Il contratto
Articolo 1321 codice civile Il contratto, che è il più importante negozio giuridico bilaterale (o plurilaterale) e patrimoniale, è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Oltre che ad essere fonte di obbligazioni, esso produce effetti “reali”, intesi come la costituzione o il trasferimento di un qualsiasi diritto ( es. la compravendita).
Classificazione Contratti a titolo oneroso Contratti a titolo gratuito Contratti tipici Contratti atipici Contratti a forma libera Contratti a forma vincolata Contratti a effetti reali Contratti a effetti obbligatori Contratti reali Contratti consensuali Contratti a esecuzione istantanea Contratti a esecuzione continuata o periodica
Elementi essenziali Accordo delle parti Oggetto Causa Forma (solo quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità)
È l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti
Oggetto Comprende, oltre che ai beni, le prestazioni giuridiche e patrimoniali che le parti hanno voluto trasferire, modificare, costituire o estinguere attraverso il contratto. Esso deve essere lecito, possibile, determinato (o almeno determinabile).
Causa Funzione economico-sociale del contratto (nella vendita:scambio di cosa contro prezzo, nella permuta: scambio di cosa contro cosa,ecc.) A norme imperative All’ordine pubblico Al buon costume Contratto nullo contraria Causa mancante Causa illecita
Forma È il modo esteriore attraverso cui i soggetti manifestano la loro volontà (parola, gesto, scritto) e può essere orale o scritta. La regola fondamentale nel nostro ordinamento è quella della libertà della forma: dove la legge non prevede il rispetto di una forma particolare, i contraenti possono scegliere quella preferita. Per quanto riguarda i contratti formali, viene imposto il rispetto della forma scritta. Le forme scritte previste dalla legge sono di tre tipi: la scrittura privata, la scrittura privata autentica e l’atto pubblico. La forma può essere prevista per la validità del contratto (ad substantiam) o per la prova del contratto (ad probationem)
Elementi accidentali Condizione Termine Modo (o onere)
Condizione È un avvenimento futuro e incerto Sospensiva Risolutiva clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto o un singolo patto contenuto in esso avrà efficacia soltanto se si verificherà un determinato avvenimento (futuro e incerto) clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono produrrà immediatamente i suoi effetti, ma perderà la propria efficacia se si verificherà un determinato avvenimento (futuro e incerto)
Termine È un avvenimento futuro ma certo. Si distingue tra termine determinato, quando si sa che quel giorno verrà e quando verrà, e termine indeterminato, quando si sa che quel giorno verrà ma non si sa quando, e tra termine iniziale, quando si intende che a quella data le parti hanno legato la produzione degli effetti del contratto, e termine finale, quando invece si intende che a quella data le parti hanno legato la cessazione degli effetti del contratto.
Modo (o onere) È un elemento che può essere inserito soltanto nei negozi a titolo gratuito e produce l’effetto di imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi.
Effetti Tra i contraenti Verso i terzi estranei
Effetti tra i contraenti Secondo l’art. 1372, primo comma, c.c. , il contratto ha forza di legge tra le parti. Quindi, esse non possono sottrarsi agli impegni assunti se non per effetto di una nuova manifestazione di volontà con cui, di comune accordo, pattuiscono di annullare gli effetti del contratto precedentemente concluso (scioglimento per mutuo dissenso). Nel caso in cui si verifichi una manifestazione di volontà unilaterale indirizzata alla controparte si parla di recesso, che può essere pattizio, quando sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità, o legale, quando è la legge ad aver previsto la facoltà di recesso a beneficio di uno o di entrambe le parti anche se queste non hanno pattuito nulla in merito.
Effetti verso i terzi estranei Secondo l’art. 1372, secondo comma, c.c. , il contratto può anche produrre effetti nei confronti dei terzi, anche se soltanto in alcuni casi, tassativamente indicati dalla legge. In questo caso, si distingue il contratto a favore di terzi, secondo cui un soggetto (stipulante), conclude un accordo con un altro soggetto (promittente) perché questo esegua una prestazione in favore di un soggetto distinto dai contraenti (terzo beneficiario).
Invalidità Un contratto è invalido quando, al momento della sua conclusione, presenta uno o più difetti di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere. Le cause di invalidità di un contratto sono: La nullità L’annullabilità La rescindibilità La risoluzione
La nullità Si ha in presenza dei difetti più gravi e, ai sensi dell’art. 1418 c.c. , le cause possono essere ricondotte a: Mancanza di uno degli elementi essenziali Illiceità della causa, impossibilità indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, illiceità del motivo, illiceità della condizione sospensiva o risolutiva, impossibilità della condizione sospensiva; Certi contratti o determinate clausole che sono previsti dalla legge come sanzioni per la violazione di svariate norme.
La nullità può essere totale o parziale. È parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto, che si considera come non apposta e, quindi, verrà sostituita di diritto, qualora la legge preveda per quel caso l’inserzione sostitutiva automatica di un’altra clausola. Se invece la legge non prevede nulla , occorrerà accertare se le parti avrebbero ugualmente avuto interesse a concludere il contratto, qualora fossero state a conoscenza della nullità della clausola. Nel caso in cui si scopra che quella clausola (nulla) sia stata determinante ,per le parti, per la conclusione del contratto, l’intero contratto verrebbe travolto dalla nullità ( art. 1419 c.c. )
Caratteristiche della nullità Insanabilità L’azione giudiziale diretta a farla dichiarare può essere proposta: da chiunque abbia un interesse ( no clausole vessatorie) senza limiti di tempo Non permette alcuna forma di sanatoria del difetto originario Eccezione Principio della conversione del contratto nullo Può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora debba ritenersi che le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
L’annullabilità Si verifica quando sono presenti tutti i requisiti essenziali, ma uno di essi (consenso) è viziato.
Tutela dell’affidamento L’errore Falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere un contratto, esprimendo così un consenso viziato requisiti Essenzialità Riconoscibilità Determina l’invalidità del contratto Principio della Tutela dell’affidamento ricade Sulla natura del contratto Sulla natura o sulle qualità dell’oggetto della prestazione Sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente Errore ostativo: quando la volontà di un soggetto non è di per sé viziata ma viene trasmessa in modo errato
Il dolo incidente Se determinante per la stipulazione del contratto Artifici o raggiri diretti a indurre un contraente in errore e a stipulare un contratto che altrimenti egli non avrebbe mai concluso, oppure avrebbe concluso a condizioni diverse incidente Il contratto sarebbe stato concluso ugualmente ma a condizioni diverse Se determinante per la stipulazione del contratto Annullamento contratto Risarcimento dei danni
La violenza Minaccia di un male ingiusto e notevole, posta al fine di indurre un soggetto a concludere un certo contratto Morale Fisica Un soggetto viene costretto a concludere un contratto mentre si trova privo di ogni capacità di reazione Nullità del contratto
Annullabilità del contratto Incapacità Legale Naturale Purché si provi La sussistenza di un concreto pregiudizio per l’incapace La mala fede dell’altro contraente
Annullamento del contratto Può essere proposto solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge (art. 1441 c.c. ) Si prescrive in 5 anni (art. 1442, primo comma, c.c. ) Es. A tutela dell’incapace
Normalmente si prescrive in un anno La rescindibilità Normalmente si prescrive in un anno
Risoluzione del contratto Scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto Impossibilità sopravvenuta Eccessiva onerosità sopravvenuta Inadempimento Giudiziale Può essere Diffida ad adempiere Clausola risolutiva Espressa Termine essenziale Stragiudiziale