GLI ATTI INTRODUTTIVI ARBITRALI NELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO DEL PUBBLICO IMPIEGO Esame del CCNQ 23 Gennaio 2001 A CURA DELL’AVV. MAURIZIO DANZA ARBITRO PER IL PUBBLICO IMPIEGO DEL LAZIO
PREMESSE METODOLOGICHE Il tema degli atti introduttivi arbitrali di grande suggestione dottrinaria passa attraverso tre metodi di studio: Esame degli atti introduttivi,della loro natura e finalità,del loro contenuto, comparazione con atti tipici desumibili dalla codicistica processuale civile ; Valutazione della possibilità di importare ed applicare nel procedimento arbitrale taluni principi desumibili dalle norme di procedura civile . esame della dottrina in merito alla classificazione dell’arbitrato del pubblico impiego, rituale o irritale comparandolo con altre fattispecie di arbitrato di diritto del lavoro.
ALCUNE FIGURE DI ARBITRATO IRRITUALI NEL DIRITTO DEL LAVORO l’art.7 della L. n°604/66 in materia di licenziamento individuale l’art.7 della L.n°300/70 sul deferimento a collegio arbitrale delle impugnative di sanzioni disciplinari l’art.5 della L.11/5/1990 in materia di licenziamenti individuali che prevede la procedura arbitrale nella ipotesi in cui fallisca il tentativo di conciliazione in riferimento alla richiesta di riassunzione o risarcimento del danno a seguito del licenziamento del lavoratore per il quale opera il regime di stabilità obbligatoria .
LE TEORIE RELATIVE ALL’ARBITRATO NEL PUBBLICO IMPIEGO : REGIMI APPLICATIVI teoria della irritualità : secondo tale dottrina, le uniche norme regolamentari dell’arbitrato medesimo andrebbero desunte dal CCNQ 23/1/2001 nel rispetto comunque del principio del contraddittorio ; teoria della ritualità : secondo tale dottrina sarebbe possibile in linea di principio estendere all’Arbitrato il regime complessivo delle norme del codice di procedura civile con maggiore elasticità; teoria della atipicità : secondo tale dottrina gli arbitrati introdotti con legge in materia di lavoro summenzionati , non rientrano pienamente né nella prima classificazione né nella seconda presentando invece, caratteristiche afferenti sia all’una che all’altra ( c.d. arbitrati atipici o misti )
IRRITUALITA’ DELL’ARBITRATO NEL PUBBLICO IMPIEGO L’arbitrato di cui al CCNQ 23/1/2001 definito irrituale ( cfr. da ultimo Borghesi Convegno Formez P.A. su arbitrato e conciliazione 8 maggio 2003 ) sarebbe dunque regolato: esclusivamente dalle norme del CCNQ 23/1/2001 tenendo conto del principio del contraddittorio di cui all’art.101 del c.p.c alla luce dei principi di giurisprudenza .
GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE atti introduttivi all’ arbitrato. atti introduttivi del giudizio arbitrale. attività introduttiva arbitrale
ATTI INTRODUTTIVI ARBITRALI
GLI ATTI INTRODUTTIVI ALL’ARBITRATO Essi hanno la funzione precipua di essere finalizzati ad instaurare la procedura arbitrale innanzi all’Arbitro per il Pubblico impiego e cronologicamente precedono la designazione del medesimo.
GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO ARBITRALE Detti atti intervengono successivamente alla instaurazione della procedura coincidente con la accettazione dell’arbitro:consistono nella richiesta completa nella esposizione dei fatti che delle ragioni da presentare a cura della parte istante (cfr.art.4 c.2 e c.3) e nella memoria della parte resistente(la p.a.).
L’ATTIVITÀ INTRODUTTIVA ARBITRALE Essa è caratterizzata invece da un’attività delle parti che non conduce alla formulazione o redazione di atti introduttivi arbitrali, ma che si concreta in genere in attività di deposito o di produzione di atti (cfr art.3 c.4 CCNQ) compiute dalle parti. Pur non potendo essere strettamente definiti atti introduttivi arbitrali,dette attività in ogni modo appare indispensabile per la corretta instaurazione della procedura arbitrale.
GLI ATTI INTRODUTTIVI ALL’ARBITRATO La richiesta di compromettere in arbitri. L’atto di accettazione di parte resistente( la p.a.) L’accordo di designazione dell’arbitro La designazione a mezzo sorteggio La comunicazione di designazione dell’arbitro. L’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro
LA RICHIESTA DI COMPROMETTERE IN ARBITRI E’atto preliminare di natura negoziale e di proposta in ordine alla procedura arbitrale. ad effetti solo eventuali di instaurazione del procedimento arbitrale( tranne che nei casi di sanzioni disciplinari non risolutive cfr.art.6.c. 2 CCNQ) Realizza i suoi effetti solo con : accettazione della proposta della controparte e accettazione della designazione da parte dell’arbitro che realizza il momento di instaurazione del contraddittorio. E’ atto a contenuto sommario potendo le parti integrare le richieste,con gli atti introduttivi del giudizio arbitrale. E’ anche atto introduttivo del giudizio arbitrale essendo onere della parte provvedere alla integrazione
I DIVERSI CONTENUTI NELLA RICHIESTA DI COMPROMETTERE IN ARBITRI E NEL RICORSO EX.ART.414 C.P.C La “richiesta di compromesso in arbitri” contiene una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa ; La richiesta è priva del riferimento ,al requisito della” determinazione dell’oggetto della domanda”di cui all’ art.414 c.p.c La norma di cui all’art.414 c.p.c. usa l’ espressione “deve contenere” in relazione ai requisiti“ adottando il principio ( cfr. giurisprudenza) sulla indispensabilità di taluni requisiti ai fini della validità del ricorso pena la nullità dell’atto medesimo;
I DIVERSI CONTENUTI NELLA RICHIESTA DI COMPROMETTERE IN ARBITRI E NEL RICORSO EX.ART.414 C.P.C La “richiesta di compromettere in arbitri” non ricomprende tra i requisiti quello del nome e del cognome ,nonché quello della residenza o del domicilio o dimora del ricorrente che invece nell’art.414 sono richiesti espressamente ( cfr. n°2 c.1). l’art.414 c.p.c richiede a differenza della norma arbitrale la determinazione dell’oggetto della domanda( n°3) e non una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni della pretesa. Sussistono analogie tra la formulazione dell’art.3 c.1 e quella di cui al n°4 dell’art.414 c.p.c. che accanto alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, richiede le relative conclusioni ( il CCNQ usa il termine pretesa).
L’ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA P.A. È atto formulato dalla controparte pubblica amministrazione e consiste nell’accettazione della proposta di compromettere in arbitri, avente ad oggetto la disponibilità ad assoggettarsi alla procedura arbitrale. va comunicato entro 10 gg. dal ricevimento della proposta. La accettazione, va comunicata con la forma della spedizione a mezzo raccomandata a.r. (cfr.art.3 c.1 )
ACCORDO DI DESIGNAZIONE DELL’ARBITRO Atto in cui le parti concordano la designazione dell’arbitro deve intervenire entro i successivi 10 gg., E’ atto di natura negoziale, atteso che le parti debbono trovare un accordo sul nome dell’Arbitro medesimo scelto nella lista dei designabili (cfr.art.3 c.1).
DESIGNAZIONE DELL’ARBITRO PER SORTEGGIO Opera nei casi di mancato accordo o di mancata indicazione del nominativo nella richiesta. E’ atto della Camera Arbitrale, e’compiuto con la partecipazione delle parti e concretantesi in un verbale attestante tutte le operazioni avvenute. (cfr c.2 art.3 ), Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
LA COMUNICAZIONE DI DESIGNAZIONE ALL’ARBITRO L’atto non è previsto espressamente dal CCNQ, ma è presupposto. consiste nella comunicazione all’Arbitro della designazione avvenuta o tramite accordo delle parti o per sorteggio . E’ atto delle parti, finalizzato all’accettazione dell’arbitro e all’ assolvimento dell’onere del deposito dell’accettazione medesima. le parti possono limitarsi a consegnare all’Arbitro una copia del verbale integrale di sorteggio o dell’accordo tra le parti .
ATTO DI ACCETTAZIONE DELL’ARBITRO E’ atto previsto dal CCNQ di importanza fondamentale per l’instaurazione della procedura E’ atto non delle parti ma di esclusiva competenza dell’Arbitro. effetti della accettazione : obbligo del deposito dell’atto entro 5 gg pena nullità del procedimento (cfr. art. 3 c. 4).
GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO ARBITRALE Dall’esame delle norme del CCNQ 23/1/2003 è possibile individuare : 1)una richiesta più completa sia nella esposizione dei fatti che delle ragioni ( cfr.art.4 c.2 e c.3); 2) un atto depositato dalla parte resistente e consistente in una memoria difensiva della P.A.( cfr.art.4 c.2).
LA RICHIESTA DI COMPROMESSO E L’ATTO INTEGRATIVO DI CUI AL C LA RICHIESTA DI COMPROMESSO E L’ATTO INTEGRATIVO DI CUI AL C.2 DELL’ART.4. La richiesta di compromesso è un atto a contenuto sommario in merito alla “prospettazione” delle pretese. E’ onere delle parti provvedere alla integrazione della richiesta di compromesso con requisiti più analitici, desumibili dai contenuti degli atti introduttivi tipici del giudizio civile . L’art.4 c.2 non prevede espressamente un atto di integrazione della c.d. richiesta di compromesso”, ma una attività autonoma della parte istante che “deve depositare la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa” .
L’ATTO DI COMPLETA ESPOSIZIONE DI CUI AL C.2 DELL’ART.4 DEL CCNQ la norma va interpretata nel senso di consentire alla parte istante sia di depositare documentazione che di formulare un “atto non meglio definito” completo sia nelle prospettazioni dei fatti che delle ragioni ed integrativo della richiesta di compromettere in arbitri la norma utilizza impropriamente il termine “documentazione : è impensabile che “il deposito di documenti trasformi la prospettazione sommaria dei fatti e delle ragioni già formulate nell’atto di cui all’art.3 c.1 in una completa prospettazione.
IL DIVERSO CONTENUTO DELL’ATTO INTEGRATIVO ARBITRALE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE A STRUTTURA MONOFASE E BIFASE la norma preveda che l’atto finalizzato al “completamento”dell’atto introduttivo arbitrale intervenga sia nella fattispecie di ricorso all’Arbitro in presenza di tentativo di conciliazione espletato (c. 2 art. 4), sia in quella in cui il tentativo debba essere svolto (cfr. c. 3 art. 4), utilizzando una formulazione analoga.
LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO NELLA STRUTTURA DESCRITTA ALL’ART 4 CCNQ
L’ATTO INTEGRATIVO NELL’ARBITRATO MONOFASE : C. 2 DELL’ART. 4, La norma descrive un procedimento arbitrale ridotto o monofase in cui il tentativo di conciliazione è stato espletato precedentemente alla richiesta della parte istante ; l’atto integrativo può essere formulato in maniera meno rigorosa, pur essendo censurabile dall’Arbitro designato in presenza di irregolarità formali e mancanze sostanziali.
L’ATTO INTEGRATIVO ARBITRALE E I SUOI CONTENUTI NEL PROCEDIMENTO A STRUTTURA BIFASE DI CUI AL C.3 ART.4 CCNQ L’Arbitrato a struttura bifase è caratterizzato dal tentativo di conciliazione non espletato precedentemente alla richiesta di compromettere in arbitri. L’atto introduttivo all’arbitrato previsto dall’art.4 c.2,ha finalità “potenzialmente conciliative” Detto atto è così caratterizzato“la parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa( cfr.c.2 art.4)”, In tal caso deve contenere anche i requisiti previsti per il tentativo di conciliazione dall’ art.66 D.L.vo n°165/01 al fine di ottemperare al principio di equipollenza tra tentativo di conciliazione espletato dall’Arbitro del pubblico impiego e quello previsto dall’art.69 del D.L.vo n°29/93 ( oggi art.66 D.L.vo n°165/01).
Fase del procedimento arbitrale a “conciliazione espletata”. L’ATTO INTEGRATIVO ARBITRALE NEL PROCEDIMENTO A STRUTTURA MONOFASICA ART. 4.C.2: I REQUISITI Fase del procedimento arbitrale a “conciliazione espletata”. l’atto in tal caso può presentare una formulazione meno rigorosa senza gli specifici requisiti invece previsti nella richiesta a tentativo non espletato.
il termine è già in uso negli atti tipici del processo civile. LA MEMORIA DIFENSIVA DELLA PARTE RESISTENTE NELL’ART.4.C.2 DEL CCNQ 23/1/2001 il termine è già in uso negli atti tipici del processo civile. E’ atto tipico di difesa della pubblica amministrazione. La memoria difensiva presenta talune analogie con l’ atto di costituzione del convenuto di cui all’art.416 c.p.c
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ARBITRALI Criterio risolutivo : rinvio alle norme desumibili dallo stesso CCNQ 23/1/01 e dal c.p.c. interpretazione estensiva dell’art.4 c.12 del CCNQ gli arbitri” nel giudicare sono tenuti all’osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo riferito anche alla possibile importazione di norme del processo civile. Applicazione dell’Istituto dell’art.421 c.p.c circa i poteri di regolarizzazione degli atti di parte attribuiti al Giudice del lavoro . applicazione del principio del “ favor prestatoris” desumibile sia dai principi generali di legge che dalle norme proprie del processo arbitrale.
LA ASSENZA NEL CCNQ DI NORME IN TEMA DI NULLITA’ DEGLI ATTI ARBITRALI:POSSIBILITA’ DI APPLICARE I PRINCIPI TRATTI DALLA PROCEDURA CIVILE. Mancanza nel CCNQ di disposizioni specifiche sulla nullità, inesistenza degli atti introduttivi. necessità di prevedere nella procedura arbitrale all’ applicazione dei principi corrispondenti desumibili dalle norme di procedura civile. Metodo : comparazione analogica con gli atti tipici del processo civile . paradosso : esistenza di “ un generale principio di non assoggettabilità degli atti arbitrali del pubblico impiego delle norme generali in materia di vizi degli atti . Finalità del metodo :applicare con cautela la estensione di principi civilistici per evitare una eccessiva processualizzazione dell’ arbitrato nel pubblico impiego Limite : violazione della ratio ispiratrice dell’istituto medesimo,di cui all’art.1 del CCNQ 23/1/2003 volto ad evitare le lungaggini tipiche dei processi.
L’APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 125 C. P L’APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART.125 C.P.C AL PROCEDIMENTO ARBITRALE DEL PUBBLICO IMPIEGO. La disposizione di cui all’art.125 c.p.c. è dettata in merito al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte” espleta un funzione di limite tra gli atti aventi vita nel mondo giuridico e quelli “tamquam non esset” . Essa,dettata in riferimento specifico ai ricorsi,alla comparsa e agli altri atti di parte prevede un contenuto minimo per gli atti medesimi.. “le parti devono indicare l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni da sottoporre al giudicante”( potere da riconoscere all’arbitro) prevede l’obbligo di sottoscrizione della parte dell’atto medesimo. va estesa con cautela al procedimento arbitrale del pubblico impiego.
L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RILEVANZA ,RILEVABILITA’,SANATORIA DELLA NULLITA’ AGLI ATTI ARBITRALI : GLI ART.156 ,157 DEL C.P.C Importanza dell’art.156 c.p.c sulla rilevanza della nullità: La nullità degli atti per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non comminata dalla legge( c.1) La nullità può essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo,ma non quando l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato c.2 e c.3 art.156 c.p.c.); L’art.157 sulla rilevabilità e sulla sanatoria delle nullità : non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte,se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio. Maggiore cautela nella applicazione analogica di detti principi agli atti arbitrali.
IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE NORME REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI ARBITRALI. L’estensione del principio del contraddittorio di cui all’art.101 c.p.c. consente all’Arbitro del Pubblico Impiego pur in mancanza di norme specifica nel CCNQ 23/1/2001 di individuare anche altre fattispecie di atti arbitrali desumibili dalla disciplina codicistica processuale e dalla giurisprudenza.