NEGOZIAZIONE PER PROPRIO CONTO

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NEGOZIAZIONE PER PROPRIO CONTO Attività i acquisto e/o i vendita per proprio conto di strumenti finanziari svolta, sia nei mercati regolamentati sia al di fuori di essi, con la finalità di realizzare una differenza (c.d. spread) tra i prezzi di acquisto e quelli di vendita

NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI Attività di acquisto o i vendita di strumenti finanziari, anche in nome proprio ma per conto altrui che trova il proprio corrispettivo non nella differenza tra il prezzo di acquisto e/o di vendita, ma nella provvigione che il risparmiatore interessato corrisponde all’intermediario per il servizio ricevuto

COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI Attività finalizzata a far acquistare dai risparmiatori nuovi strumenti finanziari (offerti in sottoscrizione) o strumenti finanziari già emessi (offerta di acquisto) per conto di un emittente o di un venditore attraverso la loro distribuzione Questo servizio di investimento può essere preceduto dalla sottoscrizione o dall’acquisto da parte del collocatore (dealer), ovvero può anche non esserlo; in tal ultimo caso il collocatore (broker) potrà assumere la garanzia verso l’emittente di acquistare la parte di strumenti finanziari non collocati

GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO PER CONTO TERZI Attività che si traduce nell’investimento in strumenti finanziari delle somme di danaro affidate dal singolo cliente all’intermediario Caratteristica del servizio de quo è la discrezionalità operativa più o meno ampia riconosciuta all’intermediario che, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, gestisce il patrimonio del cliente attraverso acquisti e vendite di strumenti finanziari. In estrema sintesi, l’intermediario si impegna ad adeguare il portafoglio alle specifiche esigenze del cliente, individuando combinazioni rischio/rendimento del portafoglio adeguate alla situazione patrimoniale e alla propensione al rischio del cliente, oltre che agli obiettivi di rendimento che lo stesso intende raggiungere

RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI NONCHE’ MEDIAZIONE Attività che si limita a ricevere e trasmettere (al negoziatore) gli ordini di acquisto o di vendita o di sottoscrizione provenienti dalla clientela, nonché la semplice mediazione (c.d. brokeraggio puro), ovvero l’attività consistente nel mettere in contatto gli interessati alla conclusione di un contratto senza vincoli di collaborazione o mandato con entrambe le parti

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO Corpo di regole finalizzate a disciplinare i comportamenti degli intermediari nei loro rapporti con la clientela, nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori La creazione di tali regole rappresenta un tratto tipico delle riforme realizzate nei vari ordinamenti europei a partire dalla fine degli anni ’80, dando vita ad un fenomeno destinato ad influire sulla formazione della Direttiva n. 93/22/CEE

Gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento e accessori devono adeguare la loro condotta ai criteri generali previsti dal codice civile

In particolare, gli intermediari hanno l’obbligo di: comportarsi secondo le regole della correttezza ex art. 1175 cod. civ. adempiere l’obbligazione con la diligenza richiesta relativa alla particolare natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cod. civ.

Insufficienza delle norme di diritto comune a disciplinare tutti gli aspetti inerenti al comportamento degli operatori nell’esercizio dei servizi di investimento e dei servizi accessori Di conseguenza, il legislatore è intervenuto plasmando un corpo di regole specifiche volte a definire lo standard di comportamento degli intermediari

REGOLE DI COMPORTAMENTO I LIVELLO Norme che trovano applicazione a tutti i servizi e a tutte le attività prestate dall’intermediario II LIVELLO Norme che si applicano ai singoli servizi o attività

TUF REG 11522/98 NORME DI I LIVELLO: ARTT. 21, 22, 23 DA ART. 26 AD ART. 31 NORME DI II LIVELLO: DA ART. 32 AD ART. 46 ARTT. 24, 25

Art. 21 TUF, comma 1 Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Seguendo lo schema dell’art Seguendo lo schema dell’art. 21 TUF la disciplina dei comportamenti degli intermediari si articola in 4 profili rilevanti: Obblighi generali di correttezza, diligenza, professionalità etc. Obblighi informativi Regole in tema di conflitto di interessi Norme attinenti all’organizzazione interna

1) Obblighi generali di correttezza, diligenza, professionalità etc. Norma che costituisce l’anello di congiuntura con le regole di diritto comune, pur costituendo un quid pluris rispetto alle stesse laddove introduce il principio dell’integrità dei mercati

Tale previsione si riallaccia all’art. 26, lett Tale previsione si riallaccia all’art. 26, lett. a), b), d), f) del Regolamento Consob n. 11522/98. Tale disposizione dispone, infatti, che: Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico; b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano; d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori; e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire; f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

2) Obblighi informativi Da quanto emerge dalla norma primaria richiamata tali obblighi si traducono: nell’obbligo dell’intermediario di INFORMARSI sulla situazione del cliente (c.d. know your customer rule) Nell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente

Anomalia rispetto alle regole di diritto comune (policy paternalistica) I doveri informativi, infatti, non si traducono solo nel dovere di informare ma anche nel dovere di informarsi sulle caratteristiche del cliente, ovvero i) sulla sua situazione patrimoniale, ii) sulla capacità di investimento, iii) sui suoi obiettivi di investimento, iv) sulla sua propensione al rischio

I doveri informativi vengono dettagliatamente ripresi e sviluppati dall’art. 28 del Regolamento Consob. 11522/98

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito. 4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore. 5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Si tratta della c.d. suitability doctrine Oltre al dovere di informare(si) come sopra descritto la Commissione, celebrando un principio già noto negli ordinamenti di common law introduce, all’art. 29 del Regolamento in oggetto l’obbligo per gli intermediari di astenersi (in relazione alle informazioni acquisite) dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Si tratta della c.d. suitability doctrine

3) Regole in tema di conflitto di interessi Sul punto il legislatore delegato dispone, all’art. 21, lett. c) che gli intermediari devono organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento Il legislatore ha finalmente preso atto che il conflitto di interessi, inteso come concorrenza di interessi, non può essere eliminato

STRUMENTI PREVENTIVI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE SITUAZIONI CONFLITTUALI Procedure interne Consenso informato Autorizzazione preventiva ex art. 27 Regolamento Consob n. 11522/98 Si disattende la disposizione legislativa c.d. Chinese walls Art. 56, comma 3 del Regolamento Consob n. 11522/98

3) Norme attinenti all’organizzazione interna Artt. 56, 57, 58 Regolamento n. 11522/98 Norme che assumono rilevanza in diversi settori: In tema di conflitto di interessi Per il perseguimento della sana e prudente gestione Per assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi di investimento e accessori

DISCIPLINA DEI CONTRATTI EX ART. 23 TUF Obbligo della forma scritta salvo deroghe e consegna di una copia al cliente Divieto di rinvio agli usi per la determinazione corrispettivo Nullità relativa nei casi di violazione dei due punti precedenti Onere della prova a carico dei soggetti abilitati nei giudizi di risarcimento danni

La Consob in sede regolamentare puntualizza all’art La Consob in sede regolamentare puntualizza all’art. 30 (dopo aver ribadito la necessità della forma scritta) alcuni elementi ulteriori che devono essere specificati nel contratto: I servizi forniti e le loro caratteristiche Il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, oltre che le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso Le modalità attraverso cui il cliente impartisce gli ordini Nella negoziazione e ricezione e trasmissioni ordini, le modalità di costituzione e ricostruzione della provvista o garanzia della operazioni disposte Le altre condizioni contrattuali convenute col cliente

DISAPPLICAZIONE DI ALCUNE REGOLE PATERNALISTICHE NEI CONFRONTI DEGLI “OPERATORI QUALIFICATI” (ART. 31 REGOLAMENTO 11522/98) A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

SEPARAZIONE PATRIMONIALE (ART 22 TUF) Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di danaro detenute a qualunque titolo dai soggetti abilitati costituiscono patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti Diversità di regime giuridico rispetto all’ipotesi del deposito bancario (irregolare)

REGOLE DI DETTAGLIO APPLICABILI AL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE Principio della concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati (art. 25 TUF) Applicabilità della regola “first come first served” (art. 32, comma 1 Regolamento Consob n. 11522/98) Obbligo di comunicare prontamente all’investitore la decisione di rifiuto dell’ordine impartito (art. 32, comma 2 Regolamento Consob n. 11522/98) “Best execution rule” nel caso in cui non operi la concentrazione

RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI (ART. 33 REGOLAMENTO 11522/98) Rispetto del criterio di cronologicità nella trasmissione degli ordini Limitazione dei casi in cui gli ordini possono essere raggruppati prima del loro invio al negoziatore

MEDIAZIONE Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento n. 11522/98 nell’esecuzione dell’incarico gli intermediari autorizzati: comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell’operazione Possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, a prescindere dall’effettiva conclusione dell’operazione

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO L’art. 35 del Regolamento n. 11522/98 dispone che: Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto. La disciplina di tale servizio viene in realtà plasmata dalla disciplina della sollecitazione all’investimento

NELSERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DIVERGE RISPETTO A QUELLA DI CUI ALL’ART. 27 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11522/98 Autorizzazione una tantum preventiva e non autorizzazione operazione per operazione a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che la gestione abbia per oggetto determinati (nella specie e nel numero) strumenti finanziari indicati all’art. 45 del Regolamento n. 11522/98. Continuano ad applicarsi le disposizioni sulle barriere interaziendali e i principi della trasparenza e dell’equo trattamento

L’OFFERTA FUORI SEDE Per offerta fuori sede si intendono, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del TUF, la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. Non si tratta, quindi, di un servizio di investimento ma di una particolare modalità di offerta dei singoli strumenti/servizi finanziari

JUS POENITENDI L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede (…) è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32 .

PROMOTORE FINANZIARIO E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

l’accesso all’attività di promotore finanziario è riservato a soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob; L’iscrizione presuppone il superamento di un apposito esame, salvo i casi previsti dalla legge Regolamento Consob n. 10629/97); Il promotore è sottoposto a specifiche regole di comportamento disciplinate analiticamente dalla parte V del Regolamento Consob n. 11522/98; Il promotore finanziario può operare solo nell’esclusivo interesse di un unico intermediario e, in particolare, non può svolgere attività di consulenza se non per conto del proprio intermediario o soggetti del gruppo;

RESPONSABILITA’ SOLIDELE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO E DEL PROMOTORE EX ART. 31, COMMA 3 TUF Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale