PUBBLICITA' INFORMATIVA COMPARAZIONE “PUBBLICITA' INFORMATIVA” TRA CODICI DEONTOLOGICI
Legge 248/2006 (Legge Bersani) Art. 2 In conformità al principio comunitario di libera concorrenza, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato PREVEDE l'eliminazione di qualsivoglia divieto, anche parziale in merito alla possibilità di pubblicizzare: Titoli e specializzazioni professionali; Caratteristiche del servizio offerto; Prezzo delle prestazioni. Tutto ciò secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine
Pubblicità informativa NORME DEONTOLOGICHE
- COSA E' CONSENTITO - CON QUALI MODALITA' - CON QUALI MEZZI
ANTITRUST INDAGINE CONOSCITIVA SU 13 ORDINI PROFESSIONALE
“l'informazione non deve assumere i connotati di pubblicità AVVOCATI ART 17 “l'informazione non deve assumere i connotati di pubblicità Ingannevole, elogiativa e comparativa”
ART 18 La forma e le modalità dell'informazione devono rispettare la dignità e il decoro della professione
deve contenere. Senza far riferimento ad esempio ART 17bis individua ciò che “l'informazione” deve contenere. Senza far riferimento ad esempio al PREZZO delle prestazioni e vietando di inserire il nome dei clienti che prestino il consenso.
“ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b) della CONSULENTI DEL LAVORO ART 31 comma 1 “ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”
“la pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza ART 31 comma 2 “la pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine.”
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Art. 44 comma 1 “informazione e pubblicità informativa” riformulato, per sostituire l’espressione “comunicazione” con quella di “pubblicità informativa”.
modificato, sostituendo l’espressione “messaggio comunicato” Art. 44 comma 2 “informazione e pubblicità informativa” modificato, sostituendo l’espressione “messaggio comunicato” con “messaggio pubblicitario”
La pubblicità informativa consiste nella comunicazione al pubblico con ogni “mezzo” di informazioni aventi ad oggetto in particolare: l’attività professionale le specializzazioni i titoli professionali posseduti La struttura dello studio i compensi delle prestazioni.
A titolo esemplificativo - inserzioni pubblicitarie pubblicate su quotidiani e periodici; - cartellonistica pubblicitaria; -pagine pubblicitarie su internet; - Opuscoli e stampati;
I codici deontologici dovrebbero rispettare i seguenti criteri: a) affermare la possibilità di diffondere pubblicità informativa del servizio professionale erogato; b) affermare chiaramente l'ammissibilità della pubblicità comparativa; c) affermare la diffusione della pubblicità con qualsiasi mezzo d) nessun limite relativo ai contenuti, quindi senza il rispetto di clausole generali come il decoro e la dignità; e) nessun obbligo di trasmissione preventivo all'ordine della pubblicità f) precisare che il controllo sarà solo successivo per verificare la trasparenza e la veridicità del messaggio