DIRITTO DEL LAVORO Prof. Roberto Pessi Contratto a tempo determinato
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche se riferite all’ordinaria attività). Salvo che per i rapporti di brevissima durata (fino a 12 giorni), l'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non sono richieste nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi Ulteriori ipotesi di assunzione «acausale» possono essere previste dai contratti collettivi stipulati da OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Deroga per i contratti a tempo determinato stipulati da aziende di trasporto aereo, aziende esercenti servizi aeroportuali ed aziende concessionarie dei servizi postali (art. 2)
E’ vietata l’apposizione del termine: Per sostituire lavoratori in sciopero Nelle unità produttive in cui si sia proceduto ai licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti Nelle unità produttive in cui ci sia CIG Nel caso in cui non sia stata effettuata la valutazione dei rischi
Proroga E’ possibile solo 1 volta, con il consenso del lavoratore La durata massima è di 3 anni (compresa quella del contratto originario), tranne che per i contratti «acausali» Deve essere convenuta per le medesime attività del contratto originario
RINNOVO E’ possibile rinnovare il contratto a tempo determinato: con un intervallo di 10 giorni, se il primo contratto aveva durata inferiore a 6 mesi con un intervallo di 20 giorni, se il primo contratto aveva durata superiore a 6 mesi Il mancato rispetto dell’intervallo determina la conversione del rapporto in tempo indeterminato
MAGGIORAZIONI Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, al lavoratore spetta: Una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno Una maggiorazione del 40% per i giorni successivi In ogni caso, se il rapporto prosegue oltre il 30° giorno (se di durata fino a 6 mesi) ovvero oltre il 50° (se di durata superiore a 6 mesi), il rapporto si converte a tempo indet.
DURATA MASSIMA Salvo quanto previsto dai contratti collettivi (e per i lavori stagionali), il rapporto a tempo determinato (anche cumulando più contratti tra loro) non può avere durata superiore a 36 mesi (pena la conversione a tempo indeterminato) Un ulteriore contratto a termine puo' essere stipulato, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante sindacale
DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore che abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali
DIRITTI Non discriminazione Formazione Informazione Rinvio alla contrattazione collettiva in tema di deroghe e limiti alla normativa legale
ESCLUSIONI Il d.lgs. n. 368/2001 non si applica ad una serie di rapporti «speciali» (che hanno una regolamentazione ad hoc; ad esempio: Rapporti di somministrazione Contratto di apprendistato Contratto di inserimento Rapporti in agricoltura Etc.