PORTOROSE 2014 Convegno RSU – SNALS Mantova ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NELLA SCUOLA a cura di Alessandro Dutto PORTOROSE 2014 Convegno RSU – SNALS Mantova
LO SCIOPERO ED IL SUO ESERCIZIO L’articolo 40 della Costituzione (Titolo III dedicato ai rapporti economici) recita : “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” e, nonostante la Costituzione la preveda, è ad oggi mancante una disciplina che regolamenti l’esercizio del diritto di sciopero con l’importante eccezione di quella relativa ai servizi pubblici essenziali
PRIMA DELLA LEGGE 146/90 Prima della legge 12 giugno 1990, n. 146 (poi modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83), la Corte Costituzionale aveva individuato, all’interno dei pubblici servizi, i servizi pubblici essenziali, che vennero definiti come servizi di preminente interesse generale, ed aveva affermato che lo sciopero non era penalmente illecito solo se non arrecava pregiudizio agli interessi generali preminenti degli utenti; lo sciopero era così da ritenersi legittimo solo ove la legge o, in mancanza, l’autoregolamentazione sindacale, prevedessero regole che potessero garantire il funzionamento minimo del servizio, ossia le prestazioni indispensabili, la mancata erogazione delle quali costituiva comportamento penalmente rilevante. La Corte aveva aperto la strada alla regolamentazione sindacale
SEGUE PRIMA DELLA 146/90 La Corte aveva aperto la strada alla regolamentazione sindacale ed aveva distinto tra servizio pubblico essenziale, che soddisfa interessi generali preminenti degli utenti e prestazione indispensabile al funzionamento minimo di tale servizio a partire dagli anni Ottanta, vennero adottati dalle maggiori organizzazioni sindacali i codici di autoregolamentazione, i quali prevedevano una serie di prestazioni, da erogare in caso di sciopero assicurando così, in teoria, il funzionamento minimo
LA REGOLAMENTAZIONE Lo scarso successo di tale esperienza di autoregolamentazione sindacale e le pressioni della pubblica opinione portarono alla promulgazione della legge 146 del 1990, che è stata riformata successivamente dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
I DIRITTI DEGLI UTENTI E I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI attualmente sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza ed alla previdenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione). Vengono elencati in maniera tassativa i diritti degli utenti tutelati mentre vi è un elenco esemplificativo dei servizi pubblici essenziali la cui erogazione assicura il godimento di questi diritti.
LO SPIRITO DELLA NORMA Lo spirito che caratterizza la regolamentazione di cui trattasi è quello della mediazione: contemperamento di diritti costituzionalmente tutelati tra loro configgenti quali quello di sciopero (riconosciuto e protetto dall'articolo 40 Costituzione) e alcuni diritti della persona dei quali si ritiene necessario "assicurare l'effettività nel loro contenuto essenziale", tra cui rientra anche il diritto all'istruzione.
LA REGOLAMENTAZIONE La legge affida la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero alle regole in essa contenute, alle parti sociali, alla Commissione di garanzia ed alla autorità amministrativa dando vita ad uno strumentario misto, composto da norme legali e negoziali.
LE REGOLE LEGALI regole legali che si applicano in tutti i servizi pubblici essenziali sono: procedura preliminare di raffreddamento e conciliazione del conflitto che obbligatoriamente deve precedere la proclamazione dello sciopero; comunicazione scritta, relativa a motivazione, data e modalità dello sciopero, da inviare al datore di lavoro ed alla autorità amministrativa titolare del potere di precettazione la quale deve immediatamente trasmetterla alla Commissione di garanzia; preavviso minimo di dieci giorni tra la proclamazione e l’effettuazione dello sciopero; durata determinata con divieto dello sciopero ad oltranza; intervallo minimo tra scioperi, anche proclamati da sindacati diversi , che riguardano il funzionamento di uno stesso servizio nell’ambito dello stesso bacino d’utenza; obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili. I media sono tenuti a dare agli utenti informazioni sulle modalità dello sciopero e sulle prestazioni indispensabili che sono assicurate; il datore di lavoro ha l’obbligo di informare gli utenti sulle modalità dello sciopero e sugli eventuali servizi alternativi che saranno assicurati almeno cinque giorni prima della effettuazione. .
COMPITI DELLE PARTI SOCIALI Alle parti sociali è affidato il compito di stabilire le disposizioni in ordine alle prestazioni indispensabili ed altre misure, quali procedure obbligatorie specifiche, durata dell’intervallo minimo tra gli scioperi, definite per ciascun servizio per mezzo di accordi collettivi. Nel caso di mancanza di un idoneo accordo collettivo o di un idoneo codice di autoregolamentazione, in via sussidiaria la Commissione di garanzia può stabilire le prestazioni indispensabili. Gli accordi collettivi e i codici di autoregolamentazione diventano generalmente vincolanti dopo che la Commissione di garanzia, al cui giudizio devono esser sottoposti per la valutazione di idoneità, verificando se le prestazioni indispensabili e le altre misure siano in grado di ottemperare alle finalità della legge (contemperamento fra diritto di sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente tutelati), li abbia valutati idonei.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA La Commissione di garanzia assolve alle funzioni di regolare l’esercizio del diritto di sciopero, prevenire gli scioperi illegittimi e sanzionare i comportamenti illeciti .
COMMISSIONE DI GARANZIA: LE FUNZIONI La prima funzione è assolta mediante la valutazione di idoneità degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione e, in via suppletiva e provvisoria, mediante il potere di regolare l’esercizio del diritto, allorquando abbia formulato una valutazione negativa di un accordo o di un codice o non sia stato stipulato alcun accordo o adottato un codice (in questi casi formula alle parti una proposta e, successivamente, una regolamentazione provvisoria).
SEGUE LE FUNZIONI La funzione di prevenzione degli scioperi illegittimi ha riguardo, non assolutamente al merito del conflitto, ma solo alle regole relative all’esercizio del diritto, ossia alle modalità dello sciopero. Ed invero, appena l’autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) invia alla Commissione (vedi obbligo di comunicazione scritta di cui alle regole legali di cui si è detto) la proclamazione dello sciopero, se nella stessa vengono individuate ragioni di illegittimità, invia immediata comunicazione alla organizzazione sindacale; se ciò non è sufficiente, può deliberare un invito formale a rinviare lo sciopero o a revocarlo. La commissione, ancora, può segnalare alla autorità amministrativa l’opportunità di un intervento ad evitare un pericolo di grave e imminente pregiudizio ai diritti degli utenti.
SEGUE LE FUNZIONI La legge, poi, affida alla Commissione il ruolo di giudice dei comportamenti tenuti, in occasione dello sciopero, dalle organizzazioni sindacali e la titolarità del potere di irrogazione delle sanzioni (sospensione dei permessi sindacali retribuiti, dei contributi associativi, sospensione dalle trattative per due mesi). Non rientra tra le competenze della Commissione la valutazione dei comportamenti dei singoli lavoratori e l’eventuale loro violazione delle regole costituisce violazione del contratto di lavoro con applicazione di sanzioni disciplinari, da parte del datore di lavoro, proporzionali alla gravità dell’infrazione e con esclusione del licenziamento.
L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA la funzione dell’autorità amministrativa, la legge assegna a questa il potere di emanare l’ordinanza di precettazione nei soli casi di un pericolo reale di pregiudizio grave ed imminente ai diritti degli utenti. Ed invero, il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato o il Prefetto, a seconda della dimensione del conflitto, dopo la segnalazione della Commissione o di propria iniziativa, in caso di urgenza, invita a rinunciare allo sciopero e, in caso di esito di tentativo di conciliazione da esperirsi nel più breve termine, può emanare una ordinanza con la quale impone le misure tali da evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti. L’ordinanza deve esser emanata non più tardi di 48 ore prima dello sciopero e può prevedere sia il rinvio dello stesso che la riduzione della sua durata e sia l’adozione delle misure tali da assicurare il funzionamento parziale del servizio. La mancata ottemperanza alla ordinanza di precettazione comporta, a carico degli scioperanti e dei sindacati, una sanzione amministrativa pecuniaria.
LA SCUOLA La scuola rientra tra i servizi pubblici essenziali così che il personale docente ed ATA esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e applicando le norme del codice di autoregolamentazione allegato al CCNL 26 maggio1999 dal titolo Attuazione della legge n.146/1990 e per il solo personale ATA, in relazione ai contingenti di tale personale da tenere in servizio durante lo sciopero per assicurare i servizi essenziali (vedi materia di contrattazione ex art. 6 contratto scuola relativo alle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica) quanto previsto nell’Accordo Integrativo Nazionale del 8 ottobre 1999 .
ATTUAZIONE NELLA SCUOLA In base al citato Codice di autoregolamentazione la scuola è tenuta anche in caso di sciopero, ai sensi dell’articolo 2, a garantire le seguenti prestazioni indispensabili: a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità; b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato); c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio;
SEGUE ATTUAZIONE NELLA SCUOLA d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
SEGUE ATTUAZIONE NELLA SCUOLA Inoltre sulla base del base del predetto Accordo di attuazione della legge allegato al contratto nazionale del 1999, valgono le seguenti diposizioni: non possono effettuarsi scioperi a tempo indeterminato; il personale docente non può scioperare per più di 40 ore (8 giorni per anno scolastico) nella scuola materna ed elementare e per più di 60 ore (12 giorni) negli altri ordini di scuola; in ogni caso l’azione di sciopero non può durare per più di 2 giorni consecutivi (si deve rispettare una pausa di 7 giorni prima dell’azione successiva); lo sciopero deve essere preavvertito almeno 15 gg. prima, con indicazione nel preavviso se interessa l’intera giornata o alcune ore; inoltre non potrà mai svolgersi durante gli scrutini finali o posticipare la conclusione dei lavori di valutazione trimestrali o quadrimestrali oltre 5 giorni; gli scioperi brevi possono svolgersi solo nella prima e nell’ultima ora;
SEGUE ATTUAZIONE spetta al dirigente scolastico organizzare lo svolgimento del servizio scolastico, invitando per iscritto il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione, informando tempestivamente gli studenti e le loro famiglie (almeno cinque giorni prima), nonché approntando idonee forme sostitutive del servizio scolastico; gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; gli scioperi proclamati e concomitanti con i giorni in cui si svolgono gli scrutini trimestrali e quadrimestrali non finali non devono comportare un differimento della conclusione di dette operazioni superiore a cinque giorni; gli scioperi proclamati e concomitanti con gli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui l’attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri non devono differirne la conclusione di oltre cinque giorni.
SEGUE ATTUAZIONE gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale; le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
NOTE FINALI Le norme di accordo sui servizi minimi si applicano con gli stessi vincoli e modalità anche al personale assunto con contratto a tempo determinato che ha pertanto eguali diritti a quelli del personale a tempo indeterminato. Pare opportuno, ancora, ricordare che in caso di sciopero del dirigente scolastico questi, in base ad una disposizione del 1988 (circolare 12951 del 28 maggio 1988), dovrebbe consegnare le chiavi della scuola ai collaboratori.
NOTE FINALI Per quanto concerne alle trattenute per sciopero si precisa che la partecipazione allo sciopero comporta la ritenuta sullo stipendio operata d'ufficio e da effettuarsi entro il mese successivo. Lo sciopero dell'intera giornata comporta la ritenuta sullo stipendio nella misura di 1/30 degli emolumenti fissi e comporta uguale ritenuta per l'intero giorno la partecipazione ad uno sciopero breve che sia stato giudicato ultrattivo (è giudicato ultrattivo lo sciopero agli scrutini finali, anche se nella stessa giornata di astensione vi sono state prestazioni di servizio). La trattenuta viene applicata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali (CM 312 del 18.9.1989). I periodi di sciopero sono validi ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali e non costituiscono interruzione di lavoro. Lo sciopero breve comporta la ritenuta di un'ora calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 171 della legge 11-7-1980 n. 312. .