IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE

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IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE D.Lgs.368/2001 dopo le modifiche introdotte dal D.L. 34/2014 convertito nella legge n. 78 del 16 maggio 2014

Art. 1 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro Eliminata la causale delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo Il contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato non può superare la durata massima di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto a pena di inefficacia Il numero complessivo dei contratti a termine non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione

Art. 10, c.7: eccezioni ai limiti quantitativi per l’utilizzo dei contratti a termine possono essere previsti: dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività per periodi definiti dai CCNL per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità per specifici spettacoli o programmi telefonici o radiotelevisivi contratti stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare contratti a termine

Art. 3 Divieti: disciplina le ipotesi in cui non è ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro: Sostituzione di lavoratori che esercitano diritto di sciopero Presso unità produttive dove nei sei mesi precedenti l’assunzione siano intervenuti licenziamenti collettivi Presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi

Art. 4 Proroga: il contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi 36 mesi purchè riferibili alla stessa attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato a tempo determinato Abrogata la disposizione che imponeva al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle ragioni che giustificano la proroga Nessuna modifica per la disciplina della scadenza del termine e successione dei contratti (art. 5 D.Lgs. 368) la cui violazione comporta la maggiorazione della retribuzione o conversione del contratto a tempo indeterminato. Termini di interruzione tra un contratto e l’altro: 10 gg. per i contratti di durata fino a sei mesi 20 gg. per contratti di durata superiore a sei mesi esclusione dall’applicazione dei predetti termini per i lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonchè per le ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali

Art. 5 Conversione del contratto a tempo indeterminato nel caso di superamento del limite massimo dei 36 mesi, compresi di proroghe e rinnovi, per i contratti a termine intervenuti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti Ai fini del computo dei 36 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione svolti fra i medesimi soggetti per lo svolgimento di mansioni equivalenti

Un ulteriore contratto a termine può essere stipulato per una sola volta presso la DPL con assistenza di un rappresentante sindacale Diritto di precedenza: Lavoratore che abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore ai sei mesi ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha un diritto di precedenza sulle nuove assunzioni a termine il decreto ha introdotto un terzo caso che riguarda le lavoratrici: il periodo di congedo di maternità intervenuto nel corso di un contratto a termine viene computato come periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione fermo restando che il lavoratore deve manifestare al datore di lavoro la propria volontà alla riassunzione

Previsione di una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore assunto a termine nel caso di violazione del limite percentuale del 20% o 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro a seconda che il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite non sia superiore a 1 o superi l’unità Esclusione del rispetto della soglia limite nel caso di contratti a termine stipulati tra istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca per attività di ricerca scientifica o tecnologica Verifica degli effetti delle nuove disposizioni sugli andamenti occupazionali e l’entità del ricorso al contratto a termine, da attuarsi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi 12 mesi dalla data di conversione in legge del decreto.

Art. 2 bis del D.L. 34 convertito nella legge 78/2014 stabilisce che: Le disposizioni sul contratto a termine e l’apprendistato si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che superino il limite percentuale previsto dall’art. 1, c.1, deve rientrare nel predetto limite entro il 31.12.2014, salvo i diversi limiti previsti dai contratti collettivi Il datore di lavoro che non rientri nel limite previsto dopo la data indicata non può stipulare nuovi contratti a termine fino a rientro nel limite stesso