso voluttuario collegate alla resina che la pianta secerne assumono diversi nomi a seconda dell'origine geografica e del tipo di prodotto (ad esempio: hashish: Libano e Siria; marijuana: Nord America; kif: Nord Africa; grifa: Messico; macohna: alcune zone del Sud America; dagga: Sud Africa; gania, charas, bhang: India).
CENNI STORICI Un trattato di botanica relativo ad erbe medicinali attribuito all'imperatore cinese She Neng, collocabile attorno al 2700 a.C., fa riferimento alla pianta di canapa ed alla sua resina magnificandone le proprietà terapeutiche. L'uso della canapa per scopi voluttuari sembra certo presso gli Assiri. Lo storico greco Erodoto riferisce che, mentre dalle popolazioni della Tracia la canapa veniva adoperata per confezionare abiti, era invece abitudine degli Sciti ricavarne effetti eccitanti.
CENNI STORICI Gli Arabi diedero il nome di hashish ("erba") alle preparazioni stupefacenti della cannabis e, addirittura nell'XI secolo, fu fondata da Hassan Ben Sabbah, un ribelle della dinastia dei Fatimidi, una setta detta degli "Hashishin"(da cui la parola "assassini"). Durante la campagna d'Egitto (1800) Napoleone dovette proibire ai suoi soldati, con un editto, l'uso voluttuario della cannabis ampiamente esteso tra la popolazione locale. Attorno alla metà del XIX secolo si diffuse anche in Francia la moda dell'hashish, soprattutto negli ambienti degli artisti e dei letterati, tanto che lo scrittore Teofilo Gautier fondò addirittura un "Club des Haschischien".
(Cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis) La questione botanica (Cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis) Le preparazioni stupefacenti usualmente indicate come cannabis derivano dalla pianta di canapa, attorno alla quale, sotto il profilo della classificazione delle diverse specie, si è molto discusso nel passato. In realtà oggi si è fondamentalmente d’accordo che la pianta di canapa appartiene ad una sola specie: cannabis sativa L. e che le diversità, botanicamente indistinguibili, ai fini dell’azione stupefacente sono da ascriversi a differenti fenotipi chimici. .
La questione botanica La pianta di canapa produce una resina, presente soprattutto nelle foglie e nelle infiorescenze, che contiene quali principi attivi i cannabinoidi principali dei quali il solo Δ9THC è dotato di azione stupefacente. La pianta di canapa idonea a produrre preparazioni stupefacenti dovrà essere di un fenotipo chimico nel quale il Δ9THC nella resina sia presente in quantità sufficiente all’azione psicotropa..
La questione botanica Le preparazioni della cannabis (foglie e infiorescenze, resina, olio) idonee all’ azione stupefacente sono da ritenersi quelle con un contenuto di Δ9THC superiore allo 0,5 %. La quantità del principio attivo Δ9THC idonea ad indurre effetti stupefacenti è valutata attorno a 5-10 mg ed il suo contenuto percentuale che qualifica le preparazioni della cannabis come atte all’azione psicotropa e stupefacente nell’uomo deve ritenersi superiore allo 0,5%. Infatti tenuto conto che la quantità massima di preparazioni della cannabis reperite nelle sigarette risulta di circa 1 grammo, si ritiene che la percentuale di Δ9THC necessaria perché si possa parlare di canapa stupefacente sia identificabile in quella idonea a garantire un contenuto di almeno 5 mg e corrisponda pertanto allo 0,5% (Cfr. Tappero P. Sull’accertamento della natura stupefacente della canapa. Min. Med: Leg. 105,25,1985. Froldi R., Gambero V., Marozzi E., Saligari E., La cannabis indica e la legge 685/75 Riv. It. Med. Leg. 9,793,1987)
La questione botanica “In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l’idoneità di una pianta a produrre tetraidrocannabinolo THC, che è l’elemento produttivo degli effetti psicotropi, essa deve essere considerata, agli effetti penali, alla stessa stregua di una cannabis indica, a nulla rilevando la sua particolare, diversa denominazione, e la maggiore o minore concentrazione di principio attivo purché non inferiore allo 0,5 %” (Cass. Pen., sez. VI, 20 ottobre 1989 n. 16648).
La questione botanica “la cannabis indica.. non è una specie botanica diversa dalla cannabis sativa, ma ne rappresenta una semplice variante…” ed inoltre ”Le piante in sequestro per la presenza di delta 9 THC in misura nettamente superiore allo 0,2% appartengono alla varietà stupefacente”(Cassazione penale sez. IV 18 febbraio 2010 n. 11223)
CANNABIS: COLTIVAZIONI Incroci di piante e selezioni di semi, effettuati prima del 2000, hanno portato alla coltivazione di varietà di canape da droga (haze, skunk, white widow) - che hanno poi monopolizzato il mercato - con una produzione di preparati della cannabis contenente sostanzialmente solo Δ9THC in elevata quantità, con quantità trascurabili di CBD. Sono state anche adottate tecniche di coltivazione (simisilla) con lo scopo di arricchire di principio attivo la resina delle foglie e infiorescenze.
Cannabis concentrazioni pregresse di Δ9THC Marijuana (0,5 – 1,5%) Hashish (3 - 7%) Olio di hashish (20 - 40%)
Cannabis concentrazioni attuali di Δ9THC Marijuana (2 -12%) Hashish (4 -21%) Olio di hashish > 60%
In linea di massima chi consuma cannabis, in un primo momento, raggiunge uno stato di euforia e di benessere con aumentata capacità di avere rapporti positivi con gli altri, a cui può, talvolta, far seguito un acuirsi delle sensazioni: i suoni e i colori possono apparire modificati con fenomeni anche allucinatori. Si raggiunge infine uno stato di beata ebrezza, una condizione di sogno cui non di rado fa seguito un sonno naturale.
L'abuso continuato di cannabis può condurre a disturbi di carattere psichico, in particolare alcuni studiosi individuano la cosiddetta "sindrome amotivazionale" secondo la quale il soggetto abitualmente dedito alla cannabis perde progressivamente le sue ambizioni, diviene apatico, introverso, diminuisce la sua capacita' di portare avanti piani complessi o di proporsi realisticamente per il futuro. Produce deficit di attenzione, apprendimento e memoria.
LEGISLAZIONE NAZIONALE R.D. 11 aprile del 1929 n. 1086. Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 18 febbraio 1923 . n. 396 sulla repressione di sostanze velenose aventi azione stupefacente. Definizioni Canape indiana : Per “canape indiana” si intende la sommità secca fiorita e fruttifera degli steli femminili della Cannabis Sativa L. che non sia stata privata della resina, qualunque sia la denominazione con la quale è ammessa in commercio. Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente: Canape: ( Cannabis sativa L. var. indica).
LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 22ottobre 1954 n. 1041 Disciplina della produzione del commercio e dell’impiego di stupefacenti D.M. 4 giugno 1960 Definizioni Canape indiana : Per “canape indiana” si intende la sommità secca fiorita e fruttifera degli steli femminili della Cannabis Sativa L. che non sia stata privata della resina, qualunque sia la denominazione con la quale è ammessa in commercio. Elenco: gruppo I ” canapa indiana (hashish, marijuana ecc.) resina ed estratti e tinture di canape indiana. Sono eccettuate le preparazioni contenenti estratti e tinture di canape indiana destinate ad uso esterno, purché in associazione con altre sostanze aventi azione terapeutica che impediscano il recupero dei principi attivi della canape indiana. ” LEGISLAZIONE NAZIONALE
LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 685 del 22 dicembre 1975 Art. 12: criteri per la formazione delle tabelle “ nella tabella II devono essere indicate: a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi e semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I (Δ 9 e Δ 8 THC, DMHP, Paraesil) b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente.”
LEGISLAZIONE NAZIONALE Legge 685 del 22 dicembre 1975 (D.M. 23 Agosto 1977). Tabella I: Δ 9 e Δ 8 trans-tetraidrocannabinolo Tabella II: foglie e inflorescenze di cannabis indica, resina di cannabis, olio di cannabis. Art. 26 coltivazione e produzioni vietate “è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante… di canapa indiana”.
LEGISLAZIONE NAZIONALE T.U. Sugli stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 Art. 14: criteri per la formazione delle tabelle “ nella tabella II devono essere indicate: 1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi e semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I (tetraidrocannabinoli e loro analoghi)” 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1)
LEGISLAZIONE NAZIONALE T.U. Sugli stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 D.M. .27.07.92 ( tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni) : Tabella I: Δ 9 e Δ 8 trans-tetraidrocannabinolo Tabella II Cannabis indica (foglie e infiorescenze), Cannabis indica (olio), cannabis indica (resina). L’art. 26 relativo alle coltivazioni vietate rimane invariato.
LEGISLAZIONE NAZIONALE legge 49/2006 Art. 14 criteri per la formazione delle tabelle “ nella tabella I sono indicati: 6) La cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica ed effetto farmaco-tossicologico.”
LEGISLAZIONE NAZIONALE legge 49/2006 Tabella I - Delta 8 tetraidrocannabinolo (THC) - Delta 9 tetraidrocannabinolo (THC) - Preparati attivi della cannabis (Hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze). L’art. 26 viene semplificato con la dizione “è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’art. 14”.
Convenzioni internazionali Convenzione Unica di New York 1961 Le definizioni: - b) il termine «cannabis» indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione; c) l'espressione «pianta di cannabis» indica qualsiasi pianta del tipo cannabis; d) l'espressione «resina di cannabis» indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
LEGISLAZIONE NAZIONALE L.N. 79/14 In tabella II dell’art. 14 compare la dizione « la cannabis e i prodotti da essa ottenuti». Scompare la dizione «cannabis indica». Nella tabella II allegata compaiono le indicazioni Cannabis (foglie e infiorescenze) Cannabis (olio) Cannabis (resina)
LEGISLAZIONE NAZIONALE L.N. 79/14 In tabella I dell’art. 14 compare la dizione «le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al Tetraidrocannabinolo»; Nella tabella I allegata compaiono le indicazioni - Delta 8-trans- tetraidrocannabinolo (THC) - Delta 9-trans- tetraidrocannabinolo (THC) e i canabinoidi sintetici - JWH-18; JWH-073; JWH-122; JWH-250, nabilone.
LEGISLAZIONE NAZIONALE L. N. 79/14 Art. 26. Coltivazioni e produzioni vietate «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea ».
LEGISLAZIONE NAZIONALE L. N. 79/14 Nella sezione B delle tabelle medicinali del T.U. Stup. sono inclusi: «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)» «delta-9-tetraidrocannabinolo»
LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Finalità Art. 1 comma 2 La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
. Finalità LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Art. 1 comma 3 Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
Liceita' della coltivazione LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Liceita' della coltivazione Art. 2 comma 1, 2 1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. 2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. .
Obblighi del coltivatore LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Obblighi del coltivatore Art. 3 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Controlli e sanzioni Art. 4 commi 1, 3 1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita' giudiziarie. 3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalita' di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Controlli e sanzioni Art. 4 commi 5,7 5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge. 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorita' giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e' superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma e' esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.
Limiti di THC negli alimenti LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 Limiti di THC negli alimenti Art. 5 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
criticità L’affermazione che le variètà di canapa del catalogo europeo non rientrano nelle ipotesi previste dal T.U. 309/90 Stup. è priva di senso. Infatti non è la varietà che può escludere dalla applicazione della norma penale ma il contenuto di principio attivo e la condotta illecita. Infatti ad esempio anche la varietà di canapa «carmagnola» può in particolari condizioni di coltivazione produrre foglie e infiorescenze con un contenuto di THC idoneo all’azione stupefacente che se cedute illecitamente rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 73 del T.U. Stup.
criticità La commercializzazione e la vendita al pubblico di preparati della cannabis (foglie e infiorescenze, resina, olio), ancorché non prevista della Legge 242/16, possono rappresentare una condotta illecita ai sensi dell’art. 73 del T.U. Va considerato che i limiti tecnici di 0,5% o di 0,2% THC non escludono che l’acquisto di quantità maggiori (per esempio superiori al grammo sul quale è stato determinato lo 0,5% di THC) portino ad ottenere in assoluto una quantità di principio attivo comunque idonea all’azione psicotropa.
criticità Il Consiglio Superiore di sanità, nel parere predisposto all’esito della seduta del 10 Aprile 2018 «ritiene - che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 242/2016 non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la vendita al pubblico; - che, pertanto, la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui è indicata in etichetta la presenza di ‘cannabis’, ‘cannabis light’, o ‘cannabis leggera’, in forza al parere sopra espresso circa la loro pericolosità, comunque ne sia il contenuto percentuale di Delta-9 THC, pone certamente motivo di preoccupazione» .
criticità Il Consiglio Superiore di sanità, nello stesso parere invoca il principio di precauzione laddove arriva a raccomandare «che siano attivate, a tutela della salute pubblica e individuale e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita».
criticità Alcune indicazioni apposte nei prodotti ad esempio «Biomassa di canapa da coltivazione. Non contiene materiali o sostanze dannose all’uomo e all’ambiente. Non è un prodotto alimentare o medicinale. Prodotto tecnico per ricerca, collezionismo e per gli utilizzi previsti dall’art. 2 L.242/2016, non destinato all’uso umano.» non rappresentano in alcun modo un vincolo per chi acquista e per chi vende.
criticità “medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) e lo stesso THC “Delta-9-tetraidrocannabinolo” sono inclusi nella sezione B della tabella dei medicinali della legge n. 79/14 relativa al D.P.R n. 309/90 T.U. sugli stupefacenti. Logica conseguenza che solo le farmacie possono dispensare medicinali a base di cannabis a seguito di ricetta medica (ad esempio la specialità medicinale Sativex spray orale di estratti di foglie e infiorescenze di cannabis contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo THC e cannabidiolo CBD). E’ evidente pertanto che le preparazioni della cannabis in vendita rappresentando un medicinale potrebbero essere distribuite solo in farmacia dietro ricetta medica. .
G r a z i e