TESTO UNICO AMBIENTALE (D.L.gs n. 152/06) CREA NUOVI SCENARI

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TESTO UNICO AMBIENTALE (D.L.gs n. 152/06) CREA NUOVI SCENARI IL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.L.gs n. 152/06) CREA NUOVI SCENARI IN TUTTO IL SISTEMA DI GESTIONE DI RIFIUTI E RIPORTA LA NORMATIVA IN CONFORMITA’ ALLE REGOLE EUROPEE

IL PRODOTTO, IL RIFIUTO ED IL “NON RIFIUTO” NEL D.L.gs n. 152/06

Il prodotto è una conseguenza voluta del ciclo produttivo e, ancorché si tratti di prodotti pericolosi, il suo trasporto ed il suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né vi è incertezza sul suo effettivo impiego secondo le pertinenti regole di tutela ambientale. Il rifiuto, invece, è una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, del quale il detentore, in qualche modo, ha interesse a disfarsi. Per cui è necessario che la sua movimentazione ed il suo destino finale siano sottoposti ad un regime di controllo del tutto diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga disperso nell’ambiente o recuperato od eliminato in modo improprio.

La forte tendenza del T. U La forte tendenza del T.U. a far confluire nel concetto di “prodotto” intere categorie che sono in realtà “rifiuti” produce effetti di distonia rispetto alle regole europee e genera pericolose zone franche da regole e controlli che favoriscono la proliferazione di attività illegali e criminali innestate sul ciclo di quelli che - di fatto - sono sostanzialmente rifiuti

Le nuove categorie di “non rifiuto” previste nel d. l Le nuove categorie di “non rifiuto” previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152 “RIFIUTO” concetto-base “SOTTOPRODOTTO” concetto alternativo “MPS FIN DALL’ORIGINE” concetto alternativo “MPS” dopo recupero concetto evolutivo

Le nuove categorie di “non rifiuto” previste nel d. l Le nuove categorie di “non rifiuto” previste nel d.l.gs 3 aprile 2006 n.152 E’ chiaro che quando il nuovo Testo introduce il concetto di “sottoprodotto” o di “Mps” o di “Mps fin dall’origine” che, come tali, sfuggono alla ferrea disciplina sui rifiuti, la tentazione per molti di sottrarsi (legittimamente) alle regole è fortissima e per chi delinque si tratta di un terreno di coltura fertile e sicuro

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Disciplina sui rifiuti (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152) Extra disciplina sui rifiuti “RIFIUTO” “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria Smaltimento “MPS DOPO RECUPERO” dopo la fase del recupero Recupero

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Disciplina sui rifiuti (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152) Extra disciplina sui rifiuti “RIFIUTO” “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria In sede di produzione, trasporto e sito finale NON sono applicabili le regole documentali e gestionali formali per i rifiuti In sede di produzione, trasporto e sito finale valgono tutte le regole documentali e gestionali formali per i rifiuti “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria Smaltimento “MPS DOPO RECUPERO” dopo la fase del recupero Recupero

AREA DI VIOLAZIONE ALLE REGOLE EUROPEE Disciplina sui rifiuti (d.l.gs 3 aprile 2006 n.152) Extra disciplina sui rifiuti “RIFIUTO” “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria AREA DI VIOLAZIONE ALLE REGOLE EUROPEE In sede di produzione, trasporto e sito finale valgono tutte le regole documentali e gestionali formali per i rifiuti “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria Smaltimento “MPS DOPO RECUPERO” dopo la fase del recupero Recupero

Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionale.

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Extra disciplina sui rifiuti “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Fonti di forte rischio di dissimulazione di rifiuti reali mascherati ab origine con tali tipologie di principio “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria

Per porre rimedio a tale situazione si è ritenuto opportuno eliminare la nozione di sottoprodotto introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 all’articolo 183, lett. n), e quella di materia prima secondaria sin dall’origine, contemplata nell’articolo 181, recependo fedelmente le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002).

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Dopo il provvedimento di correzione “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Area di forte rischio di dissimulazione di rifiuti reali mascherati ab origine con tali tipologie di principio “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Dopo il provvedimento di correzione “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Eliminazione di ogni rischio di sfruttamento fraudolento di tali deroghe “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria

“SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Dopo il provvedimento di correzione “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria Normativa di nuovo allineata alle regole europee “MPS FIN DALL’ORIGINE” dalla fase originaria

IL “DEPOSITO TEMPORANEO” NEL D. LGS. 152/2006

IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Raccolta (Stoccaggio) Trasporto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento

IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Deposito temporaneo A margine, prima della raccolta, e dunque prima della “gestione” formale, può esistere il “deposito temporaneo” (che non possiamo poi più ravvisare dopo il trasporto) Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento

IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Deposito temporaneo Raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta nel rispetto di specifiche condizioni previste nell’art. 183 del D.L..gs 152/06 Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento

Oggi puo’ essere affidato dal produttore ad altro soggetto IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Deposito temporaneo Costituisce parte integrante del ciclo produttivo perché si può realizzare solo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti Raccolta Trasporto Oggi puo’ essere affidato dal produttore ad altro soggetto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento

IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Deposito temporaneo Il deposito temporaneo in fase iniziale per prassi è una ALTERNATIVA DI FATTO ALLO STOCCAGGIO A MONTE IN SEDE AZIENDALE Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento

Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di deposito temporaneo: 1) depositi temporanei senza limiti quantitativi: i cui rifiuti debbono essere avviati alla operazioni di smaltimento entro due o tre mesi (a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi); 2) depositi temporanei con limiti quantitativi: 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi, che possono essere mantenuti in deposito oltre i due o tre mesi sopra prescritti (tuttavia, mai più di un anno).

La nuova formulazione della definizione di “deposito temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei depositi temporanei senza limiti quantitativi; per cui possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un tempo non superiore ad un anno.

Prima ipotesi vigente (FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’) un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi oppure se trattasi di rifiuti non pericolosi entro il termine massimo di tre mesi

Prima ipotesi vigente (FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’) un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi oppure se trattasi di rifiuti non pericolosi entro il termine massimo di tre mesi

Prima ipotesi ABROGATA (FONTE DI GRANDI ILLEGALITA’) RIPRISTINATA LA LEGALITA’

Seconda ipotesi vigente CONFERMATA (ORDINARIA) un’azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all’interno della propria area un quantitativo massimo di: rifiuti pericolosi corrispondente a 10 metri cubi o 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi esonerandosi così tuttavia dal termine massimo dei due mesi; in tal caso provvederà alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento quando avrà raggiunto detto quantitativo massimo (anche superando il limite dei due mesi); comunque il termine anche se non raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi non può superare mai un anno

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NEL D. Lgs. n. 152/06

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art. 181 del decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti. L’articolo 181 del D. Lgs. 152/2006, infatti, travisando l’obiettivo di un miglioramento ambientale che il meccanismo dell’accordo di programma dovrebbe perseguire, consente a coloro che aderiscono agli accordi di sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l’articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti. La deroga prevista dall’art. 11 della stessa direttiva consente una dispensa dall’autorizzazione alle imprese o stabilimenti che recuperano rifiuti, soltanto qualora le Autorità competenti abbiano adottato, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali l’attività di recupero possa essere esentata dall’autorizzazione e purché tali Imprese o stabilimenti siano, comunque, iscritte e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte dell’Autorità competente. Ci si troverebbe, tra l’altro, lasciando invariate le previsioni dell’art.181, di fronte ad una difformità di applicazione della normativa da settore produttivo a settore produttivo, senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territorio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti.

Al comma 18 del decreto correttivo: è prevista la sostituzione dell’ art. 181 del decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti. Va evidenziato che invece lo strumento degli accordi ambientali, così come esplicitamente riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, Com (2002) 412, “deve fornire un valore aggiunto in termini di elevato livello di tutela dell’ambiente” e non essere utilizzato per aggirare le prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazionale, sostituendole con altre più permissive concordate con le singole associazioni di categoria.   Per ragioni anche di chiarezza normativa si è preferito sostituire l’intero articolo anziché novellarlo in più parti.

In base al comma 19 del decreto correttivo: sono abrogati i commi 6 e 8 dell’articolo 182 del D. Lgs. 152/2006, che prevedono modalità di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani non contemplate dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti e di acque reflue, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla ratio della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane. .

ED IL CONNESSO CONFINE TRA SCARICO E RIFIUTI LIQUIDI LO SCARICO DIRETTO ED IL CONNESSO CONFINE TRA SCARICO E RIFIUTI LIQUIDI

Rifiuti liquidi ed acque di scarico nel Testo Unico Il passato ed il presente… L’articolo 74, comma 1, lett. ff), del Dlgs 152/2006, che ha ridisegnato la normativa in campo ambientale, fornisce una definizione di “scarico” che è diversa rispetto a quella che, in precedenza, veniva offerta dall’articolo 2, comma 1, lett. bb), Dlgs 152/1999 (oggi abrogato)

La rinnovata definizione di settore oggi vigente

Le due importanti modifiche del T.U. vigente Come è evidente, rispetto al 1999, il nuovo Dlgs 152/2006 ha provveduto alla soppressione di due elementi: 1) un elemento “gestionale”: la cd. convogliabilità diretta 2)un elemento fisico: lo stato del refluo.

La conseguenza… Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto” come enucleato sotto la vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976)

LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO La correzione più rilevante è la modifica proposta alla nozione di scarico contenuta nell’attuale testo del D. Lgs. 152/2006 e la definitiva eliminazione del dubbio sul presunto ritorno all’arcaico “scarico indiretto”.

Le due importanti modifiche Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all’istituto giurisprudenziale dello “scarico indiretto” come enucleato sotto la vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976)

ben preciso tra scarichi idrici e rifiuti allo stato liquido. Sostanzialmente si ritorna alla definizione di scarico che aveva permesso di dirimere qualsiasi dubbio circa l’identificazione di ciò che deve essere considerato uno “scarico”; permettendo, con ciò, di porre un confine ben preciso tra scarichi idrici e rifiuti allo stato liquido.

Questo è punto estremamente importante: si chiarisce di nuovo che lo scarico è “diretto” e si azzerano tutte le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno allo “scarico indiretto” che è la fonte di gravissime illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in viaggio spacciati come scarichi indiretti.

La necessità di capire esattamente quale sia lo “scarico” appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli “scarichi idrici” ; essa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” (articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discrimine è determinante al fine di comprendere quali siano i regimi amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006). Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo, sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa.