Codice della strada 19.9.2019 Avv. Cristiano Cassanmagnago.

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Codice della strada 19.9.2019 Avv. Cristiano Cassanmagnago

Impugnazione Cartella Esattoriale Impugnazioni (Autotutela) Prefetto Giudice di Pace Impugnazione Cartella Esattoriale Impugnazione Ingiunzione Pagamento ex R.D. 639/1910

Ricorso al Prefetto (203 e 204 CdS) Termine 60gg da notifica Tempi rigetto (30) + 60 + 120 (+150 per notifica); ordinanza ingiunzione “non inferiore al doppio del minimo edittale + spese” da pagare (o impugnare) entro 30gg Se accoglie, teoricamente dovrebbe, nello stesso termine notificare ordinanza ad accertatore (...). In ogni caso, art 204 c 1bis prevede espressamente che decorsi i termini senza ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto NB: eventuale richiesta di audizione sospende il decorso dei termini dalla notifica dell'invito alla data di audizione NB riforma: possibile invio ricorso via PEC; in caso di rigetto del ricorso la sanzione non è più raddoppiata ma aumentata del 50%

Ricorso al Giudice di Pace (204bis CdS) 1 Termine 30gg da notifica Elezione domicilio (art. 22 L. 689/81 e art. 58 Disp. Att. Cpc) Ricorso per raccomandata (Corte Cost. 98/2004, su opposizione ad ordinanza ingiunzione, applicata poi per analogia) Art. 7 D.lgs 150/2011: rito lavoro, no art 113 CpC (equità); PA si deve costituire 10gg prma dell'udienza fissata depositando copia rapporto con atti relativi ad accertamento e notifica della violazione, se non lo fa decade ed il ricorso è accolto; viceversa, se opponente non si presenta all'udienza senza giustificato motivo, giudice convalida la multa impugnata (salvo che illegittimità non risulti da documentazione depositata e PA non abbia invece depositato) Sentenza GdP che accoglie ricorso può annullare in tutto o anche solo in parte il verbale impugnato. Inversione onere della prova: Giudice accoglie se PA non ha adeguatamente provato responsabilità dell'opponente.

Ricorso al Giudice di Pace (204bis CdS) 2 Sentenza GdP che rigetta ricorso determina l'importo della sanzione in misura compresa tra minimo e massimo edittale previsti per la violazione accertata. Il pagamento deve avvenire entro i 30gg successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato in favore della PA cui appartiene l'organo accertatore e secondo le modalità da questa determinate. Quando rigetta il ricorso GdP non può escludere l'applicazione delle sanzioni accesorie né la decurtazione dei punti Atti e decisione sono esenti da ogni tassa ed imposta, salvo contributo unificato Appello: art. 26 D. Lgs. 40/06 ha modificato art 23 L. 689/81, dal 20.3.2006 sentenze GdP non più solo ricorribili in Cassazione ma appellabili in Tribunale Art. 205 CdS: impugnazione ordinanza ingiunzione del Prefetto, termine 30gg da notifica; regolato da L 689/81, dunque rito lavoro anche qui

Cartella Esattoriale Termine 30 gg da notifica Solo vizi formali o di notifica NB: Cassazione consolidata (9482/03; 6119/04; 17445/07): se il verbale non è mai stato notificato, ergo la cartella è il primo atto ricevuto, ricorso si può estendere anche al merito della sanzione. Ovviamente, attenzione alle notifiche perfezionate per compiuta giacenza Cass. 8200/2009: il verbale divenuto titolo non è più contestabile, quindi se si vuole contestare l'esistenza del titolo esecutivo, occorre opposizione all'esecuzione ex art 615 Cpc, se invece si contestano vizi formali della cartella, opposizione agli atti esecutivi ex art 617 Cpc (giudice esecuzione, 20gg)

Ingiunzione ex R.D. 639/1910 1 Termine 30 gg da notifica (c'è chi ritiene sia meramente ordinatorio, infatti il termine è scomparso dall'art. 3 con la riforma del 2011. In ogni caso, stante il termine di 30gg per il pagamento, è inevitabile doverla fare entro questo, per poterne chiedere la sospensione) E' la cd “ingiunzione fiscale” che ora molti Comuni (es: Milano) hanno preso a fare direttamente in sostituzione della cartella Equitalia Opposizione ai sensi dell'art 3 R.D 639/10 come modificato da art. 32 D. Lgs. 150/11 Si fa con atto di citazione avanti al GdP del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato Art. 3: “ l'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo”. Quindi la sospensione va richiesta

Ingiunzione ex R.D. 639/1910 2 Osservazione personale: Nell'ingiunzione attualmente notificata da Comune di Milano c'è, a mio modesto avviso, violazione diritto di difesa nell'informativa sulle “Modalità di opposizione”, carenti e fuorvianti, tali da indurre cittadino in errore con rischio di perdere i termini: -Dice che opposizione va fatta con atto di citazione, ma omette di dire a chi ed a quale indirizzo la citazione debba essere notificata (Comune Milano in realtà vuole notifica non in Comune ma solo presso Avvocatura Comunale in Via Guastalla 6) - Dice che l'atto di citazione “va depositato” entro 30gg - “A chi presentare l'atto di citazione” si limita a dire che è competente GdP del luogo in cui ha sede Ufficio che ha emesso il provvedimento opposto

Non trasmissibilità delle multe agli eredi Prescrizione - Art. 209 CdS rimanda al 28 L.689/81 “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno della commessa infrazione. Interruzione prescrizione regolata da Codice Civile.” - Finanziaria 2008: non può essere eseguita la cartella che non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Bello, sì, ma questa data io dove la trovo? Non trasmissibilità delle multe agli eredi - Val la pena ricordare che l'art 199 CdS prevede espressamente che “L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi”

Notifica atti giudiziari 1 - Notifica a mezzo posta: art. 8 L. 890/82 (modificato 2004 dopo sentenza Corte Cost 346/98) “...se destinatario assente … il piego è depositato ENTRO 2 GIORNI presso il punto di deposito più vicino. Del tentativo di notifica e del deposito è data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.... con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 gg dalla data di spedizione della lettera raccomandata e che, decorsi inutilmente 6 mesi l'atto sarà restituito al mittente”. - Corte Cost 447/02 principio doppia notifica: termine entro cui notificare è stato rispettato dal notificante che l'abbia fatta partire prima, mentre per il destinatario la data di notifica resta quella della ricezione. Applicabilità di questo principio alle multe viene ribadita da circolare Dipartimento PS Min Int 300/1/26466/127/9

Notifica atti giudiziari 2 - Costi notifica: art. 201 comma IV CdS (idem art. 16 comma I L. 689/81 per le sanzioni non CdS): tutte le spese di accertamento e notifica sono a carico del contravventore + DM Ministero Finanze 8.1.2001 integrato poi da successive leggi finanziarie che hanno via via aggiornato i costi. Da ultimo DM Ministero Interni 8.7.2015 ha fissato costi accertamento e notifica in € 15,23. (Attenzione alla 2a raccomandata in caso di deposito all'ufficio postale...) NB: dal 10.6.2019 sono aumentate le tariffe postali per i servizi di notifica, quelli delle multe sono aumentati di € 2,70 per “la forfettizzazione dei costi CAN e CAD” NB riforma: sino ad oggi la multa lasciata sotto il parabrezza non era contemplata da CdS (comprensibilmente: non c'è certezza che arrivi al destinatario). Pare che ora, per il divieto di sosta, il cd “preavviso di sanzione” sia espressamente imposto e normato, per consentire al trasgressore il pagamento scontato senza spese di notifica. Dicono per evitare “l'odiosa prassi delle multe a strascico”. Sono curioso di vedere come faranno a renderlo certo

Termine 90gg ex art. 201 CdS Comune di Milano/Altroconsumo 1 Art 201 CdS: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale..., entro 90gg dall'accertamento, deve essere notificato all'effettivo trasgressore... Qualora il trasgressore...sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata entro 90gg dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la PA è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.” Comune di Milano: con una interpretazione “comoda”, ha provato a far decorrere il termine dal giorno in cui agente aveva preso visione dei rilievi fotografici, magari anche mesi dopo il giorno dell'infrazione. In tal modo, la tempistica di sanzione veniva di fatto ad essere limitata dalla sola prescrizione quinquennale.

Termine 90gg ex art. 201 CdS Comune di Milano/Altroconsumo 2 MA - Termine per notifica dato da 201 è un termine a difesa, questo è stato ribadito anche con L 120/10 che proprio per una maggiore garanzia della possibilità di difesa del cittadino lo ha ridotto da 150 a 90 giorni - La possibilità di slittamento del termine ad una succesiva identificazione del trasgressore da parte della PA deve essere legata ad un elemento esterno, non certo a sue esigenze interne. Principio già espresso da Corte Cost. Sentenza 198 del 17.6.1996 - Altroconsumo ha fatto un ricorso TAR ed il Comune è stato condannato ad eliminare la frase incriminata (nel frattempo comunque già i GdP di Milano avevano accolto numerosi ricorsi)

Notifica Multe via PEC 1 D.M. 18.12.2017 (in gazzetta 16.1.2018) + Circolare Ministero Interno 300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018. Introducono obbligo di notifica via PEC, ove possibile (principio non pienamente attuato: non tutta PA è ancora pronta, ma c'è chi ha già cominciato) Ambito di applicazione: tutti i verbali redatti da organi di polizia stradale ex art 12 CdS; Soggetti destinatari: - chi, al momento dell'accertamento dell'infrazione, abbia fornito indirizzo PEC o abbia domicilio digitale ex art 3bis del CAD - proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ex art 196 CdS, che abbia domicilio digitale o indirizzo risultante da pubblici elenchi consultabili. Cioè, in teoria, PA prima di notificare deve cercare indirizzo PEC nei pubblici elenchi e, se tu sei fra i soggetti tenuti ad averlo, ti devono notificare a quello;

Notifica Multe via PEC 2 Contenuto: - in oggetto la dizione “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” - in allegato: A) una relata di notifica su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: * denominazione esatta ed indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto; * indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonchè, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato; * indirizzo e telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; * indirizzo PEC a cui atti o provvedimenti vengono notificati ed indicazione dell'elenco da cui è stato estratto o modalità con cui è stato comunicato dal destinatario;

Notifica Multe via PEC 3 B) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale (oppure duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale, sempre con attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale; C) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa o ogni altro diritto o interesse tutelato. Ogni allegato o documento deve essere sottoscritto con firma digitale; Termini: ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati in CdS, gli atti si considerano spediti, per la PA, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.

Notifica Multe via PEC 4 La ricevuta di consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione Qualora la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, la PA notificante estrae copia analogica di messaggio PEC, allegati, ricevuta accettazione ed avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità e notifica secondo modi, forme e termini CdS, con oneri a carico del destinatario. Qualora la notifica PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la notifica avviene secondo modi, forme e termini CdS, sempre con oneri a carico del destinatario. Quindi, tirando le somme, teoricamente se non mi notificano via PEC quando sono soggetto a cui dovrebbero, in teoria posso impugnare...... per le spese NB: riforma: il proprietario dell'auto che sia titolare di PEC la dovrebbe comunicare all'immatricolazone dell'auto

Notifica Poste Private 1 Legge Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto diverse modifiche a L.890/82 in materia di notifica atti giudiziari, regolando la cessazione del monopolio di Poste Italiane in tali notifiche ed in quelle ex art 201 CdS (già precedente legge annuale per concorrenza, L. 124/2017, aveva abrogato art. 4 D.Lgs. 261/1999 che affidava tale servizio in esclusiva a P.I.): - Art. 1 c. III: “Operatori devono essere in possesso della licenza prevista da art. 5 c.II D.Lgs. 261/1999 e rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti da ACGOM ai sensi di L. 124/2017”. Decreto Ministeriale Sviluppo Economico 19.7.2018 detta disciplinare per le procedure di rilascio delle licenze per i servizi di notificazione, che possono avere portata nazionale o solo regionale. Il regolamento per il rilascio di tali licenze è dettato da Delibera AGCOM 77/18/CONS, che dispone requisiti (affidabilità, professionalità, onorabilità), obblighi e standard qualitativi (in materia di personale dipendente e di qualità del servizio) e procedure per diffida, sospensione e revoca della licenza.

Notifica Poste Private 2 In particolare, quanto agli obblighi: - predisporre e pubblicare Carta Servizi relativa alle notificazioni, questa secondo le direttive date da altra delibera ACGOM, 413/14/CONS; - garantire piena tracciabilità del singolo invio, da accettazione a consegna e dare attuazione alle novità in L. 890/82 (art. 6 c. I ed art. 8 c. VII) quanto a trasmissone telematica dell'avviso di ricevimento e di ritiro digitale dell'atto non recapitato; - predisporre, sotto propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti giacenza (cd “Corner dedicati”) o di modalità alternative per la consegna degli inesitati ai destinatarii, secondo tabelle da Allegati 4 e 5 della delibera stessa, che danno numero minimo di strutture in rapporto al numero degli abitanti e relativi orari minimi di apertura, e schema delle modalità alternative:

Notifica Poste Private 3 STRUTTURE MINIME * Comuni fino a 15.000: almeno 1 struttura entro il raggio di max 10 km dal centro del comune; * Comuni da 15.000 a 50.000: almeno 1 struttura in ciascun comune; * Comuni da 50.000 a 200.000: - almeno 1 struttura in ciascun comune con superficie inferiore a 100 km/q - almeno 2 strutture in ciascun comune con superficie superiore a 100 km/q; * Comuni sopra 200.000: almeno 3 strutture in ciascun comune; * Particolari città: Roma 27 strutture, Milano 10, Napoli 8, Torino 6.....

Notifica Poste Private 4 ORARI MINIMI Feriale: possibilità di ritiro in orario compreso almeno tra le 9,00 e le 19,00. A tal fine le strutture devono essere aperte almeno due pomeriggi a settimana ed almeno dalle 15,30 alle 19,00 Sabato e prefestivi: mattinata aperto, pomeriggio chiuso MODALITA' ALTERNATIVE - Passaggi multipli: da realizzare nella stessa giornata in cui avviene il primo tentativo di recapito. Dopo l'ultimo tentativo, al termine della giornata lavorativa, il piego contenente l'atto viene depositato dall'agente postale nel punto di giacenza; - Recapito per appuntamento: in caso di mancato recapito, l'agente postale può lasciare nella cassetta postale del destinatario un avviso contenenente i riferimenti (telefono, e-mail...) che il destinatario può contattare per concordare un appuntamento al fine di ricevere l'atto

Questioni su pagamento Se non pagata nel termine dei 60gg, la multa è titolo per riscossione come da art. 203 comma III CdS (metà del massimo edittale + spese) e art. 27 L. 689/81 (1/10 in più per ogni semestre da quel momento a quando il ruolo è trasmesso all'esattore) Se pagata in ritardo sui 60gg la somma pagata viene imputata ad acconto: art 389 comma II regolamento CdS Questa non è altro che specificazione dello stesso art 389 comma I: il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto non estingue l'obbligazione (vedi ora i frequenti problemi legati allo sconto del 30% con il pagamento in 5 gg) Possibilità data da comma III: dopo il 60° giorno, ma prima di iscrizione a ruolo, mi posso salvare pagando somma ex art 203 (metà del massimo + spese), evito così formazione del ruolo (interessi e spese ulteriori)

Termine 5gg per pagamento scontato 30% 1 Da L. 69/2013; possibilità sconto esclusa per multe che non beneficiano di pagamento in misura ridotta, sanzioni penali (ebbrezza), confisca veicolo (esclusa mancanza assicurazione) e sospensione patente. In ogni caso ormai la multa riporta espressamente se c'è possibilità di sconto Ottima occasione di grandi casini da art. 389 comma I regolamento CdS: se sbaglio i termini e pago tardi rispetto ai 5 gg l'obbligazione non è estinta e di lì a qualche anno mi arriva la cartella per l'importo ex art. 203, decurtato di quanto ho effettivamente versato, che viene imputato ad acconto Dunque: il termine di 5 gg decorre da contestazione immediata o notifica. 5 giorni di calendario; il giorno di ricezione non si calcola; il festivo rileva solo se è 5° giorno (in tal caso il termine slitta al primo giorno feriale successivo)

Termine 5gg per pagamento scontato 30% 2 Notifica a mani, nessun problema Notifica con deposito all'ufficio postale: - se ritiro entro i 10 gg dall'avviso, i 5 gg decorrono da giorno successivo al ritiro - se invece ritiro dopo, i 5 gg avranno cominciato a decorrere dal 10°, quindi devo stare attento (se ritiro l'11° ho ancora 4gg, se invece ritiro il 16°, la possibilità di sconto è scaduta) NB: PAGAMENTO CON BONIFICO o CARTA DI CREDITO pericoloso: per avere lo sconto il pagamento deve arrivare alla P.A. entro i 5gg, non solo essere stato disposto (Corte dei Conti Emilia Romagna 195/2014: bisogna guardare la data di valuta. Poi anche Circolare Ministero Interni 300/A/227/16/127/34 del 14.1.2016) MA: D.L. 59 del 6.4.2016 c.d.”decreto banche”: l'effetto liberatorio si ha comunque, se l'accredito alla PA avviene entro 2 gg dalla scadenza del termine che quindi, di fatto, per queste modalità di pagamento, è portato a 7gg.

Rateizzazione multe Art 202 bis CdS - Sanzioni superiori ad € 200; Condizioni economiche disagiate attestate da ultima dichiarazione redditi. Soglia € 10.628,16 (aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente) - Istanza a Prefetto (o Presidente Giunta Regionale, Provinciale o Sindaco, a seconda di quale agente abbia accertato violazione), entro 30gg da contestazione o notifica. Implica rinuncia ad impugnazione. Entro 90gg autorità decide se accoglie o no (decorso il termine si intende tacitamente respinta). Accoglimento con relative modalità di pagamento accordate viene notificato ad istante ex art 201 (entro 90gg). - Max 12 rate per importi fino a 2.000; max 24 per importi fino a 5.000; max 60 per importi superiori a 5.000. Importo minimo rata 100 con applicazione interessi legali - Se non pago la prima rata o, successivamente, due rate, decado da rateizzazione e multa è titolo ex 203 CdS - In caso di rigetto la multa deve essere pagata entro 30gg da notifica di questo

Art 126 bis CdS patente a punti 1 - Anche se sono passati 10 anni, è sempre utile ricordare che è stato modificato a seguito di sentenza Corte Cost. 28 del 24.1.2005: obbligatoria la comunicazione dei dati patente anche se guidava il proprietario che ha ricevuto la notifica NB riforma: con buona pace della Corte Costituzionale, sarebbe previsto che, se conducente coincide con proprietario, la comunicazione dei dati non sia più necessaria. - Alla perdita totale (o decurtazione di almeno 5 punti cui seguano, in 1 anno altre due decurtazioni di almeno 5 punti) devo rifare l'esame e mi notificano provvedimento di revisione patente. Se non lo faccio entro 30gg la patente è sospesa a tempo indeterminato - Due anni senza decurtazioni portano reintegro punteggio totale di 20; se già ero a punteggio pieno mi danno 2 punti in più, fino a max 10 (cioè 30 totali)

Art 126 bis CdS patente a punti 2 - comma II: l'organo che ha accertato la violazione che porta decurtazione ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30gg da definizione della contestazione effettuata (pagamento; definizione eventuale ricorso; decorso del termine per proporlo senza che sia stato fatto. I 30gg decorrono da quando l'organo ha notizia della definizione). - Competenza: Giudice di pace. TAR Lazio 17167/2010: la decurtazione punti è sanzione aministrativa per violazione norme CdS; il meccanismo di sottrazione dei punti è misura accessoria della sanzione e dunque, come quella, di competenza del Giudice di Pace. La decurtazione punti, al loro esaurimento, culmina con sospensione della patente, una interpretazione che la escludesse da tutela ex L. 689/81 urterebbe omogeneità del sistema sanzionatorio, in violazione di artt. 3 e 24 Cost. - Per verificare punteggio della mia patente: 848 782 782 oppure www.ilportaledellautomobilista.it oppure ancora l'app iPatente (molto meglio il sito)

Durata semaforo giallo 1 La questione è piuttosto controversa in quanto questa non è regolamentata dal CdS, che si limita a rimandare all'obbligo di omologazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Una ipotetica impugnazione di contravvenzione motivata da una insufficiente durata del giallo dovrebbe in ogni caso comportare una CTU sul semaforo contestato a base della decisione del Giudice, influenzata poi dalla discrezionalità con cui questo vede la questione. Risoluzione Ministero 67906 del 16.7.2007 prende a riferimento uno studio del C.N.R. Del 10.9.2001, che ha stimato la durata ottimale del giallo, mettendola in rapporto alla velocità con cui sopraggiungono i veicoli, in 3 secondi (50 km/h), 4 secondi (60 km/h) o 5 secondi (70 km/h). Il concetto di base è che rilevano velocità di attraversamento, dimensioni incrocio e tipo di traffico (ad es.:un incrocio pure da 50 km/h sarebbe da 4 secondi se soggetto a traffico pesante (autotreni...)

Durata semaforo giallo 2 NB: lo studio del C.N.R. È stato solo preso a riferimento ma non è stato trasfuso in alcuna norma; peraltro è stato anche stato contestato da altri studi privati, nei quali l'orientamento prevalente sarebbe quello per cui la durata non potrebbe essere prefissata genericamente, ma andrebbe espressamente determinata per ogni singolo incrocio in base a dimensioni e tempo di attraversamento - Inchiesta di Quattroruore del 2009: a 50 km/h 3 secondi sono la durata corretta - Mentre ci sono anche GdP che hanno dato decisioni disparate (vedi Chieti: 4 secondi se ci sono camion), Cassazione è piuttosto lineare (14518/12; 27348/14; 18470/14): posto un generale principio di cautela, 3 secondi sono sufficienti a fermarsi a 50 km/h, quindi, in particolare in città, se dura almeno 3 secondi, fine del cinema NB riforma: dovrebbe essere introdotta norma con durata minima 3 secondi e maggiore se le caratteristiche del'incrocio lo richiedano

Ausiliari del traffico 1 Figura introdotta da cd Legge Bassanini 127/1997, art 17 commi132 e 133, prevenzione e accertamento violazioni sosta. Tre categorie: 1- Dipendenti comunali (c. 132) abilitatati a prevenzione ed accertamento violazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il territorio comunale (diversamente dagli altri due, limitati come sotto, Cass.21268/14); 2- Dipendenti delle società di gestione parcheggi (c. 132) abilitati ad accertamento violazioni sosta solo nell'area oggetto di concessione (ed attigue, cd “spazio funzionale”: auto in sosta vietata fuori dall'area in concessione, ma che impediscono regolare uscita da sosta nella stessa, Cass. 7336/05; 2973/16); 3- Personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico (c. 133) abilitati a prevenzione ed accertamento violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico

Ausiliari del traffico 2 Art. 68 commi I, II e III L.488/99 per eliminare le contestazioni circa attribuzioni e modalità operative stabiliscono che hanno la stessa veste giuridica degli altri soggetti individuati da art. 12 CdS per espletamento servizi di polizia stradale (nell'ambito delle limitazioni per materia) per produrre atti giuridicamente dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt 2699 e 2700 CC. Per questo devono essere nominati individualmente da Sindaco “previo accertamento di assenza di precedenti e pendenze penali”. Negli stessi viene anche attribuito loro potere di rimozione di veicoli ex art 158 comma II lettere b), c) e d) (veicoli che bloccano altri in sosta regolare; doppia fila; sosta in spazio fermata bus) Circolare 300/A/1997Ministero Interni NB riforma: sarebbe espresamente previsto che Comuni possano conferire il potere di sanzionare, anche con rimozione, in capo a dipendenti comunali o di società che gestiscono parcheggi o a personale ispettivo del trasporto pubblico locale

Continuazione 1 Art. 198 CdS: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto previsto in comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle ZTL, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti soggiace alle sanzioni previste per ogni singola infrazione.” Dunque è esclusa per ZTL, dove ogni infrazione resta a sé, MA: unicità condotta: Corte Cost. Ordinanza 14 del 26.1.2007 (su questione di legittimità costituzionale art 198 in vicenda su Corso Garibaldi a Milano) ha espressamente ritenuto che principio ex art. 8bis comma IV L.689/81 (“le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”) debba essere applicato anche per infrazioni ZTL commesse a distanza ravvicinata

Continuazione 2 Altra ipotesi di non applicabilità: In tema di competenza territoriale GdP per impugnazioni avverso violazioni art. 142 CdS (eccesso velocità) rilevate con sistema Tutor, dunque “spalmate” su distanza di svariati km così toccando territori di competenza di diversi Uffici GdP. Regolamento di Competenza per cui si voleva riunire impugnazione di tutte le violazioni avanti al GdP del 1° verbale. Corte Cassazione 944 del 17.1.2011 ha respinto ribadendo inderogabilità della competenza territoriale GdP ex art 204bis CdS ed escludendo l'applicabilità dell'istituto della continuazione (riferendosi all'art. 81 Codice Penale), ritenendo le diverse violazioni amministrative rilevate nel tratto vigilato Tutor come realizzate con attività distinte fra loro.

Obbligo zone a parcheggio libero - Art. 7 comma VIII CdS (NB: espressa deroga per zone di particolare rilevanza urbanistica, eccezione pesante) - Cassazione 116/04 “Nullo il verbale di accertamento sosta vietata in area di parcheggio a pagamento se nell'area non è presente anche un'area di parcheggio libero” MA Cassazione Ordinanza 10615/18: E' il ricorrente a dover dimostrare l'inadeguatezza delle aree di sosta libera. In applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 C.C. sta a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio. Quindi, posto che a monte si tratta di valutazione di opportunità riservata alla P.A., è precluso al Giudice il controllo su tale valutazione discrezionale. Sta quindi al ricorrente dimostrare che, di fatto, la predisposizione di aree di sosta libere attuata dalla P.A è inadeguata (...)

Fermo amministrativo ex art 86 DPR 602/73 1 Decorsi 60gg da notifica della C.E. non pagata, questa può essere eseguita: esattore dispone il fermo. 30gg prima di iscrivere il fermo al PRA deve essere notificato il preavviso, nelle stesse modalità di notifica della cartella (per anni visto comunicato con lettera semplice...) Giudice competente IMPUGNAZIONE: dopo vero circo con giurisdizione contesa fra TAR, giudice ordinario (Cass. 2053/06 e 14701/06) e Commissioni Provinciali Tributarie (L. 248/06, cd Bersani 1), ormai la giurisprudenza PARE consolidata nel dire che la giurisdizione dipende dal credito azionato: Cass. SSUU 17844/12. Definitiva Cass SSUU 10261/18: preavviso per mancato pagamento di sanzione CdS è di competenza del GdP per materia (quindi indipendentemente dal valore); A contrario: preavviso notificato per mancato pagamento di altri tributi è competenza di CTP, mentre è di Giudice del lavoro se si tratta di contributi INPS o INAIL

Fermo amministrativo ex art 86 DPR 602/73 2 DOVE NOTIFICARE L'OPPOSIZIONE: Cass. 28582/18: l'impugnazione del preavviso di fermo, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito di cognizione, ergo si applica combinato disposto art 144 comma I CpC e art 11 comma I RD 1611/33 Ergo: l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di amministrazione dello stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente

Recidiva eccesso velocità 1 Lo schema dell'art. 142 è: - eccesso entro i 10 km/h: multa da € 41 ad € 169. Non vengono tolti punti patente; - eccesso fra 10 km/h e 40 km/h: multa da € 169 ad € 680 + 3 punti patente; - eccesso fra 40 km/h e 60 km/h: multa da € 532 ad € 2.127 + 6 punti patente + sospensione della patente da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva nel biennio la sopensione va da 8 a 18 mesi; - eccesso oltre i 60 km/h: multa da € 829 ad € 3.316 + 10 punti patente + sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Per recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente di guida

Recidiva eccesso velocità 2 Dunque la recidiva è prevista solo per gli eccessi fra 40 e 60 ed oltre 60: commi 9 e 9bis (le recidive sono previste dal comma 12), i quali già prevedono la sanzione accessoria della sospensione patente in aggiunta alla pecuniaria ed alla decurtazione punti; Mi si chiede chi venga colpito dalla recidiva, proprietario o conducente, la risposta è chiaramente il conducente, ma vediamo: chi viola questi (parliamo di notifica a casa, tralasciamo l'ipotesi ovvia della contestazione immediata) in teoria deve pagare la multa + comunicare dati patente ai fini della decurtazione+ consegnare la patente ai fini della sospensione, pena sanzione ex art 180 c.7; Quindi la recidiva colpirà la patente che era già stata oggetto della sospensione nella prima contravvenzione ma, se per ipotesi il destinatario di questa avesse allora omesso di fornirla, sarebbe stato sanzionato ex art. 180 c. 7 (oltre che ex art 126bis), ma la sua patente non sarebbe stata oggetto di sospensione allora, né quindi di ulteriore sospensione (o revoca) alla recidiva

Auto a noleggio o aziendale 1 Noleggio: come ad ogni altro proprietario individuato al PRA, entro 90 PA deve notificare all'autonoleggio; questo deve poi comunicare alla PA i dati i chi aveva noleggiato (entro 60gg, altrimenti la multa resta sul gobbo a lui). Dal giorno in cui riceve questa comunicazione, PA ha altri 90gg per notificare al destinatario. In genere la multa riporta la data in cui PA ha ricevuto la comunicazione dal noleggio; se non la riportasse, l'interessato può eventualmente fare accesso agli atti. - Teoricamente un mancato rispetto dei termini ex 201 nella notifica al noleggio sarebbe motivo di impugnazione, ma solo da parte del noleggio. Sempre teoricamente, se però mi arriva oltre 240gg (90+60+90) potrei sostenere che in ogni caso è fuori termini, ma potrebbe essere rischioso (a mio modesto avviso: se il termine mancato è il 90gg a me o il 60gg da noleggio a PA, mi va anche bene, ma se è il 90gg da PA a noleggio mi rigettano per carenza di legittimazione)

Auto a noleggio o aziendale 2 -Il trasgressore alla fine individuato, quando riceve la multa è nella stessa situazione di chi l'abbia ricevuta come proprietario individuato al PRA: deve fare anche l'eventuale comunicazione per i punti patente (Cass. 20611/09: l'identificazione come soggetto che ha noleggiato non comporta che lo stesso fosse anche alla guida). Car Sharing: stessa situazione. Segnalo un generale impegno al comportamento secondo diligenza 1176 c,c. negli abbonamenti car sharing e (come del resto, credo, in tutti i contratti di noleggio) una espressa indicazione di penale in favore del noleggio per l'attività amministrativa (comunicazione alla PA) in caso di multa. Auto aziendale: stessa storia, ma, dipenderà forse da contratto di lavoro o da prassi, sembrerebbe che spesso la comunicazione alla PA da parte dell'azienda non venga fatta e questa si limiti a girare la multa al dipendente. NB: in tal caso, se questi volesse impugnare non avrebbe legittimazione e dovrebbe farlo a nome dell'azienda (....)

Interessi semestrali 10% ex art 27 L.689/81 1 Da un lato: Cassazione sez II 3701 del 16.2.2007 e parere Avvocatura Generale dello Stato 328804 del 31.7.2013 dicono che tale maggiorazione non sarebbe applicabile alle sanzioni CdS, poichè art. 203 comma III CdS prevede iscrizione a ruolo di “somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.” Dunque non anche gli interessi ex art 27 L.689/81 Dall'altro: Cassazione sez II 22100 del 22.10.2007 e parere Avvocatura Generale dello Stato del 1.6.2012 dicono esatto contrario: stessa sezione di Cassazione, 8 mesi dopo si massacra da sola. In sostanza si dice che si è confuso art 17 con art 27 e ci si riallinea con uniformità giudizi precedenti: del resto art. 206 CdS dice chiaramente che “in assenza di pagamento nei termini ex 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art 27 L. 689/81”

Interessi semestrali 10% ex art 27 L.689/81 2 Del resto: Corte Cost. 308/1999 e Consiglio di Stato 636/2008: sono sanzione aggiuntiva derivante dal mancato pagamento, imputabile al debitore MA A noi piace tanto Giudice di Pace Grosseto (purtroppo non ho trovato riferimenti): - la maggiorazione è un incentivo per la PA a tardare emissione cartella, così da massimizzare incassi a costo zero - PA dovrebbe avvisare debitore, dandogli 30gg per saldare evitando maturazione di tale ulteriore sanzione inconsapevole - Ritardo ingiustificato nell'emissione cartella impugnata ne giustifica la nullità per eccesso di potere della PA che, nell'ambito della propria discrezionalità non tiene in adeguato conto il prioritario interesse del cittadino ad avere provvedimento in tempi ragionevoli, anche per evitare l'aumento della sanzione, di cui proprio la stessa PA trae beneficio

Altre novità riforma 1 - Ambulanze: se possibile, consentito trasporto accompagnatore. Non pagheranno pedaggio autostrdadale (è già così, art 373 c. II reg, ma pare si voglia chiarire pasticcio circolari). Stalli sosta riservati saranno rossi; - Anabbaglianti: abolito obbligo di accensione diurna fuori dai centri abitati. - Assicurazione: raddoppia la sanzione per circolazione auto senza copertura assicurativa. - Biciclette: “casa avanzata” linea di arresto avanzata (3 metri) rispetto a quella delle auto, che potrà essere realizzata nelle strade con limite fino a 50 km/h. Fuori centri abitati, ove possibile il sorpasso delle bici, i veicoli dovranno tenervi distanza di almeno 1,5 metri, se no, stanno dietro.... Nei centri abitati “doppio senso ciclabile”, su strade con limite fino a 30 km/h, previa opportuna segnalazione e “indipendentemente da larghezza della carreggiata, da presenza e posizione di aree sosta e da massa veicoli autorizzati al transito”, le bici potranno circolare anche in senso opposto all'unico consentito. Bici potranno circolare anche su strade riservate a mezzi pubblici, purchè non siano corsie con binari tramviari a raso delimitate da entrambi i lati da cordoli. Obbligo casco per minori di anni 12.

Altre novità riforma 2 - Cinture sicurezza: multa anche per il conducente (83 euro + 5 punti), idem per passegero moto senza casco; non si applica a taxi e NCC. - Documenti: niente più sanzioni a chi non ha con sé patente o carta di circolazione, purchè esistenti e validi: la verifica viene fatta telematicamente. - Foglio rosa: durata raddoppia da 6 a 12 mesi. - Invalidi: parcheggio gratuito in caso di sosta in area a pagamento. La multa per parcheggio abusivo negli stalli riservati sale a € 168 e 6 punti persi. In caso di necessità potranno transitare anche su piste cicliclopedonali. Il collaudo dei veicoli adattati dovrà essere fatto entro 20gg da domanda. - Moto: purchè condotte da maggiorenne con almeno due anni di patente, accesso in autostrada a moto 120cc, se elettriche, potenza minima 11kw. - Parcheggi rosa: nei centri abitati potranno essere istituiti spazi di sosta riservati ai veicoli di donne in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 2 anni, munite di apposito contrassegno “permesso rosa”. Sanzione per chi viola queste aree 80 euro se moto, 161 tutti gli altri.

Altre novità riforma 3 - Peer to peer (condivisione temporanea fra privati) al fine di superare il limite dato da art 84 CdS, che vieta la locazione di veicoli nella cui carta di circolazione non sia specificato tale uso, si intenderà “uso proprio” anche la condivisione temporanea per un periodo di max 30gg di veicolo privato a favore di terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea escuderà la responsabilità in solido sulle infrazioni: responsabile sarà solo il conducente al momento dela violazione. - Scuolabus: obbligo, da 1.1.2024 di dotazione di cinture di sicurezza. - Segnali sociali: pannelli a messaggio variabile con messggi sociali, su sicurezza circolazione e sensibilizzazione a rispetto dei parcheggi riservati - Strade: nuove definizioni: “strada ad alta intensità ciclistica” strada a traffico promiscuo frequentata da numero rilevante di ciclisti. “strada senza traffico” strada con traffico motorizzato inferiore alla media di 50 veicoli al giorno calcolata su base annua. “strada a basso traffico” strada con traffico motorizzato inferiore a media di 500 veicoli calcolata su base annua, senza punte superiori a 50 veicolo all'ora. “strada 30” strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di 30 km/h o inferiore

Altre novità riforma 4 - Strisce pedonali: precedenza non più a “pedoni che hanno iniziato l'attraversamento” ma a “pedoni che si accingono ad attraversare”. Gli attraversamenti pedonali potranno essere dotati di segnalazione luminosa e quelli non semaforizzati di sensori per attivarli al passaggio. - Targhe: possibilità di sostituire la targa deteriorata con copia della stessa, a condizione di restituire quella deteriorata alla Motorizzazione. - Telefoni: non più di divieto di uso “di apparecchi radiotelefonici”, ma di “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante”. Multa sale da €165 a € 422 con sospensione patente da 7gg a 2 mesi; alla recidiva nel biennio multa sale a € 644 e sospensione patente da 1 a 3 mesi con decurtazione 10 punti. - Veicoli interesse storico: revisione ogni 4 anni invece che 2. Esenzione da tassa di circolazione.

Altre novità riforma 5 - Velocità, dissuasori: potranno essere adottati diversi sistemi per ralentare velocità: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, innalzamento pavimentazione, DISSESTAMENTO DELL'ASSE STRADALE, CHICANE, restringimenti carreggiata. - Zone scolastiche: zone urbane in prossimità di edifici scolastici, istituite con delibera della giunta comunale in considerazine delle peculiarità del luogo, in cui potrano stabilire limite 30km/h, ZTL o aree pedonali. - ZTL in quelle che siano state istuite per finalità di tutela ambientale, i comuni potranno consentire l'accesso libero ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica. Decreto sicurezza I e artt 93 e 132 Cds, circolazione targhe estere

Grazie per l'attenzione. Andate piano