FONTE DISPOSIZIONE NORMA

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Transcript della presentazione:

FONTE DISPOSIZIONE NORMA

FONTE DEL DIRITTO FONTI DI PRODUZIONE FONTI SULLA PRODUZIONE OGNI ATTO O FATTO ABILITATO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO A PRODURRE NORME PARTICOLARE CATEGORIA DI FONTI DI PRODUZIONE COSI’ DENOMINATE PERCHE’ HANNO COME CONTENUTO SPECIFICO L’INDIVIDUAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE FONTI ABILITATE A INNOVARE L’ORDINAMENTO (nel nostro sistema costituzionale la fonte sulla produzione per eccellenza è la Costituzione)

FONTI DI COGNIZIONE GLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI SI VENGONO A CONOSCERE LE FONTI DI PRODUZIONE (Gazzetta Ufficiale, Raccolta ufficiale degli atti normativi ecc…)

FONTI ATTO FONTI FATTO MERI FATTI IN GRADO DI PRODURRE NORME PUR SE IN ESSI FA DIFETTO LA VOLONTA’ DI PRODURRE DIRITTO ATTI GIURIDICI VOLONTARI DIRETTI A PORRE NORME IN ESSERE UN CERTO ORDINAMENTO

CONSUETUDINI: PRAETER LEGEM (art. 1 Preleggi: sono ammesse solo dove non vi sia una norma superiore) SECUNDUM LEGEM (art. 8 Preleggi: nelle materie regolate dalle leggi o dai regolamenti le consuetudini hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamate) NO CONTRA LEGEM! (illegittime) . Diuturnitas Opinio Juris ac necessitatis

ATTO NORMATIVO TESTO SCRITTO CHE SI ARTICOLA IN ENUNCIATI. Gli enunciati rappresentano L’UNITA’ LINGUISTICA MINIMA PORTATRICE DI UN SIGNIFICATO COMPLETO, ovvero un’espressione linguistica che ha una forma grammaticale compiuta Attraverso gli enunciati il legislatore esprime la sua volontà e per questa «imperatività» in essi insita gli enunciati degli atti normativi si definiscono DISPOSIZIONI Le disposizioni sono oggetto dell’attività dell’interprete il quale da esse dovrà trarre le NORME

QUINDI: LA FONTE E’ L’ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE DIRITTO LA DISPOSIZIONE E’ L’ENUNCIATO LINGUISTICO DI SENSO COMPIUTO DI CUI UN ATTO GIURIDICO SI COMPONE LA NORMA E’ LA REGOLA DI COMPORTAMENTO, OVVERO IL SIGNIFICATO CHE GLI INTERPRETI ASSEGNANO ALLA DISPOSIZIONE L’INTERPRETAZIONE E’ L’ATTIVITA’ INTELLETTIVA CHE CONSENTE DI DESUMERE DALLA DISPOSIZIONE LA NORMA

Attraverso l’attività interpretativa possono desumersi più norme da una stessa disposizione Ad es.: l’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) stabilisce che «il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Da questa disposizione si possono ricavare due norme. Il prefetto può adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dell’ordinamento Il potere del prefetto è vincolato al rispetto delle leggi e dei principi dell’ordinamento L’INTERPRETAZIONE

Il primo obiettivo dell’interprete è quello di interpretare le disposizioni in modo da ricavarne un’unica norma

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (1), e dalla intenzione del legislatore (2). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (3), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (5). L’art. 12 delle Preleggi

1. e 2. Vanno integrate con l’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: 1. INTERPRETAZIONE LETTERALE: si attribuisce alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate (significato grammaticale secondo la connessione sintattica) 2. INTERPRETAZIONE LOGICA: Mira a stabilire l’intenzione del legislatore ovvero la finalità dell’atto (ratio legis) 1. e 2. Vanno integrate con l’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: L’interpretazione deve armonizzarsi con il sistema di norme in cui la norma che si interpreta è inserita: - estensiva, restrittiva: l’ambito di applicazione della norma è più ampio o più ridotto di quello che si ricava dalla sua formulazione letterale - adeguatrice – evolutiva: è necessario adeguare il testo a nuovi e diversi principi o al trascorrere del tempo)

3. Si contempla la possibilità di lacune nell’ordinamento che richiedono di essere colmate 4. ANALOGIA LEGIS: quindi, quando l’interprete non individui nell’ordinamento una norma che disciplini una determinata fattispecie applicherà la norma che disciplina casi simili o materie analoghe 5. ANALOGIA IURIS: se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell’ordinamento (desumibili o da norme scritte o dal modo di essere dello Stato istituzione: principio di eguaglianza, separazione dei poteri, decentramento ecc…) . Sulla base dell’art. 14 delle Preleggi l’analogia non si applica alle leggi penali e a quelle che pongono norme eccezionali.

Autentica (non è interpretazione ma vera e propria legislazione) L’interpretazione può essere inoltre: Autentica (non è interpretazione ma vera e propria legislazione)

L’Interpretazione autentica è infatti l’interpretazione del testo fornita dallo stesso legislatore e che vincola quindi l’interprete anche retroattivamente