Il sostentamento del clero
Il superamento del sistema benificiale
Il beneficio – Cenni storici In origine i sacerdoti restavano nelle vicinanze del vescovo, che provvedeva direttamente La questione si pone con la diffusione del clero lontano dalle città, Il sostentamento proveniva: dal signore del latifondo che aveva costruito la chiesa dai terreni assegnati temporaneamente a ciascun sacerdote Progressivamente si individua una massa di beni connessa ad un ufficio ecclesiastico Il beneficio diventa un titolo per l’ordinazione Il titolo serviva per evitare le ordinazioni assolute
Concilio Lateranense III, can. 5 Se un vescovo avesse ordinato uno diacono o sacerdote senza un titolo certo, da cui trarre il necessario sostentamento, dovrà provvedere ai suoi bisogni, finché non sia in grado di potergli assegnare, in qualche chiesa, un compenso degno della milizia clericale, a meno che l’ordinando non possa provvedervi con i propri beni o con l’eredità paterna». Perché? Evitare che il sacerdote fosse costretto a mendicare o a svolgere altri lavori, con danno del ministero sacerdotale
Ogni chierico che serve all’altare deve vivere dell’altare, cioè è sostenuto dalla comunità per la quale viene ordinato
Il sistema beneficiale costituisce l’asse portante del sostentamento del clero fino al CIC 1917 compreso
La riforma del Vaticano II I presbiteri si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento delle funzioni che sono state loro assegnate; è logico pertanto che siano equamente retribuiti dato che «l’operaio ha diritto alla sua paga» (Lc 10,7), e «il Signore ha disposto che coloro ai quali annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1 Cor 9,14). In base a ciò, se non si provvede in un altro modo a retribuire equamente i presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli, cioè, sono tenuti da vero obbligo a procurare che non manchino ai presbiteri e dignitosa. Spetta i mezzi per condurre una vita onesta covi ricordare ai fedeli questo loro grave obbligo, e provvedere […] all’istituzione di norme che garantiscano un mantenimento dignitoso per quanti svolgono o hanno svolto una funzione al servizio del popolo di Dio. Quanto poi al tipo di retribuzione che deve essere assegnata a ciascuno, bisogna considerare sia la natura stessa della funzione sia le diverse circostanze di luogo e di tempo. Comunque è bene che tale retribuzione sia fondamentalmente la stessa per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, e che soddisfi veramente i loro bisogni ed esigenze:il che significa che deve anche consentire ai presbiteri di retribuire il personale che presta servizio presso di loro e di soccorrere personalmente in qualche modo i bisognosi […].
Canone 281 Congrua = sufficiente ed adeguata, tenendo conto delle circostanze particolari Uguale = uguaglianza per chi si trova nelle stesse condizioni PRINCIPI DELLA RIFORMA DEL SISTEMA La questione doveva essere trattata nel contesto della vita e del ministero dei presbiteri Assicurare un’adeguata remunerazione, in un’ottica di povertà evangelica Il Concilio non abolisce il sistema beneficiale: sarebbe stato un pericoloso salto nel buio
Il sistema italiano del sistema del Sostentamento del clero
BIBLIOGRAFIA L. MISTÒ, «Il sostentamento del clero in Italia», in Il diritto nel mistero della Chiesa, III, 428-441. V. DE PAOLIS – L. MISTÒ – D. MOGAVERO, Non per denaro. Il sostegno economico alla Chiesa, Saronno 2000. www.sovvenire.it www.8xmille.it www.insiemeaisacerdoti.it
CENNI STORICI 1866: lo Stato incamera i beni delle congregazioni e di molti enti diocesani (cf. Leggi eversive) Sopravvivono i benefici parrocchiali, dei canonici e la mensa vescovile; La prima legge eversiva (07.07.1866) prevede il pagamento di un supplemento ai parroci con reddito annuo inferiore a 800 lire L’applicazione del sistema è lenta e progressiva. Con una norma del 1922 il sistema è esteso a vicari e cappellani curati, vescovi, canonici semplici… Progressivamente il valore dell’importo viene adeguato in base alla svalutazione
Concordato per regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia, 11 febbraio 1929, art. 30, c. 3. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore
Lo Stato versa al beneficiato la differenza (assegno di congrua) tra un minimo stabilito per legge (la congrua), e il reddito effettivo del beneficio
Il sistema italiano di sostentamento del clero
CENNI STORICI
FONTI DI FINANZIAMENTO Offerte dei fedeli Stipendi e pensioni statali (cappellani militari, carceri, ospedali e insegnanti di religione Assegni di congrua Contributi per la costruzione di nuove chiese
LA RIFORMA La riforma avviene a partire dall’Accordo di Villa Madama: viene istituita una commissione paritetica per rivedere l’intera materia; il risultato del lavoro è la legge n. 222 del 20.05.1985 Con il decreto di erezione di ciascun Istituto (Diocesano per il Sostentamento del Clero) sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all’Istituto stesso». «Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali i beni destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’art. 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi
Gran parte dei beni dei benefici sono trasferiti ai nuovi Istituti diocesani, che concorrono, tramite i redditi ricavati da quei beni, ad assicurare il sostentamento dei sacerdoti in servizio alla diocesi
LA REMUNERAZIONE DEI SACERDOTI
Equa remunerazione per tutti i sacerdoti Principi di fondo: Equa remunerazione per tutti i sacerdoti Spetta in primo luogo ai fedeli assicurare la remunerazione ai propri sacerdoti Uguale remunerazione per chi si trova nelle medesime condizioni
PER RIFLETTERE QUALE DIFFERENZA TRA STIPENDIO DEI SACERDOTI E SALARIO DEI LAICI?
«La differenza tra la “remunerazione” del sacerdote e il salario o lo stipendio dei laici è radicale: in primo piano non sta la prestazione lavorativa, che esige di essere proporzionalmente riconosciuta e retribuita, ma la persona del sacerdote, le cui “prestazioni” ignorano la logica del “mansionario” e sono misurate soltanto dal mandato ricevuto e dall’intensità dello spirito di “dedicazione”; al prete la Chiesa è tenuta a provvedere semplicemente, le risorse per un onesto sostentamento, perché il suo servizio ministeriale possa continuare a esprimersi con serenità e piena libertà apostolica».
REMUNERAZIONE PER SACERDOTE Ogni sacerdote ha un punteggio Punti: 80 (base) + altri punti per anzianità, gravosità dell’incarico… Remunerazione mensile lorda = n° punti x € 12,36 Se il sacerdote ha un reddito che supera la remunerazione spettante, non riceve alcuna integrazione (es.: cappellano militare, insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica)
«L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla C.E.I. […], l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato».