1 Incontro delegati FP 23 maggio 2014 Appunti sulla Riforma Monti Christian Perini Responsabile Regionale INAS CISL
Pro rata dal 2012 quota di pensione per anzianità contributive dal 2012 in poi è calcolata con il sistema contributivo. Quindi dal 2012 le pensioni saranno calcolate soltanto con il sistema misto o con quello contributivo quota di pensione per anzianità contributive dal 2012 in poi è calcolata con il sistema contributivo. Quindi dal 2012 le pensioni saranno calcolate soltanto con il sistema misto o con quello contributivo ….. dal
Decorrenza della pensione 3 Soppressione regime delle decorrenze mobili per chi matura requisiti dal 2012 in poi ….. dal 2012
Per chi matura i requisiti dall’ in poi, sia nel sistema misto che nel sistema contributivo ci saranno solo due tipi di pensione: ….. dal Pensione di vecchiaia Pensione anticipata
La legge di riforma introduce il meccanismo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici, sia per Pensione di Vecchiaia sia per la Pensione Anticipata, in relazione alla modifica della speranza di vita degli italiani ….. dal
Adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’ (L.122/11) si applica: A) ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici B) al requisito contributivo per la pensione anticipata 6 ….. dal 2012
Adeguamento con cadenza triennale fino all’anno 2021 Adeguamento con cadenza biennale dall’anno 2021 ….. dal
….. dal mesi+ 4 mesi
Uomini e Donne Pubblico Impiego (iscritte INPDAP) Per i requisiti anagrafici: a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di ulteriori 4 mesi dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi 9 Data maturazione requisitiRequisiti anagrafici e contributivi Dall’ anni – 20 anni ctb Dall’ al anni e 3 mesi età – 20 anni ctb Pensione Vecchiaia
Pensione di vecchiaia Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021: almeno 67 anni di età 10 Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale da emanarsi entro il Il suddetto incremento continua ad operare anche successivamente Pensione Vecchiaia dal 2021
Ulteriore requisito per i soli assicurati dall’ in poi (sistema contributivo puro) 11 I MPORTO DELLA PENSIONE non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale per l’anno Si prescinde da tale requisito al compimento dei 70 anni di età, con almeno 5 anni di ctb effettivi (anche per i 70 anni occorre tener conto degli adeguamenti alla speranza di vita). Tale importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore all’1,5. Pensione Vecchiaia
Data maturazione requisiti Requisiti donneRequisiti uomini anni ctb + 1 mese 42 anni di ctb + 1 mese anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi 42 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi 42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi anni ctb + 6 mesi42 anni ctb + 6 mesi anni ctb + 10 mesi 41 anni ctb + 6 mesi + 4 mesi 42 anni ctb + 10 mesi 42 anni ctb + 6 mesi + 4 mesi 12 Pensione Anticipata
Pensione anticipata nel sistema contributivo puro (soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi) 13 Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) Pensione Anticipata Data maturazione requisitiRequisiti Dal Almeno 20 anni di contributi Almeno 63 anni di età Importo non inferiore a 2,8 volte A.S.
14 Penalizzazioni sull’importo della Pensione Anticipata Almeno 62 anni di età = NO RIDUZIONE Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE: dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni) del 2% (con età inferiore ai 60 anni) La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno Penalizzazioni
15 Penalizzazioni 57 anni 58 anni 59 anni 60 anni 61 anni 62 anni 2% 1% 10%
I periodi di lavoro per i quali non vi è stato svolgimetno dell’attività lavorativa influiscono sulla determinazione della penalizzazione. I periodi assimilabili al lavoro dipendente, per i quali non si applica la penalizzazione, sono: 16 Penalizzazioni CASSA INTEGRAZIONE MALATTIASERVIZIO MILITARE CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALECONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE
Alcuni esempi di assenze che determinano l’applicazione delle penalizzazioni: 17 Penalizzazioni CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER LUTTOCONGEDO STUDIO ASSENZE CONTRATTUALI PER MOTIVI VARI MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE
Al fine di NON applicare le penalizzazione è necessario lavorare, oltre il requisito contributivo, pari al numero di giorni delle assenze utili alla penalizzazione - Esempio - Accesso Pensione Anticipata all’età di 58 anni al 1° marzo 2014 Usufruito nella carriera lavorativa di 15 giorni di congedo matrimoniale Accedendo a pensione con la data del 16 marzo 2014 l’INPS (ex INPDAP) non applicherà la decuratazione % 18 Penalizzazioni
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Soggetti derogati dalla nuova disciplina: A) Coloro che hanno maturato i requisiti entro il : norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto B) Donne optanti ex L.243/04 20 Deroghe
Possono optare per la liquidazione della Pensione con il Sistema Contributivo, tutte le donne che maturano la finestra di pensione entro e non oltre il 31 dicembre Donne optanti ex L.243/04
In caso di Opzione al sistema Contributivo si applicano: A) Le finestre mobili B) Incremento dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita 22 Donne optanti ex L.243/04
23 Donne optanti ex L.243/ mesi di finestra mobile 57 anni e 3 mesi di età (dal 2013) e 35 anni di contributi 57 anni età e 35 di contributi
24 Donne optanti ex L.243/04 - Esempio - DONNA nata il e 35 anni di contributi alla data del 31 luglio anni e 3 mesi al mesi di finestra = 12 dicembre 2015 DECORRENZA PENSIONE 13 dicembre 2015 (ante 31/12/2015)
Dal 1° gennaio 2012 Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione) PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE DAL 2012 (art.24, c.19) 25
{ Nel Pubblico Impiego I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO 27 indennità di buonuscita (TFS) indennità premio di fine servizio (TFS) indennità di anzianità (TFS) trattamento di fine rapporto (TFR)
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10 Un unico importo annuale Prestazione pari o inferiore a € Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010: N.B.: l’ammontare complessivo della prestazione deve essere considerato al lordo delle relative trattenute fiscali Due importi annuali Prestazione superiore a € ma inferiore a € Primo importo annuale pari a € - secondo importo annuale pari al residuo Tre importi annuali Prestazione pari o superiore a € Primo importo annuale pari a € - secondo importo annuale pari a € - terzo importo annuale pari al residuo
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni: primo importo annuale secondo importo dopo dodici mesi terzo importo dopo ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo Queste disposizioni non si applicano a: coloro che sono collocati a riposo d’ufficio per limiti di età entro la data del 30 novembre 2010; coloro che cessano dal servizio sempre entro la data del 30 novembre 2010, ma a seguito di domande presentate e "prese d’atto" prima della data di entrata in vigore del decreto. Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio (art. 12, commi 8 - 9) A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i pubblici dipendenti in regime di TFS il trattamento di fine servizio si calcola secondo le norme previste per il TFR
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro- rata) Anzianità maturata fino al 31/12/2010 calcolata secondo le regole del TFS Anzianità maturata dal 01/01/2011 fino alla cessazione dal servizio calcolata secondo le regole del TFR Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo
La disposizione non cambia la natura delle prestazioni, che rimangono trattamenti di fine servizio. Le voci retributive utilizzate per il calcolo della seconda quota, restano le stesse utilizzate per il calcolo del TFS. Anche per la seconda quota, rimangono confermati i contributi di finanziamento a carico del lavoratore e del datore di lavoro. L’importo lordo complessivo delle due quote sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per il TFS Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio fino al 31/12/2011. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a € Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11 VECCHIE DISPOSIZIONI NUOVE DISPOSIZIONI (D.L. 138/2011 e L. 214/11) PENSIONE DI VECCHIAIA 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) PENSIONE DI ANZIANITA’ 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) 27 mesi (24 mesi + 3 mesi) PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA’ 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) PENSIONE INABILITA’ 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) Per chi matura i requisiti dal 13/08/2011. Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio dal 01/01/2012. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a € Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11 NUOVE DISPOSIZIONI (L. 214/11) PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA 27 mesi (24 mesi + 3 mesi) PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni) 27 mesi (24 mesi + 3 mesi) PENSIONE INABILITA’ 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.
{ Nel Pubblico Impiego CAUSA DI SERVIZIO, EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA
A decorrere dal 1 gennaio 2009, per i dipendenti ai quali viene riconosciuta una malattia dipendente da causa di servizio, ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A annessa al DPR n.834/1981, sarà erogato esclusivamente l’equo indennizzo. Vengono aboliti tutti i benefici economici aggiuntivi previsti dalle norme previgenti. 2,50% per infermità ascritte alle prime 6 categorie 1,25% per le infermità ascritte alla 7° e 8° categoria Causa di servizio DPR , n. 461 e L. 133/08 36
Sono abrogati gli istituti relativi all’accertamento: della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata. ESCLUSIONI I predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico soccorso e vigili del fuoco. Causa di servizio L. 214/11 37
La disposizione che prevede l’abrogazione degli istituti per l’accertamento della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata non si applica ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda. Causa di servizio L. 214/11 38
Se l’evento che ha determinato l’insorgenza dell’infermità o l’avvenuta conoscenza della stessa si è verificato entro il 5 dicembre 2011, i sei mesi decorrono dalla data dell’evento (causa di servizio/equo indennizzo). Sono tutelati i fatti di servizio occorsi entro i sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto purché la relativa domanda venga presentata nel rispetto del termine di decadenza dal verificarsi dall’evento o dalla sua conoscenza. Causa di servizio Lo stesso vale anche per la pensione privilegiata il cui termine massimo per la presentazione della relativa domanda è di cinque anni (nessuno per lo Stato se è già avvenuto un precedente riconoscimento di causa di servizio) dalla cessazione dal servizio. L’istituto della pensione privilegiata rimane in vigore in tutti i casi per i quali, alla data del 5 dicembre 2011, non sia scaduto il termine quinquennale per la presentazione delle domande. Pensione privilegiata Causa di servizio L. 214/11 39