LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA Corso di Tecnica Professioanle a.a.2013/2014
DEFINIZIONE DI DIRITTO PENALE INSIEME DELLE NORME CON CUI IL LEGISLATORE PROIBISCE DETERMINATI COMPORTAMENTI MINACCIANDO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE, CIOE’ DELLA PENA
CARATTERE RESIDUALE DEL DIRITTO PENALE IL LEGISLATORE PREVEDE LA SANZIONE PENALE SOLAMENTE NEI CASI IN CUI RITIENE CHE SANZIONI DI ALTRO GENERE (ES. CIVILI O AMMINISTRATIVI) NON SIANO IDONEE AD INDURRE IL SOGGETTO A RISPETTARE LA NORMA
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE PRINCIPIO DI LEGALITA’ PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E NON ULTRATTIVITA’ PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
PRINCIPIO DI LEGALITA’ NESSUNO PU0’ ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE NON E’ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO E CON UNA PENA DIVERSA (PER NATURA E MISURA) DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO DEVE COMUNQUE COMPORTARE UN’EFFETTIVA OFFESA (LESIONE) DEL BENE/INTERESSE GIURIDICO TUTELATO DALLA NORMA PENALE
RESPONSABILITA’ PERSONALE LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE VIENE DUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITA’ DI RISPONDERE PENALMENTE PER FATTO ALTRUI
ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO
ELEMENTO OGGETTIVO SI ARTICOLA IN -CONDOTTA (AZIONE O OMISSIONE) - EVENTO COME CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA IMPORTANZA DEL NESSO DI CAUSALITA’ FRA CONDOTTA ED EVENTO
REATO OMISSIVO COLUI CHE CAUSA UN EVENTO MEDIANTE OMISSIONE NON NE RISPONDE SEMPRE, MA SOLO QUANDO SUSSISTE A SUO CARICO UN OBBLIGO GIURIDICO DI ATTIVARSI
DANNO E PERICOLO NEL REATO DI DANNO L’EVENTO COINCIDE CON LA CONCRETA LESIONE DELL’INTERESSE TUTELATO NEL REATO DI PERICOLO l’evento coincide con la LA POSSIBILITA’ CHE LA LESIONE SI VERIFICHI (C.D. “ANTICIPAZIONE” DELL’EVENTO)
ELEMENTO SOGGETTIVO IL SOGGETTO DEVE ESSERE LEGATO AL REATO ANCHE DA UN NESSO PSICOLOGICO, CHE PUO’ MANIFESTARSI NELLE FORME DEL DOLO, DELLA COLPA E, IN CASI PARTICOLARI, DELLA PRETERINTENZIONE
DOLO SI HA DOLO QUANDO L’EVENTO E’ VOLUTO DALL’AGENTE COME CONSEGUENZA DELLA SUA CONDOTTA (DOLO DIRETTO) O COMUNQUE ACCETTATO COME CONSEGUENZA DELLA STESSA (DOLO EVENTUALE)
COLPA SI HA COLPA QUANDO L’EVENTO, NON VOLUTO DAL SOGGETTO, SI VERIFICA COME CONSEGUENZA DI IMPERIZIA, IMPRUDENZA, NEGLIGENZA (COLPA GENERICA) OVVERO INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI ORDINI O DISCIPLINE (COLPA SPECIFICA)
IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE L’ART. 5 DEL CODICE PENALE STATUISCE CHE NESSUNO PUO’ INVOCARE A PROPRIA SCUSA L’IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE
ECCEZIONI IGNORANZA INEVITABILE E DUNQUE SCUSABILE A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (ANNO 1988), OGGI SI DISTINGUE FRA IGNORANZA INEVITABILE E DUNQUE SCUSABILE ED IGNORANZA EVITABILE E QUINDI NON SCUSABILE
RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA IPOTESI PIU’ FREQUENTE: CONCORSO NEL REATO FRA IL COMMERCIALISTA ED IL CLIENTE (ES. NEI REATI TRIBUTARI, NEI REATI SOCIETARI, NEI REATI FALLIMENTARI DI BANCAROTTA)
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO ISTITUTO GENERALE PREVISTO DALL’ART. 110 DEL CODICE PENALE
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONCORSO PLURALITA’ DI AGENTI REALIZZAZIONE DI FATTO REATO CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN AGENTE VOLONTA’ DI COOPERARE NEL REATO DA PARTE DI OGNI SOGGETTO
CONCORSO DEL COMMERCIALISTA ESEMPI IL COMMERCIALISTA DOLOSAMENTE PREDISPONE UNA FALSA DICHIARAZIONE, CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’ IL COMMERCIALISTA ISTIGA O INDUCE IL CLIENTE ALLA VIOLAZIONE PENALE
COMMERCIALISTA NON RESPONSABILE ESEMPI MERA CONNIVENZA (IL COMMERCIALISTA APPRENDE DELL’ILLECITO, MA NON VI PARTECIPA IN ALCUN MODO) CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE POSSIBILI CONSEGUENZE – ANCHE PENALI – DI DETERMINATI COMPORTAMENTI)
DOCUMENTAZIONE UTILE DECRETO LEGISLATIVO N° 74 / 2000 (“RIFORMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO”) Testo normativo “PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA” Pubblicazione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Fondazione “Aristeia” Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti (www.irdcec.it)