Diritto societario e Start up innovative

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Diritto societario e Start up innovative 8 maggio 2014 Leonardo Giani 1

Prima Parte Elementi di diritto societario

Chi è l’imprenditore? Art. 2082 c.c. Elementi: Colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi Elementi: Professionalità Economicità Organizzazione Produzione o scambio di beni o servizi

Cosa è l’azienda? Art. 2555 c.c. Elementi: Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa Elementi: Complesso di beni Organizzati Dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

Cosa è una società? Art. 2247 c.c. Elementi Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili Elementi Contratto tra due o più persone (non sempre…) Conferimento di beni o servizi Esercizio in comune Attività economica Scopo lucrativo

Società di persone e di capitali Modelli: S.s. - S.n.c. - S.a.s. Pluripersonalità necessaria Rilevanza della persona del socio Responsabilità illimitata Autonomia patrimoniale imperfetta (soggetti o anche persone?) Società di capitali Modelli: S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a. Pluripersonalità non necessaria (può essere contratto o atto) Tendenziale irrilevanza della persona del socio (eccezioni s.r.l.) Responsabilità limitata Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta

Come si forma una società? Dipende dal tipo di società… Società di persone: forma scritta non necessaria per s.s. scrittura privata autenticata per s.n.c. e s.a.s. pubblicità non necessaria (effetti: mera irregolarità) Società di capitali: atto pubblico redatto da notaio pubblicità (iscrizione registro imprese) necessaria …noi ci concentreremo sulle società di capitali

Atto, statuto e patti Atto costitutivo Statuto Patti parasociali è il contratto sociale ed ha un contenuto minimo predeterminato dalla legge Statuto (come vedremo) contiene le norme relative al funzionamento della società ed è parte integrante dell’atto costitutivo Patti parasociali sono contratti ulteriori tra tutti o alcuni soci e vincolano solo quelli che li sottoscrivono hanno ad oggetto principalmente il voto e la circolazione delle quote o azioni

I conferimenti Entità conferibili (abbiamo visto, l’art. 2247 dice “beni o servizi”) variano da società a società: Per società di persone, denaro, crediti e beni, ma anche prestazioni d’opera o servizi Per alcune società di capitali (s.r.l.) denaro, crrediti, beni, ma anche prestazioni d’opera o servizi (ma socio conferente deve avere assicurazione o fideiussione) Per altre società di capitali (s.p.a.) solo denaro, crediti e beni Normalmente, i conferimenti sono fatti in denaro o, se sono beni o prestazioni d’opera, il valore di questi deve essere stimato

Il capitale L’insieme dei conferimenti forma il capitale sociale (nominale), che non può essere superiore alla somma dei conferimenti (ma può essere inferiore: es. sovrapprezzo) Il capitale sociale ha tre funzioni Funzione di garanzia Funzione organizzativa Funzione produttiva Entità minima prevista per legge nelle s.p.a. (120.000 euro) nelle s.r.l. (10.000 euro, ma adesso ci sono le s.r.l.s.)

Le azioni di s.p.a. Azioni sono unità di partecipazione al capitale della s.p.a. Hanno tre caratteristiche fondamentali: Indivisibilità; Autonomia; Standardizzazione Varie accezioni di valore delle azioni: nominale, di emissione, contabile, di mercato Le azioni attribuiscono diversi tipi di diritti: patrimoniali (es. utili); amministrativi (es. voto); misti (es. recesso) Possono essere formate categorie di azioni Possono essere acquistate dalla s.p.a. entro certi limiti Possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari

Le quote di s.r.l. Rappresenta la partecipazione del socio alla s.r.l. Da un lato: valgono per le quote le stesse accezioni di valore delle azioni le quote attribuiscono diritti analoghi a quelli delle azioni Dall’altro lato: le quote hanno carattere unitario e attribuiscono diritti in maniera proporzionale non possono essere formate categorie di quote …ai soci di s.r.l. (non alle quote!) possono essere attribuiti “diritti particolari” le quote non possono essere acquistate dalla s.r.l. (2474 c.c.) le quote non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (2468 c.c.)

Riduzione del capitale Oltre un terzo (2446 s.p.a. - 2482-bis s.r.l.) Amministratori o organo di controllo devono convocare l’assemblea che deve esaminare gli opportuni provvedimenti da prendere Riduzione obbligatoria se la perdita non si riduce a meno di un terzo entro l’esercizio successivo Sotto minimo legale (2447 s.p.a. - 2482-ter s.r.l.) Amministratori o organo di controllo devono convocare l’assemblea L’assemblea deve scegliere se: a) aumentare il capitale; b) trasformare la società; c) scioglierla

S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) (1) Per stimolare l’iniziativa imprenditoriale (anche giovanile), la legge aveva inserito diverse forme di s.r.l. senza il capitale minimo di 10.000 euro S.r.l. semplificata (per under 35) S.r.l. a capitale ridotto Nell’estate del 2013, le due figure sono state unificate nella sola figura di s.r.l. semplificata (sigla: s.r.l.s.) Oggi la costituzione di una s.r.l.s. prescinde da limiti di età ed è regolata dall’art. 2463-bis c.c.

S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) (2) La s.r.l.s può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard (controllo notarile gratuito) e deve indicare: dati di ciascun socio, che deve essere persona fisica; denominazione sociale (con indicazione s.r.l.s.) e luogo della sede; ammontare del capitale sociale non inferiore a 1 euro, sottoscritto e interamente versato in denaro all’organo amministrativo; attività che forma oggetto sociale e la quota di di ciascun socio; norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l’amministrazione e la revisione dei conti gli amministratori non devono essere per forza soci; luogo e data di sottoscrizione.

S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) (3) Le clausole del modello standard sono inderogabili. Si applicano alla s.r.l.s le disposizioni previste per la s.r.l. ordinaria, in quanto compatibili. Costi: Non si paga. Per l’atto costitutivo bisogna rivolgersi a un notaio, che controlla i requisiti senza chiedere onorari ed entro 20 giorni deposita l’atto presso il Registro Imprese per via telematica, con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e bollo. Si paga. Gli unici costi previsti sono il diritto annuale alla CCIA (circa 200 euro), l’imposta di registro (168 euro), la denuncia inizio attività alla CCIA (30 euro).

Cosa prevede lo statuto? Per S.r.l.s. è imposto un modello standard inderogabile da questo si fanno discendere vantaggi: nessun costo notarile ma implica anche svantaggi: impossibilità di disegnare la società Lo statuto, infatti, può prevedere molte cose, ma come abbiamo detto in precedenza, in generale, prevede le regole per il funzionamento della società Si tratta, inter alia, di regole relative a: Governance (rapporti tra soci, voto in assemblea, amministrazione, controllo) Exit (scioglimento, recesso)

I vari modelli di governance Tradizionale (sia s.p.a. che s.r.l.) tipico del nostro Paese e molto usato in Italia i soci nominano sia i Gestori che i Controllori Dualistico (sembra solo s.p.a.) derivazione tedesca e poco usato in Italia i soci nominano i Controllori e questi ultimi nominano i Gestori Monistico (s.p.a., in certi casi anche s.r.l.) derivazione anglossassone e quasi mai usato in Italia i soci nominano i Gestori e tra questi ultimi sono scelti anche i Controllori

Un forma di exit: il recesso E’ un diritto attribuito ai soci che consente loro di “uscire” dalla società (scioglimento del rapporto limitatamente a questi, non di tutto il contratto): Può dipendere dal verificarsi di certe condizioni (dette “cause di recesso”) o essere ad nutum Impone la liquidazione della partecipazione del socio Si distingue in: recesso legale Cause di recesso disciplinate dalla legge recesso convenzionale Cause di recesso disciplinate dallo statuto

Esempi di clausole statutarie Alcune clausole previste all’interno di uno statuto possono essere molto importanti per condizionare la vita della società e, in alcuni casi, anche per attrarre investitori: Clausole di prelazione Clausole di gradimento Clausole di covendita Clausole di trascinamento Clausole arbitrali

La società cooperativa E’ una società di capitali “particolare” Distinzioni principali con s.r.l. e s.p.a: Scopo mutualistico Capitale variabile Voto capitario Punto di riferimento: disciplina di s.p.a.

Seconda Parte Start Up Innovative

Introduzione Il D.l. 179/2012, due tipi di start up innovativa: start up innovativa “normale”; start up innovativa a vocazione sociale. Le società già costituite al 19 dicembre 2012 e in possesso dei requisiti elencati all’art. 25, comma 2, potevano essere considerate start up innovative se, entro 60 giorni dalla suddetta data, depositavano al registro delle imprese un dichiarazione del rappresentante legale che autocertificava il possesso dei requisiti.

Start up normale (1) Società di capitali, costituita anche cooperativa, di diritto italiano o Societas Europaea residente in Italia non quotata Costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi Ha sede principale in Italia Valore della produzione annua non superiore a 5 mil. Euro Non distribuisce e non ha distribuito utili Oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Non costituita in seguito a fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda

Start up normale (2) Possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti: Ammontare di spese in R&D è uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Forza lavoro totale (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo): Per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni, oppure, Per 2/3 da soggetti in possesso di laurea magistrale. È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori oppure una privative relativa a una nuova varietà vegetale oppure è titolare dei diritti relativi ad un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore

Start up a vocazione sociale Sono start up innovative a vocazione sociale quelle società in possesso dei requisiti elencati per le start up innovative “normali” che operano in via esclusiva nei settori indicati all’art. 2, comma 1, del D.lgs. 155/2006. Tra i settori ci sono, ad esempio, i seguenti: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio

Benefici di essere start up Benefici che operano su quattro versanti: Societario Fiscale Lavoristico Fallimentare …in questa sede analizzeremo solo quelli sul versante societario e vedremo alcuni dal punto di vista fiscale…

Deroghe diritto societario (1) Ridotta protezione del capitale sociale in caso di perdite: Oltre un terzo: 2446 (s.p.a.) e 2482-bis (s.r.l.) possibile posticipare riduzione capitale al termine del secondo esercizio successivo Sotto il minimo: 2447 (s.p.a.) e 2482-ter (s.r.l.) l’assemblea può deliberare di rinviare ripianamento della perdita alla chiusura dell’esercizio successivo

Deroghe diritto societario (2) Possibilità in s.r.l. di creare diverse “categorie di quote” e “quote senza voto”, con voto non proporzionale o limitato Possibilità che le quote di s.r.l. siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali Possibilità in s.r.l. di “acquistare proprie quote” in adempimento a piani di incentivazioni di amministratori, dipendenti e collaboratori

Vantaggi fiscali (1) per gli anni 2013, 2014 e 2015 detrazione del 19% all’IRPEF per le somme investite da persone fisiche (direttamente o tramite OICR che investano prevalentemente in start up innovative) nel capitale sociale di una o più start up, ma la somma investita non può superare, per ciascun periodo di imposta, l’importo di 500.000 euro deve essere mantenuta per almeno due anni, pena decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione dell’importo detratto in precedenza più interessi La detrazione aumenta al 25% se la start up innovativa oggetto dell’investimento è a vocazione sociale o opera nel settore energetico

Vantaggi fiscali (2) Per gli anni 2013, 2014 e 2015 deduzione del 20% all’IRES per per le somme investite da società (direttamente o tramite OICR o tramite società veicolo che investano prevalentemente in start up innovative) nel capitale sociale di una o più start up la somma investita non può superare, per ciascun periodo di imposta, l’importo di 1.800.000 euro deve essere mantenuta per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto in precedenza più gli interessi La deduzione aumenta al 27% se la start up innovativa oggetto dell’investimento è a vocazione sociale o opera nel settore energetico

Vantaggi fiscali (3) In più: esonero imposta di bollo e diritti di segreteria per registro imprese (art. 26, comma 8) esenzione, sia a fini fiscali che contributivi, di reddito imponibile per reddito da lavoro derivante da assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (art. 27, comma 1) credito di imposta per assunzione di personale (art. 27-bis)

Come ottenere i benefici Per fruire dei benefici del D.l. 179/2012, le start up innovative devono iscriversi alla sezione speciale istituita presso il registro delle imprese. Per l’iscrizione, la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 25, comma 2, è attestata con autocertificazione del legale rappresentante. L’iscrizione avviene automaticamente in seguito alla presentazione di una domanda contenente le informazioni elencate all’art. 25, comma 12. Queste informazioni sono sottoposte a un regime di pubblicità

Appendice

Crowdfunding In generale, con il termine “crowdfunding” si intende la raccolta di finanziamenti (funding) da un numero elevato di soggetti (crowd = folla). La necessità di raggiungere un numero elevato di soggetti fa sì che tali attività di raccolta avvengano tramite portali online (chiamati anche “piattaforme”), che fungono da canali di raccolta.

Avvertenze Si tratta di un fenomeno che sembra avere grandi potenzialità: la più evidente (e rilevante) è quella di costituire un canale di finanziamento alternativo a quelli tradizionali. Si tratta però anche di un fenomeno che riserva diverse criticità: È nuovo (la maggior parte dei portali italiani sono nati a partire dal 2011) e ancora piuttosto sconosciuto È molto vario e difficilmente inquadrabile in schemi predefiniti Molti tra gli stessi portali esistenti affermano di non riconoscersi nei modelli che tra poco vedremo e propongono definizioni alternative e autonome È in gran parte scarsamente regolamentato

Finanziamenti e Modelli I finanziamenti posso essere di tre tipi: a titolo di capitale di rischio, a titolo di capitale di “debito” (in senso atecnico), a fondo perduto. Il tipo di finanziamento determina il modello di crowdfunding: equity-based, reward-based, donation-based. Come accennato, esistono tuttavia molte varianti che possono combinare uno o più dei suddetti modelli (e.g. modelli misti reward-donation based)

Equity Based Definizione: remunerazione tramite quote di partecipazione alla società finanziata Precursori erano (o meglio, sono) un sorta di mediatori/promotori In altre parole, i precursori sono portali online che raccolgono e “segnalano” idee imprenditoriali a possibili investitori interessati quali venture capitalists e business angels (e.g. www.siamosoci.com) Il 26 giugno 2013 la Consob ha adottato un regolamento a cui oggi “possono” uniformarsi i portali che operano in Italia I portali “possono” uniformarsi… a meno che non decidano di continuare ad operare come semplici mediatori/promotori

Equity Based Regolamento Consob consente ai portali di operare come delle “mini borse valori” (anche per le start up costituite come s.r.l.). Alcuni tra i contenuti principali del regolamento: Disciplina principalmente rivolta ai gestori di portali Disposizioni rilevanti per le start up emittenti (artt. 16, 24 e 25) Sottoposizione a regime di pubblicità e comunicazioni relative all’offerta da fare al gestore (art. 16 e Allegato 3) Previsione nello statuto o atto costitutivo dell’emittente di clausole di recesso o covendita in caso di cambiamento del controllo (art. 24, comma 1, lett. a) Pubblicazione dei patti parasociali sul sito internet dell’emittente (art. 24, comma 1, lett. b) Sottoscrizione del 5% del capitale offerto sulla piattaforma da parte di investitori professionali/istituzionali (art. 24, comma 2) Costituzione di provvista necessaria al perfezionamento degli ordini (art. 25, comma 1) Diritto di revoca per invesitori non professionali in caso di fatti nuovi o errori (art. 25, comma 2) Una limitazione che appare rilevante: “mini borse valori” ma solo come mercato primario, non mercato secondario, e per corrispettivi inferiori a un minimo deciso dalla Consob (art. 100-ter TUF)

www.starsup.it Equity Based In data 18 ottobre 2013 la Consob ha iscritto nel proprio registro il primo portale italiano di equity crowdfunding; si tratta di: www.starsup.it

Reward Based Definizione: remunerazione tramite una “ricompensa” (reward, appunto) Che tipo di ricompensa? Può essere una ricompensa di valore simbolico (ad esempio nel caso di progetti di utilità sociale), in tal caso questa forma somiglia al modello donation based (e.g. www.boomstarter.com) Può essere una ricompensa consistente in una controprestazione che tramite il portale viene “acquistata in anticipo”, in tal caso a volte si definisce questa forma anche come “investment crowdfunding” (e.g. www.eppela.com) Altre funzioni: nel modello “take it all”, è utile anche per costituire, oltre a una possibile fonte di finanziamento, anche uno strumento per ricerche di mercato

Reward Based La maggior parte dei portali reward based sembra utilizzare il modello “take it all” (incluso uno dei più famosi al mondo: www.kickstarter.com) Funzionamento tipico: Preparazione e presentazione del progetto da parte dei promotori che vogliono ottenere finanziamenti Fissazione dell’ammontare di finanziamenti necessari per il sviluppare progetto (una sorta di “soglia minima”) e della scadenza per ottenerli Fissazione delle ricompense distinte a seconda della somma che per cui ogni finanziatore decide di impegnarsi Se il progetto raggiunge la soglia minima (o la supera) entro la scadenza, il portale addebita l’importo ai finanziatori e trasferisce le somme ai promotori del progetto Una volta ottenuto il finanziamento, l’obbligo di corrispondere la ricompensa grava sui promotori del progetto

Donation Based Definizione: non c’è remunerazione, i finanziamenti sono dati a fondo perduto L’incentivo alla donazione dipende dalla natura del progetto e dal soggetto che lo sviluppa: Si tratta di progetti o iniziative che nel linguaggio comune possono essere qualificabili come “buone cause” (non a caso, il nome di un portale italiano di donation based crowdfunding è proprio www.buonacausa.org) Si tratta di portali concepiti per finanziare progetti o iniziative generalmente sviluppate da enti no profit o da soggetti che si prefiggono il perseguimento di scopi sociali o culturali (tra cui sembra possibile annoverare anche le imprese sociali)

Altre varianti Peer to Peer o Social Lending Si tratta di forme di crowdfunding che sembrano accomunate dal fatto che favoriscono lo scambio di denaro tra privati senza l’intermediazione dei soggetti abilitati all’esercizio del credito (i.e. banche) Per questa ragione, pare che alcune di queste piattaforme inizialmente abbiano avuto problemi con la Banca d’Italia (caso www.smartika.it)

Elenco Portali Crowdfunding Il modo più semplice per trovare informazioni e un elenco dei portali è digitare su google: “analisi piattaforme crowdfunding italiane” Compaiono una serie di links da cui è possibile scaricare diverse versioni di una relazione elaborata da Daniela Castrataro e Ivana Pais, intitolata appunto “Analisi delle Piattaforme di Crowdfunding Italiane”. Questa relazione viene citata anche nel documento di consultazione redatto dalla Consob prima della emanazione del regolamento e fornisce molte indicazioni sulle piattaforme attive in Italia.

leonardo.giani@unifi.it *