La nozione di impresa ai fini fiscali

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La nozione di impresa ai fini fiscali Per l’individuazione dell’impresa ai fini fiscali occorre distinguere tra criteri oggettivi – sostanziali : disciplinati dall’art. 55 TUIR in funzione delle caratteristiche dell’attività esercitata criteri soggettivi – formali : in base alla natura giuridica del soggetto passivo (ex artt. 6, co III, e art. 81 TUIR)

Criterio oggettivo – sostanziale Nozione di reddito d’impresa ex art. 55 Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali - rinvio alla definizione civilistica di impresa commerciale ex art. 2195 C.C. vale a dire esercizio di una di queste attività: a) attività industriale volta alla produzione di beni o di servizi; b) attività intermediaria nella circolazione dei beni; c) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; d) attività bancaria o assicurativa; e) altre attività ausiliarie alle precedenti.

…. Ai fini fiscali queste attività producono reddito d’impresa se presentano determinati requisiti oggettivi: abitualità non esclusività irrilevanza del requisito dell’organizzazione

…. 1) abitualità : deve trattarsi di attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e che non siano occasionali (in quanto altrimenti sono sempre imponibili, ma come redditi diversi) ma abitualità non significa - pluralità di affari - durata minima dell’attività esercitata Sono possibili anche interruzioni, soprattutto quando si tratta di un’attività stagionale Si richiede la stabilità, la regolarità, la continuità dell’iniziativa e il suo protrarsi nel tempo Pertanto anche un unico affare può determinare reddito d’impresa se - ha rilevanza economica non trascurabile - implica pluralità di operazioni funzionali alla sua realizzazione

…. 2) Non esclusività - l’attività commerciale può anche non essere l’unica attività del soggetto - Produce rd d’impresa anche attività svolta contemporaneamente ad altre di carattere non commerciale (come lavoro dipendente) 3) Irrilevanza del requisito dell’organizzazione - non rileva, cioè, il coordinamento dei fattori produttivi (beni e lavoro altrui) esterni all’attività dell’imprenditore - questo implica notevoli difficoltà soprattutto per il confronto col dato civilistico: art. 2082 C.C.

…. Quindi Dal punto di vista civilistico: non ci può essere impresa senza organizzazione ex art. 2082 infatti ai sensi dell’art. 2082 C.C. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi dal punto di vista fiscale: ci possono essere dei casi di imprenditori che non hanno un’organizzazione in forma di impresa

…. Questo si spiega con le esigenze di certezza e semplificazione del diritto tributario Pertanto le attività di cui all’art. 2195 C.C. rilevano oggettivamente e a prescindere dalle modalità con cui sono organizzate perché si tratta attività volte per natura alla produzione di beni o servizi Di conseguenza determinano rd d’impresa indipendentemente dalla qualificazione del soggetto che le esercita e a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa

…. DI CONSEGUENZA Rientra nella categoria del reddito d’impresa una vasta gamma di soggetti (a scapito del reddito da lavoro autonomo) tra cui piccola e grande industria, artigiano, commerciante al dettaglio tanto da giustificare poi regimi speciali per la determinazione del reddito. In particolare Artigiani ex art. 2083 C.C. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia la dottrina tende a smorzare la distinzione tra attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi e a sottovalutare ai fini fiscali il carattere dell’industrialità ex art. 2195 n.1) dato che questa non sarebbe presente nell’attività artigianale essendo caratterizzata dal prevalente lavoro proprio e della propria famiglia.

…. Imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività,esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

…. attività agricole ex art. 32, co II, TUIR se rispettano i limiti di cui all’art. 32 TUIR reddito agrario quindi reddito fondiario (medio – ordinario e non effettivo) se superano tali limiti determinano rd d’impresa per la parte eccedente ratio: si fa riferimento all’imprenditore agricolo, escludendo i redditi prodotti dagli ausiliari si attraggono al reddito d’impresa quelle attività agricole che non hanno un effettivo collegamento col terreno e pertanto non giustificherebbero una determinazione medio – ordinaria

…. Art. 55, II co, TUIR Sono inoltre considerati redditi d’impresa … Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C. Lo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, … Le società agricole

…. Le prestazioni fuori dell’art. 2195 C.C. se organizzate in forma d’impresa in tal caso vale l’organizzazione perché si tratta di prestazioni che si estrinsecano attraverso le energie fisiche e intellettuali personali - prestazione di servizi alberghieri è attività di cui all’art. 55, l ett. A) - attività di pittori, fotografi, fisioterapisti, investigatori privati, laboratori analisi : di difficile inquadramento – dipende se c’è organizzazione: produce reddito d’impresa se non c’è: determina reddito di lavoro autonomo

…. e nel caso delle prestazioni di servizi degli esercenti arti e professioni ? Rileva la struttura e il tipo di organizzazione? per una parte della dottrina: non si ha reddito d’impresa – si basano sulla natura fiduciaria e strettamente individuale di recente – se c’è organizzazione prevale la natura imprenditoriale

Pertanto sono considerate d’impresa …. Pertanto sono considerate d’impresa Le attività di produzione e commercializzazione dei beni, riconducibili all’art. 2195 C.C. indipendentemente dall’esistenza di un’organizzazione anche se si tratta di attività caratterizzate prevalentemente dal lavoro proprio e dalle propria famiglia (artigiano) La produzione di servizi rientranti nell’art. 2195 C.C. anche nel caso in cui sia organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 ma solo se organizzate in forma d’impresa

…. Le attività agricole che eccedono i limiti di cui all’art. 32 TUIR DA NOTARE che invece ai fini IVA si considera sempre d’impresa l’attività agricola : di conseguenza l’imprenditore agricolo è soggetto passivo IVA I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, …. dubbi della dottrina: x una parte solo redditi derivanti dalle attività produttive svolte sui beni fonte del reddito x altra parte anche proventi derivanti dalla messa a disposizione di terzi, anche a titolo oneroso, di tali beni

Criterio soggettivo – formale in base alla forma giuridica – a prescindere dall’attività svolta e dalla fonte reddittuale Sono considerati redditi d’impresa: i rd delle snc, sas (art. 6, co III, TUIR) i rd delle sas, sapa, srl, cooperative, di mutua assicurazione residenti, e di enti commerciali residenti (art. 81, co I, TUIR)