Il Verde pubblico attrezzato

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Il Verde pubblico attrezzato DI 1444/68: 9 mq/ab per spazi pubblici attrezzati a gioco e sport

9 mq/ab per spazi pubblici attrezzati a gioco e sport; DI 1444/68: 9 mq/ab per spazi pubblici attrezzati a gioco e sport; 15 mq/ab per parchi pubblici urbani e territoriali

Per l’organizzazione delle zone comprese nei 9 mq/ab esistono diverse possibilità

superficie alberate: 35-45% della superficie; Secondo Mercandino una suddivisione possibile potrebbe essere di questo tipo: superficie a prato (comprese colture floreali e impianti sportivi e ricreativi all’aperto con fondo erboso)[1]: 45-50% della superficie; superficie alberate: 35-45% della superficie; altre superfici pavimentate e coperte: 20-25%. [1] I prati devono essere calpestabili e godibili, per cui è preferibile non frazionare l’area totale.

In particolare L’autore distingue tra: campi gioco per bambini in età prescolare (2-5 anni); campi gioco per bambini da 6 a 10 anni; campi di avviamento allo sport.

I campi gioco per bambini in età prescolare sono da prevedere in una quantità pari a 0.5 mq/ab (dei 9 mq/ab dello standard generale) o in 5-10 mq / su utente presente.[1] La superficie minima da destinare a questo tipo di parco è di circa 250 m2e la max è di 800 m2. [1] la Pop minima prevista è di 100 ab, mentre la max è di 1000 ab. Gli utenti minimi previsti sono 5 bambini, gli utenti max sono 50 bambini.

Organizzazione dell’area La modalità di accesso al’area deve essere preferibilmente pedonale e la suddivione interna dell’area deve essre la seguente: prato: 35-40% dell’intera superficie; sabbia: 7-8%; acqua 2-3%; attrezzi: 10-15%; area coperta: 2-3%; area pavimentata: 35-40%.

I campi gioco per bambini da 6 a 10 anni Servono una pop minima di 400 ab e una max di 2000 e hanno un utenza min di 20 bambini e una max di 100. La quantità per questo tipo di attrezzatura è di circa 0.6-1.2 mq/ab o di 10-15 mq/utente presente. La superficie minima da destinare all’attrezzatura è 500 mq, mentre la max è di 2000 mq. La modalità di accesso può essere pedonale e ciclabile e l’area può essere attraversata da strade locali.

Organizzazione dell’area

Campi di avviamento allo sport Queste aree hanno come classe di utenza tutti i ragazzi compresi tra gli 11 e i 14 anni. Pertanto questi tipi di campi servono una pop minima di 1200 ab e una max di 10.000 e hanno un utenza min di 25 ragazzi e una max di 500.

Campi di avviamento allo sport La quantità di superficie da destinare a questo tipo di attività è pari a 1.25 mq/ab o pari a 15-30 mq/utente. La superficie minima, in ogni caso, è pari a 1500 mq, pari ad un campo polivalente, mentre la max è pari a 12.500 mq. La modalità di accesso può essere pedonale e ciclabile e l’area può essere attraversata da strade locali e anche trafficate con attraversamenti protetti.

Organizzazione dell’area

Il Manuale IASM, invece, prevede una articolazione con denominazioni diverse: parco di quartiere, spazi per gioco libero, spazi per gioco e sport 0-11 anni, spazi per gioco e sport 11-14 anni, spazi per gioco e sport oltre i 14 anni.

Articolazione strutturata in base alle prestazioni ubicazionali, a quelle dimensionali e a quelle funzionali. Per quanto riguarda l’ubicazione, innanzitutto è stabilito un raggio di influenza del singolo impianto: parco di quartiere: 1000 m; gioco libero: 250-300 m; per gioco e sport 0-11 anni: 300-800 m, senza attraversamento di strade carrabili; per gioco e sport 11-14 anni: 1000 m; per gioco e sport oltre i 14 anni.

Mq/ ab per le singole fasce di verde [1] parco di quartiere: 4 mq/ab; gioco libero: 1.50 mq/ab; per gioco e sport 0-11 anni: 0.60mq/ab; per gioco e sport 11-14 anni: 0.40 mq/ab; per gioco e sport oltre i 14 anni: 2.50 mq/ab. [1] desunte da studi del Coni e dal testo di Fariello, Parchi e zone verdi nella struttura urbana del 1969

Ulteriori indicazioni nel parco di quartiere è necessario prevedere un parcheggio auto, un percorso pedinale, del verde praticabile e non, zona per la sosta e per la sosta panoramica e punti di ristoro. nelle zone a gioco libero, invece, sono necessarie superfici a prato, spazi pavimentati, sedili fissi e giostre varie.

Ulteriori indicazioni Nelle zone per gioco e sport 11-14 anni e oltre i 14 anni si deve prevedere anche un parcheggio per moto e cicli. Il resto dell’area deve essere attrezzato in funzione della classe di utenza: giostre, altalene, specchi d’acqua, pattinaggio, ecc, per gioco e sport 0-11 anni; palestra coperta, pista da corsa, campo sportivo di dimensioni minime per palla a volo e basket nelle zone per gioco e sport 11 – 14 anni; campo di atletica leggera, campi di tennis, basket e pallavolo, piscina coperta, servizi igienici. Alloggio custode, ecc. nelle zone per gioco oltre i 14 anni.

P: popolazione; ax: area pertinenza servizi per abitante;qx: quota area servizi per utente;Ax: area pertinenza servizi

Oltre alle disposizioni urbanistiche nazionali e regionali inerenti il verde di quartiere gli spazi di verde attrezzato (urb. prim.) e le aree agricole,

Campania in Campania 2 leggi hanno riferimenti al verde urbano: 1) L. 3/1996 programmi integrati 2) L. 17/2003 parchi urbani e relative linee guida e anche L. 33/1993 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”; L.24/1995 "Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali";

L.R. n. 16 del 22/12/2004 disciplina “ la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio della sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale ” (art.1 comma 1).

5. Il programma integrato ha applicazione prioritaria in presenza di: LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3 DEL 19-02-1996 " Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179". ARTICOLO 1. Finalità Omissis 5. Il programma integrato ha applicazione prioritaria in presenza di: a) aree ad alto degrado urbanistico - edilizio all' interno delle città e di periferie contigue urbane; b) aree di centri minori interessati da fenomeni conurbativi generali dalla prossimità di città fortemente congestionate; c) aree di centri minori ai fini di salvaguardare e valorizzare impianti urbanistico - edilizi originari; d) aree con presenza di edifici dismessi, o liberabili, inglobati nei tessuti urbani centrali o in periferie contigue per effetto delle trasformazioni delle città , al fine di individuare allocazioni di funzioni sociali, di destinazioni a verde urbano, per riqualificazione urbanistico ambientale degli ambiti interessati dal programma.

b) parco metropolitano. Regione Campania. Legge Regionale n. 17 del 7-10-2003 Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale Articolo 1 Istituzione 1. La regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua, ai sensi dell’art.2, c.8 della L. 394/1991 (classificaz. e istituz. dei parchi) il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da: a) parchi urbani; b) parco metropolitano.

2. Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.

3. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.

4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.

5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui al comma 2. 7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione. omissis