IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL LAVORO A CHIAMATA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Advertisements

1 IL RAPPORTO DI LAVORO Lezione 1 a.a Piera Campanella.
IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato)
Diritto del lavoro Il contratto di lavoro a tempo determinato.
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Diritto del lavoro.
Ammortizzatori Sociali e loro Riforma
Lavoro. 1 PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI LAVORO Importo sanzioni amministrative (commi ) Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (commi.
Il nuovo contratto di lavoro intermittente La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata.
Il trasferimento d’azienda
L. 230/62 Art. 1 c. 1,2 Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. é consentita l'apposizione di un.
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA
Il contratto individuale di lavoro
Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Organizzazione e Risorse Umane Corso di Istituzioni di diritto del lavoro.
IL Rapporto di Lavoro Nozioni base.
La flessibilità interna al rapporto di lavoro subordinato
IL LAVORO INTERMITTENTE
PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Dal Libro Bianco alla Legge delega n. 30/2003 Secondo il Libro Bianco i contratti formativi devono essere riformati al fine.
Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Organizzazione e Risorse Umane Corso di Istituzioni di diritto del lavoro.
IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA
Il contratto individuale di lavoro
IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA Dalla legge sullimpiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) allart cod. civ. La legge n. 230/1962 e la.
Assicurazione Sociale per IImpiego Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva.
IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA
I CONTRATTI DI LAVORO Con l'approvazione della riforma del lavoro (cd. "Riforma Biagi") e delle modifiche e/o introduzione di nuovi tipi di rapporti di.
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
Diritto del lavoro Il contratto di lavoro a tempo determinato
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Artt ; 4-5 del d.lg. n. 276/2003)
Le nuove comunicazioni obbligatorie in Veneto 28 settembre 2007 – Sheraton Padova Hotel & Conference Center Introduzione istituzionale.
1 Generazioni verso il lavoro Concessione di aiuti alloccupazione e alla formazione REGIONE BASILICATA REGIONE BASILICATA Dipartimento Formazione, Dipartimento.
LAVORO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti
LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE Decreto-legge 19 marzo 2014 n. 34 con le modifiche della legge di conversione Comunicazione al seminario GiGroup.
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Artt ; 4-5 del d.lg. n. 276/2003)
ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.
DIRITTO DEL LAVORO Prof. Roberto Pessi
Relatore: Mario Montalcini
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
Potenza, mercoledì 2 luglio 2014
1 I L CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto Favalli Associazione Industriale Bresciana.
D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"
Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione
Lavoro subordinato a tempo determinato Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
CORSO DI AGGIORNAMENTO AVANZATO: IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato nello schema di decreto JOBS ACT
Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Legge 28 giugno 2012, n. 92 Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Legge.
Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Anno 2008 LEZIONE N.2 19 APRILE 2008 Costituzione del rapporto di lavoro.
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il.
I contratti a tempo determinato dopo il Jobs Act
LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO Prof.ssa Cristina Alessi Ragusa, 19 maggio 2011.
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
1 IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine) Segue: Lezione 3 a.a Piera Campanella.
CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 I contratti di lavoro subordinato
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Ottobre.
1 IL QUADRO NORMATIVO. DLGS N. 276/2003 Non applicazione alle PA (art. 1 comma 2) Applicazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato (art.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ALTRE MISURE DEL D.LGS. N. 148/2015
1 L’interinale - la somministrazione di lavoro temporaneo.
Il contratto di lavoro a termine Il Part-time Taranto 11 luglio 2014.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi Diritto del lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. FONTI La direttiva 97/81/CE DLGS 61/2000 DLGS 100/2001 DLGS 276/2003 L. 247/2007 ART. 46 L. 183/2010 ART. 22, comma.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XVII – I poteri del datore di lavoro Diritto del lavoro.
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 1) L. N. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 2) DLGS 148/2015 (DLGS 183/2014 E DLGS 22/2015)
Transcript della presentazione:

IL LAVORO A TERMINE NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art. 2097 cod. civ. La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80

LA RIFORMA DEL 2001 dall’accordo quadro europeo del 18.3.1999 alla direttiva 99/70/CE …: “… quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. … fino al decreto legislativo n. 368/2001

RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001 IL cd. “PROTOCOLLO SUL WELFARE” del 23.7.2007 E LA L. n. 247/2007: LA RIFORMA ALL’INSEGNA DELLA “LOTTA ALLA PRECARIETA’” Il D.L. n. 112/2008 (conv. L. n. 133/2009): LA CONTRORIFORMA ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITA’

RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001 La “RIFORMA FORNERO” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 9): LOTTA AGLI ABUSI, MA PIU’ TOLLERANZA PER IL PRIMO CONTRATTO La RIFORMA GIOVANNINI (D.L. n. 76/2013, conv. L. 99/2013, art. 7, c. 1): ULTERIORE LIBERALIZZAZIONE TRAMITE RINVIO ALLA CONTRATTAZION E COLLETTIVA

IL D. LG. N. 368/2001 Requisito “causale” (art. 1, c. 1) Testo originario: È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La L. n. 247/07 aveva aggiunto il comma 0: il contratto è di regola a tempo indeterminato La L. n. 133/08 aveva aggiunto al comma 1 la precisazione “ … anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro La riforma Fornero sostituisce il comma 0 con l’affermazione che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e lascia intatto il comma 1.

Violazione del requisito causale Nullità parziale ex art. 1419, c. 1, c.c. ? Il datore di lavoro può provare che il contratto a t.d. non sarebbe stato stipulato senza il termine → nullità dell’intero contratto Conservazione del contratto nullo, ex 1419.2 c.c.: All’illegittimità del termine … consegue … l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla stregua dei principi generali in materia di nullità parziale … del contratto (Cass. 12985/2008) Corte cost. 210/1992: l’art. 1419, c.1, c.c., non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà a norme imperative poste a tutela del lavoratore.

Contratto a termine a-causale libero (art. 1, c. 1-bis, 1° per.) non è richiesto il requisito causale per la stipulazione del primo contratto a termine, se la sua durata non supera i 12 mesi (riforma Fornero) Nel limite dei 12 mesi, sono ammesse anche le proroghe del contratto a termine a-causale (riforma Giovannini)

Contratto a termine a-causale libero (art. 28, legge n. 221/2012) Ulteriore ipotesi di contratto a-causale, min. 6 max 36 mesi, stipulati con start up innovative, ossia: Società non quotate, costituita da non più di 4 anni, non derivanti da scissione e cessione di precedente azienda, i cui soci persone fisiche detengono la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale, con sede principale in Italia, con fatturato non superiore a 5 mil. di euro, e aventi come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Inoltre: almeno 1/3 lavoratori con dottorato di ricerca o laurea con almeno 3 anni di ricerca oppure almeno 20% del fatturato in spese di ricerca e sviluppo

Contratto a termine a-causale autorizzato dalla contrattazione collettiva (art. 1, c. 1-bis, 2° per.) La stipulazione di contratti a termine a-causali è ammessa anche “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi di qualunque livello, stipulati dalle org. sind. dei lav. e dei dat. lav. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (riforma Giovannini) I contratti collettivi potranno prevedere, per es.: che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato

Contratto a termine a-causale e diritto dell’UE Non viola la direttiva 99/70, che si disinteressa del primo contratto a termine e persegue gli abusi derivanti dalla successione di contratti: Non viola la clausola di non regresso, perché quella clausola vieta solo le riduzioni di tutele pretestuose

Divieti assoluti (lett. a, c, d) Divieti (art. 3) Divieti assoluti (lett. a, c, d) Sostituzione lavoratori in sciopero Durante una sospensione o riduzione dell’orario (CIG) Eccezione: contratti di solidarietà extra CIGS (art. 5.5., L. 236/1993; settoer aeroportuale) Nel caso di inadempimento delle norme di sicurezza Divieto collettivamente derogabile (lett. b) Licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti Violazione del divieto → trasformazione a t.i. (giurisprudenza prevalente)

Forma scritta (art. 1, comma 2-3-4) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni

Contingentamento (art. 10, c. 7-8) Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale (c. 7, 1° per.) Esclusioni oggettive (c. 7, 2° per., lett. a, b, c): avvio nuove attività, sostituzione e stagionalità, specifici spettacoli o programmi radiotelevisivi Esclusione soggettiva (lett. d): >55enni Conseguenza della violazione: nullità parziale (art. 1419, c. 1, c.c.)

Proroga del contratto a termine (art. 4) Condizioni di legittimità: Consenso del lavoratore Contratto iniziale < 3 anni Una sola volta Ragioni oggettive (non più “esigenze contingenti e imprevedibili”: legge 230/1962). In pratica, deve persistere l’originaria causale Stessa attività Durata complessiva del rapporto non > 3 anni

Prosecuzione del contratto a termine (art Prosecuzione del contratto a termine (art. 5, comma 1, 2, come modificati da riforme Fornero e Giovannini) Periodo di tolleranza senza obbligo di comunicazione al centro per l’impiego): Fino al 10° giorno post-scadenza: maggiorazione retributiva 20%; oltre il 10° giorno: maggiorazione retributiva 40% fino a … Trasformazione a t.i.: Contratto di durata < 6 mesi: dopo il 30° giorno Contratto di durata =/> 6 mesi: dopo il 50 ° giorno Vale anche per i contratti a termine a-causali (es.: 12 mesi + 50 gg. = 13 mesi e 20 gg.)

Successione di contratti a t. d. (art Successione di contratti a t.d. (art. 5, commi da 3 a 4-ter, post riforma Fornero) Necessità di un intervallo minimo Contratto fino a 6 mesi: 10 gg. Contratto > 6 mesi: 20 gg. (si torna, per i c. a t.d. stipulati dal 28.6.2013, alla disciplina ante legge Fornero, che l’aveva elevato rispettivamente a 60 e 90 gg.) Violazione dell’intervallo → trasformazione a t.i. del successivo contratto Se però si tratta di assunzioni successive (senza soluzione di continuità: 24 ore) → trasformazione a t.i. dal primo contratto

… successione di contratti a t. d. : deroghe (art … successione di contratti a t.d.: deroghe (art. 5, comma 3, post “riforma Giovannini”) Deroga tramite contratto collettivo L’intervallo minimo non si applica in tutte le ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Deroga automatica: per tutte le attività stagionali di cui al comma 4-ter (→ d.p.r. 1525/1963, e tutte le altre ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi nazionali e “avvisi comuni”)

Segue: successione di contratti a t. d. : Il plafond triennale (art Segue: successione di contratti a t.d.: Il plafond triennale (art. 5, comma 4-bis e ter) La successione di contratti a t.d. per mansioni equivalenti, non può superare 36 mesi, indipendentemente dalle interruzioni. Vale anche per i contratti a-causali Deroghe ed eccezioni al plafond: tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi Attività stagionali anche definite come tali dai contratti collettivi nazionali Unico ulteriore contratto disciplinato, nella durata, da avviso comune, e convalidato dalla DTL con l’assistenza di r.s. del lavoratore

Diritto di precedenza (art. 5, comma 4-quater-quinquies-sexies) Nelle assunzioni a t.i. entro 12 mesi per stesse mansioni Rapporto > 6 mesi manifestazione volontà entro 6 mesi da cessazione rapporto Nelle assunzioni stagionali manifestazione volontà entro 3 mesi da cessazione rapporto Il diritto si estingue entro 12 mesi da cessazione rapporto Vale anche per i contratti a-causali

Altri profili di disciplina Non discriminazione (artt. 6 e 12) Salvo obiettiva incompatibilità Diritti di informazione e formazione (artt. 7-9) Ai lavoratori, sui posti a t.i. disponibili: art. 9, c. 1 Alle rappresentanze sindacali : art. 9, c. 2 Criteri di computo nell’organico ai fini dei diritti sindacali in azienda (art. 8): durata > 9 mesi) Ma non ad altri fini. Es.: per la legge 68/1999: > 6 mesi

Il contributo addizionale contributo addizionale dell’1,4% sulle assunzioni a termine (art. 2, comma 28 e 29, legge 92/2012): Escluso per sostituzione assenti e stagionali Restituibile (nel limite di 6 mesi) in caso di trasformazione a t.i. o assunzione a t.i. entro 6 mesi

Impugnazione e risarcimento danni Regime pregresso: azione dichiarativa di accertamento Nessuna decadenza Accertamento retroattivo persistenza rapporto di lavoro Conversione + mora credendi per i periodi non lavorati, se il lavoratore offriva la prestazione, con detrazione aliunde perceptum e percipiendum Legge 183/2010 (art. 32.3.a, come modif. da l. 92/2012; art. 32, c. 5) impugnazione stragiudiziale entro 120 gg.; ricorso al Giudice nei successivi 180 gg. Nullità ex nunc con conversione in t.i. Per il passato: indennità risarcitoria forfettaria: 2,5-12 mensilità “sconto” 50% se offerta posto a t.i. secondo graduatorie contrattate collettivamente

Segue: Esclusioni e discipline speciali Dirigenti (comma 4) A-causale; max 5 anni, recedibilità da parte del dirigente dal 3° anno Si applicano solo artt. 6 e 8 (non discriminazione e computabilità ai fini della legge 300/1970 se > 9 mesi) Prestazioni occasionali nel turismo e pubblici esercizi (comma 3) Servizi speciali individuati dalla contrattazione collettiva Max 3 giorni Comunicazione al CI entro il giorno antecedente