Decreto ministeriale del 27/4/04: Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del d.p.r. 1124/65 Con il.

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Decreto ministeriale del 27/4/04: Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del d.p.r. 1124/65 Con il decreto del Ministero del lavoro 27 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2004, n. 134, è stato approvato, nel testo allegato al citato decreto di cui forma parte integrante, l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico 1124/65. Detto elenco sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile Questo articolo dispone l’obbligo per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, della denuncia delle malattie professionali, indicate nell’apposito elenco approvato con decreto ministeriale, all’Ispettorato del lavoro. Da tenere comunque presente che l’art. 10 del D.Lgs 38/2000 prevede la trasmissione della copia della denuncia di cui all’art. 139, c. 2, oltre che alla Azienda Sanitaria Locale (che dovrebbe sostituire l’Ispettorato del lavoro), anche alla sede dell’Istituto assicuratore competente per territorio. L’elenco di cui al decreto ministeriale del è costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U.; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo; Dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche. In ogni lista le malattie sono poi catalogate per grandi aggregazioni (in tutto 7), e cioè: Gruppo 1 – Malattie da agenti chimici Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici Gruppo 3 – Malattie da agenti biologici Gruppo 4 – Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci Gruppo 5 - Malattie della pelle Gruppo 6 – Tumori professionali Gruppo 7 – Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro

Contenuti del decreto 27/4/04 Il decreto amplia notevolmente il numero delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia. Si passa dalle precedenti 61 malattie a ben 230 ( di cui 82 nella lista I, 32 nella lista II e 16 nella lista III). Tra queste è interessante segnalare l’introduzione di : - patologie muscolo-scheletriche del rachide e dell’arto superiore (I lista); - sindrome del tunnel carpale (I lista); - movimentazione dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo : spondilodiscopatie del tratto lombare ed ernia discale lombare (I lista); - virus della epatite A, B e C: tra le novità del decreto (I lista); - malattie psichiche e psicosomatiche (disturbo dell’adattamento cronico e disturbo post-traumatico cronico da stress) derivanti da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro ( in altre parole il cosiddetto “mobbing”) (II lista); - tumori professionali: elenco davvero imponente previsto nelle 3 liste, nel quale i tumori del polmone da esposizione a fumo passivo (specificato) attività lavorative che espongono a fumo passivo – III lista) Riferimenti normativi dell’obbligo di referto/denuncia Enti destinatari Finalità Norma principale S.Pre.S.A.L. delle PREVENZIONE art. 139 D.P.R /65 A.S.L. PRIMARIA art. 10 D.Lgs 38/2000 I.N.A.I.L ASSICURATIVA art. 53 D.P.R. 1124/65 O DI art. 251 D.P.R. 1124/65 SEGNALAZIONE art. 10 D.Lgs 38/2000 AUTORITA’ GIUSTIZIA art. 365 Codice Penale GIUDIZIARIA PENALE art. 334 Codice procedura penale