RELAZIONI SINDACALI
Tempi e procedure (art. 2 ccnl 02/05 biennio economico 02/03) Tutti gli istituti contrattuali devono essere trattati in un’unica sessione negoziale. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio sindacale. Entro cinque giorni è inviata a tale organismo una relazione illustrativa. Trascorsi 15 giorni, il contratto viene sottoscritto. I contratti collettivi integrativi (CCI) devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica e devono essere inviati all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione.
Coordinamento regionale Si pone come norma di equilibrio fra l’esigenza di garantire l’autonomia della contrattazione integrativa e quella delle Regioni di governare le risorse assegnate contrattualmente alle aziende in modo efficace ed efficiente rispetto alle finalità poste alla base della loro erogazione. Consente alle Regioni una maggiore visibilità coerentemente con i due livelli di contrattazione previsti dall’accordo sulla politica dei redditi e con l’autonomia aziendale. Sono previste relazioni sindacali tra le Regioni e le organizzazioni firmatarie del contratto in presenza di ricadute sugli istituti contrattuali (ad. Es. fondi) di scelte in materia regionale e dei processi di ristrutturazioni aziendali.
Obiettivi e strumenti (art. 3 ccnl 98/01) Contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. Livelli relazionali: a) nazionale; b) integrativa; c) concertazione, consultazione ed informazione; d) interpretazione autentica. .
Materie di contrattazione art. 4 ccnl 98/01 I - sistemi di incentivazione del personale II - criteri per la ripartizione delle risorse di cui agli artt. 38 e 39 sulle seguenti voci: a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/97 b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale c) disposizioni di legge per l’incentivazione di prestazioni o risultati del personale d) trattamento economico accessorio al personale trasferito al comparto Sanità
Materie di contrattazione art. 4 ccnl 98/01 f) eventuali minori oneri (riduzione Personale) da utilizzare per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39 III - spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno - riduzione dell’orario di lavoro - formazione del personale - 626 linee di indirizzo - riorganizzazione del personale - criteri per le politiche dell’orario di lavoro - elevazione % part - time - pari opportunità e lavoro straordinario
Materie di informazione art. 6 ccnl 98/01 L’azienda informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso in cui il contratto prevede la contrattazione, la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Ci si deve incontrare in presenza di: dismissioni, esternalizzazioni e di trasformazione.
Materie di concertazione art. 6 ccnl 98/01 I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante risposta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: articolazione degli orari di lavoro verifica periodica della produttività delle strutture operative definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro andamento dei processi occupazionali adempimenti relativi al conferimento, mantenimento e revoca della nuova indennità di coordinamento.
Materie di concertazione art. 6 ccnl 98/01 E’ prevista, inoltre, per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine a: svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie valutazione delle posizioni organizzative conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative Sistemi di valutazione permanente. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito di valutazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni tra le parti.
Materie di consultazione art. 6 ccnl 98/01 La consultazione prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Si svolge obbligatoriamente su: organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale, sino all’entrata in vigore della relativa materia casi di cui all’art. del d. lgs. 626/94
Titolarità dei permessi e prerogative art. 8 ccnl 98/01 La titolarità dei permessi sindacali compete ai seguenti soggetti: componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro. delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
Composizione delle delegazioni art. 9 ccnl 98/01 La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato e dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie. Le aziende possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.
Decreto 150/09: contrattazione INDEROGABILITA’ delle disposizioni di legge, regolamento o statuto sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici da parte della contrattazione. Esclusione dalla contrattazione collettiva delle materie attinenenti all’organizzazione del lavoro. La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica ed economica.
Decreto 150/09: contrattazione integrativa (1) E’ finalizzata a: - assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività - incentivare l’impegno e la qualità della prestazione del personale, attraverso l’attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei. Si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali e può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Decreto 150/09: contrattazione integrativa (2) Qualora non si raggiunga un accordo, l’amministrazione può provvedere unilateralmente, in via provvisoria, fino alla sottoscrizione successiva. Le amministrazioni regionali e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive, nei limiti di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli strumenti delle compatibilità finanziarie nazionali.
Decreto 150/09: contrattazione integrativa (3) In presenza di violazione dei vincoli imposti dalla contrattazione nazionale o da norme di legge, oltre alle responsabilità delle parti contraenti, le clausole sono nulle, dunque inapplicabili. Qualora si superino i vincoli finanziari vige l’obbligo di recupero nella sezione negoziale successiva. Ogni contratto integrativo deve essere corredato da una relazione tecnico – finanziaria e da una relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo.