Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla

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Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Effetti giuridici e criticità processuali tributarie CONVEGNO AVELLINO - 2 aprile 2014 Relatore: Flavia Silla 1 Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI Art. 2495 c.c. «1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 2. (omissis.)»

ADEMPIMENTI Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, il procedimento di liquidazione si conclude con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese Nello specifico, ai sensi dell’art. 2495, comma 1 c.c. i liquidatori, ed in caso di inerzia, l’organo di controllo, devono chiedere la cancellazione della società dal Registro sopra indicato A tal fine va compilato e successivamente inviato a quest’ultimo per via telematica il modello S3

ADEMPIMENTI In mancanza di termini previsti dalla normativa, in dottrina si ritiene che l’istanza debba essere presentata dopo 3 mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione; in questo caso si deve allegare un certificato attestante l’assenza di opposizione da parte dei singoli soci al bilancio ( cosiddetto certificato di non opposizione) In sostituzione di tale certificato e prima della scadenza sopra detta può essere presentata una quietanza da cui risulti che tutti i soci hanno ricevuto il dovuto e che non hanno più nulla da pretendere da parte della società

CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Prima di procedere alla cancellazione della società, il Registro delle Imprese deve comunque controllare il procedimento liquidatorio della società Si tratta di un controllo di legalità, non essendo consentito un controllo di merito circa: i criteri e le modalità adottati dall’assemblea per lo svolgimento della liquidazione la scelta dei liquidatori le risultanze del bilancio finale di liquidazione

CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In tale ottica, si segnala che il Registro delle Imprese ha rifiutato di procedere alla cancellazione nelle seguenti fattispecie: in assenza del procedimento di liquidazione che è obbligatorio per le società di capitali (Trib. Cassino 5 ottobre 1987 e 20 luglio 1988, Trib. Bolzano 17 giugno 2011) per mancato deposito o approvazione del bilancio finale di liquidazione (Trib. Ascoli Piceno 11 settembre 1981 e Trib. Sanremo 6 luglio 1982)

CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Una volta che il controllo abbia avuto esito positivo, l’Ufficio del Registro delle Imprese rilascia una ricevuta di avvenuta cancellazione

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI Art. 2495 c.c. «1. (omissis.) 2. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società»

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI A seguito della cancellazione, la società si estingue L’estinzione si verifica immediatamente e a prescindere dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo: ciò significa che la società viene meno anche in presenza di crediti insoddisfatti o di altri rapporti non definiti che potrebbero causare sopravvenienze attive o passive dopo la cancellazione della società stessa

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI Le conseguenze evidenziate sono collegate alla novità introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 e precisamente all’inserimento nel corpo del secondo comma dell’art. 2495 c.c. dell’inciso «Ferma restando l’estinzione della società(…)» In precedenza, la giurisprudenza escludeva, in presenza di rapporti pendenti attivi o passivi, che la società potesse ritenersi estinta, nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese L’interpretazione era a tal punto consolidata tanto da costituire vero e proprio «diritto vivente»

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI Il secondo comma dell’attuale norma, nell’inserire, come si diceva, l’inciso iniziale ha sancito a chiare lettere l’efficacia costitutiva della cancellazione In tal senso ha concluso buona parte della giurisprudenza intervenuta successivamente alla riforma di diritto societario ed, in particolare, le sentenze a Sezioni Unite della Cassazione 22 febbraio 2010 nn. 4060, 4061 e 4062 Da ultimo, sempre a Sezioni unite, Cass. 12 marzo 2013 n. 6071 ha ribadito i concetti già espressi nelle precedenti pronunce a Sezioni Unite

CANCELLAZIONE: EFFETTI E’ opportuno comunque segnalare che sul punto il legislatore da tempo riteneva di fare chiarezza; per anni, tuttavia, tale esigenza si era espressa solo come proposito senza che si procedesse ad una definitiva presa di posizione Non va dimenticato, infatti, che il codice civile del 1942, all’epoca vigente, prevedeva con l’art. 2456 che «Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»

CANCELLAZIONE: EFFETTI Tale disposizione, fino al 31 dicembre 2003, aveva dato luogo ad un dibattito molto vivace tra due indirizzi opposti: quello dell’efficacia dichiarativa e quello dell’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA Secondo la prima tesi, si riteneva che la società, nonostante la chiusura della liquidazione e l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, dovesse considerarsi ancora esistente fino al momento dell’intera ed effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici sostanziali, attivi e passivi e di quelli processuali che alla stessa si riferivano

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA In altre parole, l’estinzione della società poteva configurarsi solo all’esito di un procedimento che aveva inizio con lo scioglimento della società e che presentava la fase essenziale e inderogabile della liquidazione effettiva di tutti i rapporti che facevano capo alla società Se così era, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determinava non la cessazione della società, ma solo una presunzione di cessazione di tutti i rapporti sociali

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA Le conseguenze pratiche di questa tesi erano di notevole rilievo perché consentivano di fornire un’adeguata soluzione a rilevanti questioni operative Innanzitutto, la giurisprudenza, nell’ottica di una piena tutela dei creditori, assoggettava a fallimento le società cancellate anche oltre l’anno dalla cancellazione formale dal Registro dalle Imprese previsto dall’art. 10 L.Fall. Il giorno di decorrenza del termine annuale faceva infatti riferimento al giorno di definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti ( sia attivi che passivi); in tal modo si allungava il tempo per poter dichiarare il fallimento

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA L’attività dei creditori era poi facilitata perché si mantenevano separati due diversi patrimoni e cioè quello della società e quello dei soci Ed infatti i creditori sociali per soddisfare le proprie ragioni non dovevano necessariamente agire nei riguardi di una pluralità di soggetti (liquidatori e soci), ma potevano agire direttamente nei riguardi di una società riviviscente; in ogni caso i creditori sociali potevano conservare un titolo di preferenza rispetto ai creditori personali dei soci Solo i primi conservavano infatti il diritto di soddisfarsi sul patrimonio della società in via prioritaria rispetto ai secondi

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA Quanto poi alle sopravvenienze attive, l’indirizzo dell’efficacia dichiarativa riteneva che di queste fosse titolare la società: tale ente poteva, quindi, disporne tramite i liquidatori che non erano in realtà cessati dalla carica

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA Alla tesi consolidatissima della giurisprudenza ( quella dell’efficacia dichiarativa della cancellazione) si contrapponeva peraltro l’orientamento prevalente della dottrina per la quale la cancellazione dal Registro delle Imprese aveva invece natura costitutiva In particolare, a quest’ultimo indirizzo si accedeva sulla base di due esigenze: - quella di porre comunque un limite temporale alla dichiarazione di fallimento delle società iscritte al Registro delle Imprese che, in base all’indirizzo giurisprudenziale di natura dichiarativa, potevano essere assoggettate al fallimento anche oltre l’anno dalla cancellazione formale da quest’ultimo

CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA quella di certezza giuridica che veniva sempre messa in discussione a causa della teoria dell’efficacia dichiarativa della cancellazione Secondo la tesi dell’efficacia costitutiva, dunque, si riteneva che, una volta cancellata dal Registro delle Imprese, la società doveva considerarsi a tutti gli effetti estinta senza poter essere rivitalizzata in alcun modo

L’ ART. 2495 C.C. NELL’INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA Come si diceva, la riforma societaria, pur lasciando sostanzialmente invariata la regola dell’art. 2456 c.c., ha aggiunto l’inciso sopradetto: «Ferma restando l’estinzione della società» E tale inciso è stato interpretato dalla dottrina come definitivo avallo da parte del legislatore della tesi dell’efficacia costitutiva della cancellazione; ne è derivato che la cancellazione dal Registro delle Imprese è venuta ad assumere la stessa natura ( e cioè costitutiva) che da sempre ha l’iscrizione della società di capitali al Registro delle Imprese

NELL’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA L’ART. 2495 C.C. NELL’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA L’introduzione nel codice civile dell’art. 2495 in luogo del «vecchio» art. 2456 ha condotto la giurisprudenza a modificare nel tempo il proprio precedente e consolidato orientamento Il ripensamento è culminato nelle tre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062). Il giudice di legittimità ha dunque affermato il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente a prescindere dall’esistenza di creditori insoddisfatti o di rapporti giuridici ancora da definire

DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI Con riferimento alla possibilità di recupero del credito da parte dei creditori sociali, è bene ancora segnalare che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art 2495 comma 2, c.c., la loro domanda non è più esercitabile nei riguardi della società Andrà dunque proposta verso i soci e i liquidatori a seconda dei casi; se fosse proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede societaria Sul punto, la dottrina ha evidenziato la singolarità della disposizione, tenuto conto che probabilmente presso la sede sociale dopo l’estinzione della società non ci sarà nessun soggetto atto a ricevere la notifica della domanda dei creditori per conto dei soci o dei liquidatori

DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI La notifica potrà dunque essere effettuata solo nelle forme prescritte nei casi di irreperibilità o di rifiuto di ricezione Ne consegue che i destinatari difficilmente verranno a conoscenza del giudizio instaurato; in tale prospettiva più di taluno ha posto quindi in dubbio la legittimità costituzionale della disposizione sopra indicata per violazione del diritto di difesa

EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE (EFFICACIA COSTITUTIVA) Adottando il nuovo indirizzo, la giurisprudenza, ad esempio, è giunta alle seguenti conclusioni: a) il liquidatore di una società cancellata non è legittimato a proporre o a contrastare un’impugnazione e quindi il relativo ricorso deve ritenersi inammissibile e ciò perché la cancellazione della società determina l’estinzione e l’inesistenza del relativo soggetto giuridico (tra le altre, Cass. 5 novembre 2010, n. 22548)

EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE (EFFICACIA COSTITUTIVA) b) il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in nome e per conto di una società cancellata deve ritenersi nullo in quanto richiesto da un soggetto giuridico che non esiste più; è nulla anche la procura alle liti rilasciata dal liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese (Trib. Lodi 5 dicembre 2012) c) è ritenuta improcedibile l’azione esecutiva avanzata da una società cancellata dal Registro delle Imprese (Trib. Milano 17 maggio 2010)

EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE (EFFICACIA COSTITUTIVA) d) un’azione risarcitoria avanzata nei riguardi di una società cancellata dal Registro delle Imprese deve ritenersi inammissibile perché promossa verso un soggetto giuridico inesistente (Trib. Piacenza 14 aprile 2011) e) deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese. Se l’estinzione interviene in pendenza di giudizio, quest’ultimo si interrompe e può essere riassunto da parte o nei riguardi dei soci (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013 n. 6070)

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA È bene sul punto segnalare che anche la giurisprudenza tributaria si è allineata a questi principi tanto da dichiarare inammissibile il ricorso in appello che era stato notificato all’ex liquidatore di una società estinta (Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. I, 16 marzo 2011, n. 40, Comm. Trib. Prov. Lombardia Milano, sez. III, 14 marzo 2011, Comm. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta, sez. I, 11 gennaio 2011, n. 22)

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I giudici tributari intervenuti in materia hanno infatti precisato che: è illegittima la notifica dell’accertamento all’ex liquidatore di una società di capitali ormai estinta; l’atto deve invece essere notificato ai soci che abbiano ricevuto l’attivo distribuito a conclusione della fase di liquidazione;

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA c) il ruolo e la cartella di pagamento emessi contro un soggetto non più esistente – società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese – devono essere dichiarati nulli dovendo i creditori sociali far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci nei limiti dell’attivo distribuito in base al bilancio finale di liquidazione

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Si segnala ancora che, a causa dell’estinzione in modo irreversibile della società di persone e della società di capitali cancellate dal Registro delle Imprese, le eventuali ragioni di credito dell’amministrazione finanziaria o di altri terzi nei confronti della società estinta possono essere vantate solo nei riguardi dei soci e/o dei liquidatori In tale ottica, la relativa domanda o l’eventuale atto amministrativo (ad esempio, l’avviso di accertamento) può essere notificato, se proposto nei riguardi dei soci e/o dei liquidatori entro l’anno dalla cancellazione, presso l’ultima sede della società

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Si fa presente che nulla dice la normativa circa l’intestazione dell’atto da notificare ai soci e ai liquidatori; con riferimento all’avviso di accertamento riferito ai debiti tributari della società estinta, la dottrina ritiene peraltro che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l’atto debba, non solo, essere notificato ai soci, ma anche essere a loro intestato

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Nello specifico, i soci di società di capitali e gli accomandanti di s.a.s. rispondono dei debiti tributari della società estinta rispettivamente nei limiti del residuo attivo loro ripartito in base al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c.c. e nei limiti della quota di liquidazione in base all’art. 2324 c.c. Le limitazioni sopra indicate non operano nei confronti dei soci accomandatari (art. 2324 c.c.) e di quelli di una società in nome collettivo (art. 2312 c.c.) che rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I liquidatori di società di capitali e di persone rispondono invece dei debiti tributari solo se abbiano adottato una condotta colposa o dolosa e il mancato pagamento di tali debiti sia conseguenza di quest’ultima Rimane comunque a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare che una quota dell’attivo di liquidazione sia stata effettivamente riscossa dal socio accertato (Cass. 21 aprile 2008, n. 10276)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Entro trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di liquidazione, i liquidatori devono comunicare all’Agenzia delle Entrate competente la cessazione di attività richiedendo la cancellazione e la chiusura della partita Iva Dopo aver compiuto la liquidazione, la distribuzione dell’attivo ovvero il deposito delle somme non riscosse, i liquidatori devono depositare i libri sociali presso l’ufficio del Registro delle Imprese che li conserva per dieci anni (art. 2496 c.c.)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI È dubbio se per «libri sociali» previsti dalla normativa quali oggetto del deposito si intendano anche i libri contabili veri e propri; in ogni caso, i libri e le altre scritture contabili diversi da quelli oggetto di deposito devono essere conservati dai liquidatori (o da altra persona indicata dai soci) per 10 anni dalla cancellazione della società Va peraltro ricordato che tale disposizione è in larga parte inattuata per mancanza di spazio: molti uffici del Registro delle Imprese chiedono dunque solo un elenco dei libri della società estinta con l’indicazione del soggetto presso il quale sono conservati

RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI SOCI Controversa è stata, fino alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6071 del 12 marzo 2013, l’individuazione del titolo in base al quale i singoli soci succedono nelle obbligazioni della società ormai estinta

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Dopo le molte incertezze, la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 6071/2013 ha identificato nei soci i successori della società estinta sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale Ribadendo il principio che la cancellazione dal registro delle imprese dà luogo all’estinzione dell’ente, i giudici di legittimità hanno infatti affermato che, a seguito della suddetta cancellazione si determina un fenomeno successorio sia in merito ai rapporti giuridici passivi, che a quelli attivi che, infine, a quelli processuali

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Sotto il profilo passivo, dunque, tale fenomeno di tipo successorio - sia pure sui generis - fa sì che le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscano in capo ai soci, i quali, se sono soci di una società di capitali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione La ratio dell’art. 2495 c.c. per le società di capitali andrebbe infatti riscontrata proprio nella volontà di impedire che la società debitrice con la propria cancellazione possa impedire al creditore di far valere il proprio diritto di credito

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Se così non fosse, la società debitrice disporrebbe unilateralmente del diritto altrui, tanto più se si pensa che non è consentito ai creditori sociali di proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società stessa Tale risultato può pienamente essere raggiunto solo riconoscendo, come afferma la Cassazione nella sentenza n. 6071/2023, che, una volta venuta meno la società ed emerso «il sostrato personale che, in qualche misura, né alla base», i soci divengano effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati, salvi i limiti di responsabilità previsti dal modello della società di capitali

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Con il venir meno della «sovrastruttura societaria», anche la titolarità dei beni e dei diritti sociali residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che ne «costituivano il sostrato personale» trasferendosi in capo ai soci, stante il mancato riparto, in regime di contitolarità o di comunione indivisa

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Anche sotto il profilo processuale si assiste ad una qualificazione dei soci come successori della società, tenuto conto che con la cancellazione, essendo estinta, la società perde la legittimazione a stare in giudizio Supponendo che l’estinzione si verifichi in corso di causa, la risposta fornita dalle Sezioni Unite non è stata quella di cessazione della materia del contendere (indicata da App. Napoli 28 maggio 2008), ovvero quella di condizionare la possibilità di agire nei riguardi dei soci proponendo ex novo la domanda con tutti gli oneri e i rischi connessi (così come indicato da Trib. Torino 17 maggio 2010)

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Indicazioni del genere, infatti avrebbero comportato un ingiustificato sacrifico del diritto delle controparti L’aver invece riportato il caso in esame nell’ambito di un fenomeno successorio consente dunque per la Cassazione di poter applicare l’art. 110 c.p.c. per il quale «quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto» Più precisamente, in pendenza di giudizio l’estinzione della società per avvenuta cancellazione interrompe quest’ultimo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. con successiva riassunzione dello stesso da parte o contro i soci

CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Se, invece, l’estinzione si verifica tra un grado e l’altro del giudizio, la sentenza pronunciata nei riguardi della società estinta dovrà essere impugnata da parte dei soci o nei riguardi dei soci che sono succeduti alla medesima, considerati «giusta parte» del procedimento Ne consegue che l’impugnazione erroneamente indirizzata alla società estinta è da ritenersi inammissibile, poiché manca nel soggetto indicato la possibilità di assumere la veste di giusta parte del giudizio

LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE La nuova formulazione dell’art. 2495 c.c. introdotta dalla riforma di diritto societario ha dato origine ad un nuovo punto di discussione tra gli interpreti In particolare, si tratta di stabilire se la cancellazione dal Registro delle imprese debba ritenersi irreversibile e definitiva ovvero se sussista ancora la possibilità di far rivivere la società cancellata ed estinta

LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Una sentenza del Tribunale di Padova 2 marzo 2011 ha ritenuto, nello specifico, che gli effetti della cancellazione non siano irreversibili e che quindi la società possa tornare a rivivere sulla base del procedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della precedente cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c., fermo restando che la cancellazione ha effetto costitutivo

LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Alla base di tale provvedimento vi è il concetto che la cancellazione presuppone una liquidazione effettivamente valida ed effettivamente eseguita in modo tale che la sola pendenza di un rapporto non definito minerebbe alla radice il presupposto della validità della cancellazione, facendola venir meno Secondo una certa giurisprudenza, infatti, la circostanza che la società estinta abbia in realtà continuato ad operare – e dunque ad esistere - pur dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese consentirebbe, tanto per la società di persone che per quelle di capitali, di addivenire anche d’ufficio alla «cancellazione della pregressa cancellazione»

CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONE ART. 1291 C.C. Si potrebbe allora procedere alla rimozione della cancellazione dal Registro delle Imprese in base all’art. 1291 c.c. con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. Tale norma dispone quanto segue: «Cancellazione d’ufficio. Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.»

LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE In altre, parole, secondo alcuni, la liquidazione non potrebbe essere considerata completata e quindi l’eventuale cancellazione della società sarebbe avvenuta in modo illegittimo fino a quando via siano attività o passività note o ignote da realizzare e liquidare

LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Così, secondo il giudice di Padova, una volta rinvenuti beni immobili in capo alla società cancellata, si dovrebbe procedere alla cancellazione della cancellazione in modo da dar luogo alla liquidazione dei beni a mezzo del liquidatore ritornato nuovamente in auge Come è stato giustamente evidenziato, un tale indirizzo presenta però un rischio rilevante: finisce, cioè, per attribuire al conservatore e al giudice del registro il potere di effettuare una valutazione circa il merito dell’atto depositato ( richiesta della cancellazione della cancellazione), circostanza che è di per sé da escludere

L’ESCLUSIONE DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE La tesi dell’estinzione irreversibile della società è stata successivamente ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite dalla Cassazione n. 6071 del 12 marzo 2013; si è dunque posto fine ad ogni questione E’ ormai da ritenersi indiscutibilmente esclusa la possibilità che la società possa essere considerata di nuovo esistente o che possa in alcun modo rivivere

LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE La pronuncia ha inoltre risolto la questione delle sopravvenienze attive, non regolamentata dalla legge e che, come si è visto, ha costituito il fondamento della possibile riviviscenza della società cancellata dal registro delle imprese In particolare, in merito ai residui attivi e alle sopravvenienze attive, i giudici di legittimità hanno distinto: - da un lato, le mere pretese (anche se azionate o azionabili in giudizio, ma non corrispondenti con sicurezza ad un diritto o a un bene definito nel patrimonio sociale) e i crediti illiquidi o incerti al momento della cancellazione della società

LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE dall’altro, i beni e i diritti che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati nella liquidazione, avrebbero potuto essere considerati in sede di liquidazione Ebbene, in merito ai primi, solo «(…) un’attività ulteriore da parte del liquidatore – per lo più consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto» rispettivamente definirle o renderli liquidi. Ne discende che la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società, senza compiere l’ulteriore attività giudiziale e stragiudiziale necessaria per qualificare le pretese come diritti o per far accertare un credito e renderlo liquido, assume il significato di rinuncia agli stessi per procedere ad una più rapida conclusione della liquidazione

LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE Tale interpretazione non si riferisce invece ai beni e ai diritti «che se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione (…) sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci ( al netto dei debiti)»: una volta escluso che la loro sopravvenienza possa impedire l’estinzione della società cancellata, sono infatti soggetti ad un fenomeno successorio analogo a quello che è alla base del subingresso dei soci nei debiti sociali Con il venir meno della sovrastruttura societaria causata dalla cancellazione al Registro delle Imprese, la titolarità dei beni e dei diritti sociali si trasferisce, cioè, in capo ai soci stessi in regime di contitolarità o di comunione indivisa

SOCIETA’ DI PERSONE: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE E ULTERIORI ADEMPIMENTI La cancellazione della società di persone deve avvenire dopo la chiusura della liquidazione ovvero, se i soci hanno deciso di omettere la fase di liquidazione stessa, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento Sono legittimati a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese: - in caso di scioglimento con liquidazione, i liquidatori dopo che sono decorsi due mesi dalla comunicazione ai soci del piano di riparto

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE E ULTERIORI ADEMPIMENTI in caso di scioglimento senza liquidazione, i soci-amministratori, contestualmente all’iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto di scioglimento Occorre poi comunicare all’Agenzia delle Entrate competente la cessazione dell’attività ai fini Iva Devono essere inoltre depositati presso il soggetto designato dalla maggioranza dei soci i documenti e le scritture contabili che non spettano ai singoli soci: tale soggetto deve conservarli per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società (art. 2312 c.c.)

SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE In via generale, la giurisprudenza è ormai attestata sul principio che anche la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di persone, pur avendo natura dichiarativa, comporta comunque l’estinzione della società, in conseguenza dell’applicazione analogica dell’art. 2495, comma 2, c.c. (in tal senso cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2010, n. 4060, 4061 e 4062; Cass. 7 febbraio 2012 n. 1677, Cass. 23 luglio 2012, n. 12796 e Cass. S.U. 12 marzo 2013 n, 6071)

SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE Per superare infatti la presunzione di estinzione delle società di persone non basta il solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società: occorre invece un fatto dinamico e cioè la prova che la società abbia continuato in realtà ad operare pur dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese

SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE Più precisamente i giudici di legittimità nelle sentenze a Sezioni Unite del 2010 hanno riconosciuto all’art. 2495, comma 2, c.c. inserito nell’ambito della normativa prevista per le società di capitali, un effetto espansivo che ha imposto «un ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone (…). Pertanto, anche per le società di persone, può presumersi che la cancellazione della loro iscrizione dal Registro delle Imprese comporti la fine della loro capacità e soggettività limitata (…), consentendo quella interpretazione costituzionalmente orientata delle norme da sempre sollecitata dal giudice delle leggi e favorevole ad un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo».

SOCIETA’ DI PERSONE: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE Nell’intento, dunque, di evitare differenze di regime a seconda del tipo sociale e di soddisfare l’esigenza di tutela e l’affidamento dei terzi, ne discende che i creditori insoddisfatti di una società di persone possono agire nei confronti della società solo fino al momento della cancellazione; successivamente, a causa dell’intervenuta estinzione della stessa, i medesimi creditori potranno agire o proseguire le azioni proposte, a loro tempo, nei riguardi della società, nei confronti dei soli soci e dei liquidatori se il mancato pagamento è loro imputabile (art. 2312 c.c.)

SOCIETA’ DI PERSONE:EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE I soci illimitatamente e solidalmente responsabili risponderanno con tutto il loro patrimonio e non nei limiti del residuo attivo ripartito I principi suddetti valgono anche per i debiti tributari Con riferimento poi ai rapporti processuali e alle sopravvenienze attive che emergessero dopo la cancellazione della società di persone dal Registro delle Imprese si applica quanto già indicato in precedenza per le società di capitali

RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE Prevede la disposizione quanto segue: «Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti (….), e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. (…)»

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI In via unanime, si afferma da dottrina e giurisprudenza che la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti abbia natura di responsabilità extracontrattuale A questa conclusione si giunge in base ad una doppia argomentazione: - da un lato, si evidenzia che manca un preesistente vincolo obbligatorio tra creditore e liquidatore, vincolo che, in via generale, rappresenta il presupposto della responsabilità contrattuale

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI dall’altro, si segnala che l’art. 2489 c.c. stabilisce che la responsabilità dei liquidatori «per i danni derivanti dall’inosservanza» dei loro doveri «è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori» Ebbene, ai sensi dell’art. 2394 c.c. ( Responsabilità verso i creditori sociali), la normativa sanziona gli amministratori a titolo di responsabilità extracontrattuale quando non osservano gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del capitale sociale

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI Ciò comporta che l’azione esperita da parte dei creditori insoddisfatti nei confronti del liquidatore si prescrive in cinque anni a far data dal giorno di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI L’esercizio di una valida azione nei riguardi del liquidatore presuppone la presenza di due elementi: quello oggettivo rappresentato dal mancato pagamento del credito quello soggettivo costituito dalla riconducibilità del mancato pagamento alla condotta dolosa o colposa del liquidatore

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI Dalla natura di responsabilità aquiliana della responsabilità dei liquidatori discende che spetta al creditore provare i fatti costituivi di tale responsabilità e cioè di dimostrare: la condotta colposa o dolosa del liquidatore il pregiudizio subito dal creditore stesso rappresentato dal mancato pagamento ricevuto il nesso di causalità tra la condotta del liquidatore e il pregiudizio subito dal creditore

IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI Circa la condotta, è bene segnalare che la legge fa riferimento in via esclusiva all’ipotesi della condotta per colpa del liquidatore; la dottrina ritiene tuttavia che la disposizione includa anche l’ipotesi di dolo dei liquidatori In tal caso, i liquidatori rispondono penalmente in base al primo comma dell’art. 2633 c.c. per il quale «I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni»

IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI La commissione di tale reato prevede specificatamente i seguenti elementi costituitivi: 1) una condotta rappresentata dalla ripartizione di tutti o di parte dei beni sociali tra i soci a prescindere dalle modalità con cui tale ripartizione avviene (si può trattare di trasferimento diretto ovvero anche per simulazione); dalla norma sono escluse le condotte di mera distrazione a favore di un solo o di pochi soci che vengono punite a titolo di appropriazione indebita;

IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI 2) la ripartizione deve essere effettuata senza che dal bilancio risulti la possibilità di pagare i creditori e deve dar luogo a un danno per i creditori sociali; in assenza di tale elemento si ravvisa l’ipotesi del tentativo di reato Il reato è procedibile, come si diceva, a querela del danneggiato ( e dunque di qualsiasi creditore danneggiato dalla ripartizione dei beni sociali) Se i creditori vengono risarciti prima del giudizio si verifica una ipotesi di estinzione del reato

IL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI Il reato è punibile per dolo generico: è necessario, cioè, che vi sia consapevolezza dell’ammontare del credito In ogni caso l’errore su tale aspetto esclude l’elemento psicologico del reato Si può configurare il concorso del socio che si sia reso indebitamente destinatario della ripartizione: è necessario tuttavia che la condotta di quest’ultimo non si sia limitata alla passiva accettazione del bene, ma si sia espressa in un contributo causale determinante

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI La condotta colposa dei liquidatori si riscontra nell’adempimento dei rispettivi doveri ai sensi del secondo comma dell’art. 2489 c.c. laddove si precisa che «I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico (..)» In tale ottica, si è detto che il liquidatore deve liquidare le attività della società con l’impegno di massimizzare i ricavi, di accertare tramite un accurato controllo contabile la posizione debitoria della società, di soddisfare i creditori sociali con le somme ricavate dalla realizzazione dell’attivo e, solo dopo l’estinzione delle passività, di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI Dunque la colpa nei liquidatori sussiste in primo luogo in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, quali quelli nascenti da diffide, da accertamenti tributari o da procedimenti giudiziari Come si diceva la condotta colposa non è peraltro sufficiente a dar luogo ad una responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore insoddisfatto

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI Occorre infatti che il mancato soddisfacimento di quest’ultimo sia riconducibile al comportamento del liquidatore Tale situazione, come ben evidenziato da Trib. Milano 8 marzo 2011, n. 3142, sussiste qualora il creditore provi l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il proprio credito ed è stata invece distribuita ai soci ovvero, in assenza di una massa attiva, l’imputabilità di tale circostanza alla condotta dolosa o colposa del liquidatore

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI Si segnala, nello specifico che, con la sentenza sopra evidenziata, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di responsabilità presentata da un creditore nei riguardi del liquidatore e ciò perché, pur evidenziando che il mancato pagamento era da ascriversi alla condotta colposa di un liquidatore - che non poteva non conoscere le ragioni di un credito accertato giudizialmente e sorto in pendenza di liquidazione - non era stata data alcuna prova circa la sussistenza di un nesso di causalità tra il mancato pagamento del creditore e la condotta del liquidatore

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI L’unico bilancio prodotto dall’attore creditore presentava infatti una situazione patrimoniale della società così negativa tanto da non fare lontanamente immaginare una concreta possibilità di soddisfacimento del creditore

CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI CAPITALI - Se la società di capitali in liquidazione non deposita il bilancio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata dal registro delle imprese d’ufficio (art. 2490 c.c.) Il termine di tre anni consecutivi si considera conseguito quando sia superato anche di un solo giorno quello per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza che siano stati depositati i due bilanci immediatamente precedenti (in tal senso cfr. Trib. Brindisi 21 luglio 2010)

CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI CAPITALI - MODALITÀ Spetta al conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese procedere alla cancellazione d’ufficio, mentre compete al giudice del Registro delle Imprese accertare se l’atto di cancellazione sia stato posto in essere in modo legittimo e ordinare la stessa La cancellazione estingue la società senza effetti retroattivi Il socio può proporre reclamo (art. 2192 c.c.) contro il provvedimento del giudice; anche gli altri soci possono intervenire in via autonoma nel procedimento (Trib. Brindisi 21 luglio 2010)

SOCIETÀ DI CAPITALI - MODALITÀ La cancellazione opera senza la necessità di accertare che la società non sia operativa e non richiede un preventivo tentativo di informare il liquidatore Il conservatore in base alla legge sulla trasparenza amministrativa è però tenuto a fornire le informazioni relative al procedimento amministrativo (amministrazione procedente, oggetto del procedimento , ecc.)

CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE - PRESUPPOSTI La cancellazione d’ufficio della società di persone può avvenire nelle seguenti ipotesi: irreperibilità nella sede legale mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi mancanza del codice fiscale mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita

CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE – MODALITÀ In presenza di uno dei casi sopra evidenziati, il Registro delle Imprese avvia il procedimento invitando gli amministratori, tramite lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede legale e alla residenza di ciascun amministratore risultante dal Registro, a comunicare l’avvenuto scioglimento della società o a fornire notizie e informazioni circa la persistenza dell’attività sociale

CANCELLAZIONE D’UFFICIO: SOCIETÀ DI PERSONE – MODALITÀ Nel contempo l’Ufficio del Registro procede ai propri accertamenti Viene data notizia dell’avvio del procedimento tramite affissione all’albo camerale Decorsi 30 giorni dall’invio dell’ultima raccomandata in caso di irreperibilità di alcuni amministratori ovvero di 45 giorni se gli amministratori non hanno dato alcun riscontro, il Conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che può nominare un liquidatore o se non lo ritiene necessario può trasmettere i medesimi documenti direttamente al giudice del Registro per la cancellazione immediata della società

FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO -ART. 10 L. FALL. «1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. 2. In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma»

FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - ART. 10 L. FALL FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - ART. 10 L. FALL. SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Tutte le società iscritte al Registro delle Imprese che abbiano cessato l’attività sono assoggettabili al fallimento in presenza dei requisiti di legge nel termine di un anno dalla cancellazione dal Registro e non dalla semplice inattività sempre che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione stessa o entro l’anno successivo La società non può dimostrare di aver cessato l’attività prima della data di cancellazione (in tal senso, cfr. App. L’Aquila 23 febbraio 2012)

FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO – ART. 10 L.FALL. SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Il liquidatore della società può fare opposizione alla dichiarazione di fallimento (App. Milano 24 febbraio 2012) Gli organi societari e nello specifico i liquidatori continuano a sussistere e in sede di istruttoria prefallimentare devono essere convocati e ascoltati Per le società di persone cancellate devono essere chiamati, oltre agli eventuali liquidatori, anche tutti i soci illimitatamente responsabili poiché possono essere dichiarati falliti per estensione

FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE In caso di cancellazione d’ufficio dal Registro dell’impresa, può essere dimostrato il momento dell’effettiva cessazione dell’attività: da questa data decorre il termine annuale entro il quale è possibile dichiarare il fallimento La prova può essere portata in via esclusiva dal creditore o dal P.M. Resta dunque precluso alla società stessa di avvantaggiarsi di tale disposizione

FALLIMENTO DEL SOGGETTO CESSATO - SOCIETÀ NON ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE La società di persone irregolare che cessa l’attività si estingue con il completamento della procedura di liquidazione; rimane in vita fino a quando non si sono definiti tutti i rapporti attivi e passivi che ad essa fanno capo Il termine di un anno, in tal caso, vale anche per le società non iscritte e decorre dal momento in cui la cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi ritenuti idonei a tale finalità In via alternativa, il termine di un anno decorre dal momento in cui i terzi ne siano comunque venuti a conoscenza anche tramite manifestazione di segni esteriori (Cass. n. 6199/2009)

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E D.LGS. N. 231/2001 Il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della responsabilità «parapenale» degli enti, non ha previsto gli effetti dell’estinzione della società sul procedimento in corso per l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico di quest’ultima Sul punto, è intervenuto di recente il Tribunale di Milano che, con la sentenza del 20 ottobre 2011, ha esteso al caso di specie la norma del codice penale che, fra le cause di estinzione del reato, prevede la morte del reo

ESTINZIONE DELL’ILLECITO A SEGUITO DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E D ESTINZIONE DELL’ILLECITO A SEGUITO DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E D.LGS. N. 231/2001 Equiparando la morte del reo all’estinzione della società, i giudici meneghini hanno dichiarato, nel procedimento instaurato nei riguardi una s.p.a., quale responsabile amministrativo in relazione a reati commessi da un suo organo apicale, l’improcedibilità dell’azione a causa dell’estinzione dell’illecito amministrativo a seguito delle avvenute liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese della società stessa

FACILE ELUSIONE DEL D.LGS. N. 231 La tesi adottata dal Tribunale di Milano ha sollevato in dottrina una serie di questioni, alla luce della facilità con cui una società, coinvolta dai propri organi apicali in una vicenda penale, potrebbe sfuggire alla sanzione da D.lgs. n. 231 Ed infatti potrebbe deliberare, tramite l’assemblea dei soci, di volersi sciogliere e di estinguersi dopo la liquidazione tramite la cancellazione dal Registro delle Imprese

TRIB. MILANO 20.10.2011 Per giungere alla propria decisione, il Tribunale ha seguito un preciso ragionamento: vediamone insieme le linee portanti In primo luogo, si è domandato se la cancellazione della società potesse ritenersi priva di effetti nel processo penale a carico della società stessa, in quanto eseguita in frode alla legge (perché posta in essere per eludere le conseguenze della responsabilità amministrativa da reato)

TRIB. MILANO 20.10.2011 E qui, i giudici milanesi, esaminando la normativa contemplata dal D.lgs. N. 231/2001, hanno affermato che l’ente risponde per fatto proprio senza derogare al principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui stabilito dall’art. 27 Cost. Inoltre, la normativa in materia non ha nemmeno delineato un’ipotesi di responsabilità oggettiva; al contrario, ha previsto la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell’ente (l’ente, infatti, viene condannato per non aver predisposto preventivamente i c.d. modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati)

TRIB. MILANO 20.10.2011 La sanzione amministrativa è dunque prevista per colpire una responsabilità per fatto proprio e, quindi, deve pur sempre assolvere alla tradizionale funzione retributiva e rieducativa prevista dalla norma costituzionale Trattandosi però di società estinta, eventuali sanzioni alla stessa applicate risulterebbero inflitte inutilmente e in ogni caso non assolverebbero ad alcuna funzione cui sono preordinate

TRIB. MILANO 20.10.2011 Quanto alle sanzioni interdittive che sono previste in caso di particolari reati, esse presuppongono, a loro volta, che l’ente sia ancora in vita e che possa proseguire nell’attività cui si riferisce l’illecito Una volta cancellata dal Registro delle Imprese, la società si estingue; quindi, non essendoci prosecuzione dell’attività anche l’irrogazione delle sanzioni interdittive sarebbe del tutto inutile Oltre alle sanzioni interdittive, l’inutilità dell’irrogazione riguarda anche le sanzioni pecuniarie

TRIB. MILANO 20.10.2011 Esse mirano, infatti, a colpire il patrimonio dell’ente nella disponibilità economica necessaria per la sua operatività; tuttavia se il patrimonio è stato liquidato e la società è cancellata dal Registro delle Imprese le eventuali sanzioni pecuniarie e l’eventuale confisca si presentano, a loro volta, inutili

TRIB. MILANO 20.10.2011 Non potendosi irrogare la sanzione nei confronti della società cancellata, il Tribunale di Milano si è posto quindi il problema di stabilire se, alla luce del D.lgs. 231/2001, il credito dello Stato derivante dall’illecito amministrativo dell’ente (accertato con la sentenza di condanna dopo la cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese) possa in ogni caso essere fatto valere in sede esecutiva nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ovvero nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento sia dipeso da colpa o da dolo di questi

TRIB. MILANO 20.10.2011 Secondo il Tribunale milanese, la necessità di una norma applicabile al caso di specie nasce dalla circostanza che, in assenza di un’apposita previsione normativa, terzi in buona fede finirebbero per rispondere della sanzione irrogata con il loro patrimonio e ciò in violazione del principio di responsabilità personale sancito dall’art. 27 Cost. Lo stesso avverrebbe qualora dovessero rispondere i liquidatori per un fatto illecito della società estinta

TRIB. MILANO 20.10.2011 Se poi l’illecito contestato riguardasse reati commessi dai soci o dai liquidatori vi sarebbe l’ulteriore rischio di una duplicazione in capo agli stessi di sanzioni per il medesimo fatto Dunque, in assenza di una norma specifica nell’ambito del D.lgs. n. 231, l’eventuale sopravvivenza ai limitati effetti penali della società cancellata dal Registro delle imprese condurrebbe all’applicazione di sanzioni che non sarebbero attuabili; in alternativa, le sanzioni finirebbero per gravare in sede esecutiva su soggetti terzi rispetto all’ente responsabile della violazione (e ormai estinto) con il rischio, per di più, di una duplicazione di sanzioni

TRIB. MILANO 20.10.2011 Tenuto conto di quanto evidenziato, i giudici milanesi si sono posti due ulteriori domande: se possa utilizzarsi nel caso in esame (società cancellata dal Registro delle Imprese e come tale estinta) una delle norme del Dlgs. n. 231/2001 che si occupa delle vicende modificative degli enti quale sia tra le regole predisposte in tema di cessione, fusione o scissione ( artt. 28, 29 o 30) quella più adatta alla soluzione del problema

TRIB. MILANO 20.10.2011 Con riferimento alle vicende modificative dell’ente, la normativa contemplata dal D.lgs. N. 231/2001 segue un principio di base: estende al soggetto subentrate la responsabilità dell’ente originario soltanto quando il nuovo ente rappresenta una prosecuzione, sotto diverse forme giuridiche, del precedente soggetto giuridico ( sono i casi della trasformazione o della fusione) ovvero quando il nuovo ente oppure il soggetto terzo siano i beneficiari, in termini economici e patrimoniali, della vicenda modificativa del precedente soggetto giuridico ( come nell’ipotesi di scissione)

TRIB. MILANO 20.10.2011 Da questa disamina, il Tribunale di Milano conclude, peraltro, affermando che la disciplina prevista dagli artt. 28, 29 e 30 non può adattarsi al caso di specie E ciò perchè le norme contemplate per regolare vicende modificative della società sono di stretta applicazione e una loro estensione fuori dei casi espressamente disciplinati si tradurrebbe in un’inammissibile analogia in malam partem

TRIB. MILANO 20.10.2011 L’art. 27, D.lgs. n. 231 sancisce infatti che «dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune»; rispetto a tale norma l’estensione a soggetti terzi della responsabilità amministrativa da reato contemplata dagli artt.28, 29 e 30 rappresenterebbe un’evidente eccezione insuscettibile di ulteriore applicazione

TRIB. MILANO 20.10.2011 Da qui la conclusione del Tribunale di Milano: l’estinzione della società a seguito della sua liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese comporta, anche ai fini penali, l’estinzione dell’illecito e la conseguente improcedibilità dell’azione penale analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica alla quale sia stato imputata la commissione di un reato

TRIB. MILANO 20.10.2011 Peraltro, per evitare il rischio che lo Stato perda il credito da sanzione amministrativa, si potrebbe prevedere, secondo i giudici, che in via preventiva il P.M. possa ostacolare la liquidazione e la cancellazione fraudolenta della società mediante l’istituto del sequestro anche conservativo dei beni della società stessa ex art. 54 D.lgs. n. 231/2001

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