Indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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Indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Decreto del Ministro dell’Interno sugli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Il decreto dà attuazione all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale sono recepite le direttive comunitarie concernenti la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose di finanziamento del terrorismo. Il decreto del Ministro dell’Interno, elaborato su proposta dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, è stato validato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I destinatari Destinatari del provvedimento sono gli “operatori non finanziari” (la categoria include una serie di attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri): recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori; agenzie di mediazione immobiliare; gestione di case da gioco autorizzate; offerta di giochi e scommesse telematici o via internet; commercio, importazione ed esportazione di oro; fabbricazione ed esportazione di preziosi; commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta e gallerie d’arte.

Gli obblighi di segnalazione Viene stabilito l’obbligo – a carico degli operatori non finanziari - di effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Gli indicatori di anomalia: da utilizzare come "ausilio" per l'individuazione delle operazioni sospette Gli indicatori di anomalia: agevolano gli operatori nell’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali; contribuiscono al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione.

Gli indicatori di anomalia Gli indicatori di anomalia si suddividono in: indicatori generali, applicabili a tutti i destinatari; indicatori specifici, distinti per attività.

A. indicatori di anomalia generali Connessi all’identità o ai comportamenti inusuali o sospetti del cliente ad esempio: il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete o false; richiede prestazioni tese a dissimulare l’origine illecita dei capitali ed è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimenti penali; Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura e dello scopo dell’operazione richiesta, suscitando il dubbio che agisca per finalità illecite per conto di un soggetto terzo; Il cliente richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo (1). (1) Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste

A. indicatori di anomalia generali 2. Connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni ad esempio: operazioni che comportano impiego di disponibilità che appaiono sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente; operazioni richieste da organismi no profit per finalità non compatibili con la documentazione prodotta; frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata; estinzione anticipata e inaspettata dell’obbligazione da parte del cliente.

A. indicatori di anomalia generali 3. Connessi ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio: ricorso ripetuto o per importi rilevanti al contante; frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi rilevanti; improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un’unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, per un pagamento originariamente rateizzato; proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale.

B. indicatori di anomalia specifici Gli indicatori specifici sono individuati con riguardo alla tipologia delle attività esercitate dagli operatori. ad esempio: richieste di custodia o trasporto di contante per importi molto rilevanti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente; frequenti richieste di trasferimento di contante a favore di uno stesso beneficiario, senza ragionevole motivo; investimenti immobiliari per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente; acquisto o vendita di immobili in contanti e per importi molto rilevanti, ovvero ad un prezzo molto superiore al valore di mercato; alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi e improvviso aumento di giocate su un conto lungamente inattivo.

Criteri e modalità per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Quando fare la segnalazione: Se l’operatore ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, effettua la segnalazione, astenendosi dal compiere l’operazione, a meno che l’astensione possa ostacolare l’avvio o il seguito delle indagini.

Criteri e modalità per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Procedura di trasmissione: La segnalazione è trasmessa all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, che può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini. La trasmissione delle segnalazioni e gli scambi di informazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni trasmesse.

Criteri e modalità per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Le investigazioni Le autorità responsabili dell’attività investigativa e delle verifiche economico-finanziarie, potranno confermare il fondamento della segnalazione, individuando le connessioni con le attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Particolarmente approfondite e complesse sono le investigazioni sul finanziamento del terrorismo: le risorse impiegate sono spesso di importi contenuti e di provenienza lecita e non sempre sono collegate alla notorietà del cliente.

Sanzioni Sono previste sanzioni amministrative in caso di: violazione degli obblighi di segnalazione; salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata; mancato rispetto del provvedimento di sospensione, impartito dall’UIF; il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Sono previste sanzioni penali in caso di: violazione dei divieti di comunicazione. Chi viola i divieti di comunicazione è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro” (art. 55, c. 8 D.Lgs. 231/2007).

Tutela della Riservatezza e obblighi di segnalazione Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione: degli obblighi di segretezza; del segreto professionale; di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se attuate per le finalità previste dalla normativa e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, sia sul contenuto che sulla loro esecuzione, sono soggette a riservatezza. Gli operatori sono tenuti ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza sulle operazioni e sulla identita’ del segnalante. Gli atti e i documenti contenenti le generalità del segnalante sono custoditi e coperti da riservatezza.