DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

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DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre PROF. MICHELE ONORATO Anno accademico 2013/2014 II semestre

Lezioni n. 25 e n. 26 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Responsabilità extra-contrattuale ART. 2043 C.C. “Qualunque FATTO DOLOSO o COLPOSO, che CAGIONA ad altri un DANNO INGIUSTO, OBBLIGA colui che ha commesso il fatto A RISARCIRE IL DANNO”

di qualsiasi interesse tutelato dall’ordinamento. ILLECITO CIVILE Violazione di qualsiasi interesse tutelato dall’ordinamento. ATIPICO

ILLECITO PENALE violazione di fattispecie di reato tassativamente prevista dalla legge. TIPICO

Art. 2043 c.c. Responsabilità Extracontrattuale violazione di un generico dovere di non ledere i diritti o gli interessi altrui. Art. 1218 c.c. Responsabilità Contrattuale violazione di uno specifico dovere derivante da un rapporto obbligatorio tra le parti.

Art. 2043: elementi 1). Il fatto 2) Il danno 3) L’ingiustizia del danno 4) Nesso di causalità tra fatto e danno 5) L’elemento soggettivo 6) L’imputabilità

QUALUNQUE ACCADIMENTO SIA COME ATTO CHE COME FATTO 1)Il fatto IL FATTO OMISSIVO COMMISSIVO QUALUNQUE ACCADIMENTO SIA COME ATTO CHE COME FATTO

LESIONE DI UN INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO 2) Il danno LESIONE DI UN INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO DANNO PATRIMONIALE Pregiudizio arrecato al patrimonio Danno emergente. Lucro cessante.

DANNO NON PATRIMONIALE 2) Il danno LESIONE DI UN INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO DANNO NON PATRIMONIALE Pregiudizio arrecato alla persona È risarcibile: nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.); come conseguenza dei reati art. 185 c.p.; applicazione estensiva della giurisprudenza; lesione di un interesse costituzionalmente protetto. DANNO MORALE – ESISTENZIALE - BIOLOGICO

3) L’ingiustizia del danno Il danno è INGIUSTO quando è “antigiuridico”, ossia “contrario al diritto”. In passato era considerato ingiusto solo il danno corrispondente alla violazione di un DIRITTO SOGGETTIVO ASSOLUTO. Successivamente è tale concetto è stato esteso ai DIRITTI RELATIVI (v. caso Superga e caso Meroni), agli INTERESSI LEGITTIMI e, in definitiva, a TUTTI I CASI IN CUI SI LEDE UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA PER L’ORDINAMENTO.

IL DANNO DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DEL FATTO 4) Il nesso di causalità IL DANNO DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DEL FATTO

4) criteri CAUSALITÀ MATERIALE (CONDICIO SINE QUA NON); CAUSALITÀ GIURIDICA (RAGIONEVOLE PROBABILITÀ CHE QUEL DETERMINATO FATTO ABBIA PRODOTTO QUEL DANNO). Se il danno è stato causato da più persone in concorso tra loro, sono tutte obbligate solidalmente al risarcimento (art. 2055 c.c.).

5) l’elemento soggettivo: il dolo La condotta omissiva o attiva del soggetto agente è finalizzata VOLUTAMENTE a causare Il danno.

5) l’elemento soggettivo: la colpa Il danno provocato al terzo NON È VOLUTO dall’agente, ma si verifica per: - negligenza; - imprudenza o imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La COLPA può essere: - LIEVE: se è richiesta la diligenza media; - GRAVE: se è violata una diligenza specifica (es. professionale). 1

6) L’imputabilità (art. 2046 c.c.) Al momento della commissione del danno, il soggetto agente deve avere la CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE Sarà punibile chi ha dolosamente o colposamente determinato il proprio stato di incapacità.

6) Danno cagionato dall’incapace Art. 2047 c.c. “In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.

6) Cause di giustificazione L’imputabilità del soggetto agente viene meno se la condotta che ha causato l’evento è stata posta in essere Nell’adempimento di un dovere Nell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) In stato di necessità (2045 c.c. e 54 c.p.) Per legittima difesa (2044 c.c. e 52 c.p.)

ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE Non è imputabile chi esercita un proprio diritto o adempie ad un dovere imposto dalla legge. LEGITTIMA DIFESA (ART. 2044 c.c.) Necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta. STATO DI NECESSITÀ (ART. 2045 c.c.) Necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Deve essere corrisposta una INDENNITÀ

Responsabilità indiretta. Responsabilità per fatto altrui: responsabilità di genitori, tutori e precettori (art. 2048 c.c.); responsabilità di padroni e committenti (art. 2049 c.c.); responsabilità del proprietario dell’auto per il danno cagionato dal conducente se non dimostra che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, co. 3, c.c.).

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte “Il padre e la madre , o il tutore , sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela , che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Responsabilità oggettiva Ricorre per fatto proprio: 1) INDIPENDENTEMENTE DALLA COLPA O DAL DOLO DEL SOGGETTO AGENTE; 2) si fonda sul nesso di causalità tra fatto e danno. 3) Ipotesi: Esercizio di attività pericolose (2050 c.c.); Danno cagionato da cose in custodia (2051 c.c.); Danno cagionato da animali (2052 c.c.); Rovina di edificio (2053 c.c.); Circolazione di veicoli (2054, co. 1, 2 e 4, c.c.).

Rimedi contro il danno: 1) RISARCIMENTO DEL DANNO 2) RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Risarcimento del danno Riparazione per equivalente: somma di denaro. Art. 2056 c.c.: si applicano i criteri previsti per la responsabilità contrattuale (artt.1223, 1226 e 1227 c.c.): - danno emergente; - lucro cessante; - causalità giuridica (1223 c.c.); - concorso di colpa del danneggiato (art. 1127 c.c.); - evitabilità del danno (art. 1127, co. 2, c.c.). Se il danno non può essere determinato nel suo ammontare, è il giudice che provvede in via equitativa.

Riparazione in forma specifica Il danneggiato può chiedere che la riparazione del danno avvenga in forma specifica se: 1) è possibile; 2) non è eccessivamente onerosa per il danneggiante.

Differenza responsabilità extra-contrattuale e contrattuale RESP. EXTRA CONTRATTUALE ONERE DELLA PROVA Grava sul danneggiato 2) DANNI IMPREVEDIBILI Sono risarcibili 3) PRESCRIZIONE - Abbreviata di 5 anni; di 2 anni per i danni causati dalla circolazione di veicoli; Prescrizione più lunga se il fatto costituisce reato. RESP. CONTRATTUALE ONERE DELLA PROVA Grava sul debitore nei confronti del quale è richiesto il risarcimento 2) DANNI IMPREVEDIBILI Non sono risarcibili salvo il caso dell’inadempimento doloso. 3) PRESCRIZIONE Ordinaria di 10 anni

LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONE: Gestione di affari altrui Pagamento dell’indebito Arricchimento senza causa Promesse unilaterali Contatto sociale

Gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.) “Chi, SENZA ESSERVI OBBLIGATO, ASSUME SCIENTEMENTE LA GESTIONE DI UN AFFARE ALTRUI, È Tenuto A Continuarla E A Condurla A Termine Finché L'interessato Non Sia In Grado Di Provvedervi Da Se Stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.”

Segue: Requisiti: la gestione degli affari altrui deve essere utilmente iniziata; - obbligo della sua prosecuzione; - insorgenza delle obbligazioni che deriverebbero dal mandato; - impiego della diligenza media; - assunzioni per l’interessato delle obbligazioni contratte in suo nome dal gestore e conseguente obbligo di rimborso per le spese sostenute.

Pagamento dell’indebito (art. 2033 c.c.) “Chi ha eseguito un PAGAMENTO NON DOVUTO ha DIRITTO DI RIPETERE ciò che ha pagato. Ha inoltre DIRITTO AI FRUTTI e agli INTERESSI dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”

la prestazione non è dovuta a nessuno. segue: INDEBITO Indebito oggettivo: la prestazione non è dovuta a nessuno. Indebito soggettivo: la prestazione non è dovuta dal soggetto che ha provveduto ad eseguirla.

Effetti del pagamento Indebito soggettivo: Indebito oggettivo: Chi ha pagato ha diritto alla restituzione della somma oltre che degli interessi, se è incorso in un ERRORE SCUSABILE. In caso di pagamento spontaneo, si avrebbe adempimento del terzo. Indebito oggettivo: Chi ha indebitamente effettuato il pagamento, ha diritto alla restituzione di quanto versato e degli interessi.

Arricchimento senza causa Azione generale di arricchimento - art. 2041 c.c. - “Chi, SENZA UNA GIUSTA CAUSA , si è ARRICCHITO A DANNO DI UN'ALTRA PERSONA è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a INDENNIZZARE quest'ultima della correlativa DIMINUZIONE PATRIMONIALE. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.”

Azione: Legittimazione attiva: è concessa a chiunque abbia subito un impoverimento con conseguente arricchimento in favore di un terzo. L’azione ha carattere: RESIDUALE “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un' altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 c.c.).

Promesse unilaterali ART. 1987 C.C. Efficacia delle promesse. “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”

Art.1988 c.c. Promessa di pagamento e ricognizione di debito “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall' onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.

Art. 1989 c.c. Promessa al pubblico “Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa”

Contatto sociale Pur in assenza di un vero rapporto obbligatorio, costituisce fonte di obbligazione, secondo la giurisprudenza, anche la relazione qualificata che si instaura tra due soggetti che entrano in contatto tra loro. Esempio tipico è quello del paziente che “entra in contatto” con il medico della struttura ospedaliera o il cittadino che “entra in contatto” con un dipendente della pubblica amministrazione per una sua pratica. Tali relazioni non sono contrattuali in senso proprio, tuttavia, la giurisprudenza le assoggetta alla disciplina della responsabilità contrattuale.