L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO

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L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 Le novità per l’etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011 Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università di Padova Corso di studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti Sede di Vicenza Complesso Universitario di Vicenza Vicenza 26.9.2014

Ieri e Oggi D. Lgs 77/1993 Etichettatura nutrizionale degli alimenti D. Lgs 109/1992 Etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti Reg. 1169/2011/UE Testo unico per tutti gli Stati UE finalizzato a disciplinare etichettatura, presentazione, pubblicità e indicazioni nutrizionali

Art. 7 – Pratiche leali di informazione Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore. Il legislatore si pone nella posizione di chiedere all’impresa alimentare di adottare “pratiche leali”. Le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Potrebbe rivelarsi un intervento normativo ambizioso i cui risultati, in questo momento, non sono per nulla scontati.

Definizioni introdotte con il Reg. 1169/2011 Collettività Campo visivo Campo visivo principale Ingrediente primario

Indicazioni obbligatorie Denominazione dell’alimento (art. 17 + all. VI) Elenco ingredienti (QUID/ALLERGENI) (art. 18 + all. VII) Quantità netta (dir. 76/2011/CE) ed eventualmente “e” (DM 27.2.1979) (art. 23) Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza (art. 24 + all. X) Modalità conservazione e utilizzazione (art. 25) OSA responsabile della commercializzazione (art. 8) Luogo di origine o provenienza (ove previsto) (art. 26) Istruzioni per l’uso (art. 27) Titolo alcolometrico effettivo (bevande alcol > 1,2%) (art. 28) Dichiarazione nutrizionale (art. 29) Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (art. 21)

Art. 9 – Elenco delle indicazioni obbligatorie Non si fa menzione della sede di produzione o confezionamento del prodotto del lotto DIRETTIVA 2011/91/UE Reg. (CE) n. 178/2002

Art. 8 - Responsabilità L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. È tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti.

Prodotti non destinati al consumatore finale o alle collettività Art. 8.8 b2b OSA1 OSA2 L’OSA ha la responsabilità di fornire a un successivo operatore tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione dell’etichetta del prodotto (in coerenza con Reg. 178/2002)

Nota MiSE Gruppo di Lavoro «Etichettatura» Operatore responsabile (art. 8.1) è colui che ha la responsabilità delle informazioni sugli alimenti, NON tutte le responsabilità (Pacchetto igiene per la produzione) È l’OSA responsabile ai sensi dell’art. 8.1 a determinare nome e indirizzo indicati all’art. 9.1.h) e NON viceversa

Art. 8 - Responsabilità Qualora gli alimenti siano messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, la responsabilità della fornitura delle indicazioni obbligatorie prima dell’acquisto dell’alimento risiede sul proprietario del sito web che effettua vendite a distanza.

Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare Art. 9.1.h) Non c’è più menzione della sede dello stabilimento che può essere mantenuta come informazione volontaria purché non tolga spazio alle informazioni obbligatorie Per i prodotti di origine animale trasformati e non, l’indicazione dello stabilimento è riconducibile al bollo sanitario o al marchio di identificazione (Reg. 853/2004)

D. Lgs 109/92 Reg. 1169/2011 Denominazione di vendita Denominazione dell’alimento Afferisce al prodotto finito Prodotto finito Ingrediente Stato fisico/trattamento Decongelato (con situazioni in deroga) Trattato con radiazioni ionizzanti Ingrediente sostituito (simil product) Proteine aggiunte Acqua aggiunta (ove >5%) Alimenti ricomposti Reg. 1379/2013 pesca + acquacoltura Preparazioni di carne e prodotti della pesca Preparazioni di carne e prodotti preparati della pesca in fette, tranci, carcassa, filetto Carne ricomposta Pesce ricomposto

Integra il Reg. 1169/2011 art 36 paragrafo 3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE Integra il Reg. 1169/2011 art 36 paragrafo 3 Viene aggiunta la lettera d) Informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti Regolamento di esecuzione (UE) N. 828/2014 del 30.7.2014 Trasferisce le condizioni di utilizzo delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg. 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016, data di abrogazione del Reg. 41/2009.

Campo visivo Nello stesso campo visivo dovranno comparire: denominazione di vendita quantità netta titolo alcolometrico Non è più obbligatorio riportare il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nello stesso campo visivo

Presentazione delle indicazioni obbligatorie (leggibilità) L’efficacia dell’informazione dipende fra gli altri anche da: dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; dimensione minima del carattere pari a 1.2 mm per tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati, fanno eccezione gli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2 ove la grandezza minima si riduce a 0.9 mm Da evitare le pieghe delle confezioni e le zone difficilmente accessibili

Art. 44 - Alimenti non preimballati (preincarto) Solo le Indicazioni espresse all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) allergeni ……………… compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività ……….. non sono definite le modalità con cui comunicare gli “allergeni”

Art. 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. Corretta gestione delle indicazioni obbligatorie che devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo e sulle singole unità (data di scadenza, allergeni, ………….) Imballaggio multiplo, nel caso di b2b Viene meno l’esenzione dall’obbligo di indicare il TMC per: I gelati monodose Le bevande analcoliche, succhi e nettari di frutta e bevande alcolizzate in contenitori di capacità superiore ai 5L (collettività) In discussione la questione dei prodotti di confetteria a base di edulcoranti

Data di congelamento o primo congelamento (all. III punto 6 + all. X punto 3) Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati Congelato il gg/mm/aaaa oppure rinvio al punto dell’etichetta in cui figura Dubbi e questioni aperte Surgelato ……… come va indicato? Cosa si intende per primo congelamento? quello riferito alla materia prima o quello del prodotto finito?

Indicazioni nutrizionali Valori di riferimento vs Guideline Daily Amounts (Gda) Sono indicazioni facilmente comprensibili dal consumatore? I consumi di riferimento indicati hanno significato nettamente diverso se intesi per vitamine e minerali grasso, grasso saturo, zuccheri e sale Fra i consumi di riferimento non si fa menzione della FIBRA! Per gli alimenti sfusi? Il consumatore potrà utilizzare le informazioni nutrizionali che trova sul singolo alimento. Il corretto stile di vita, la dieta varia ed equilibrata, l’attività fisica, …. riferimento generico alla PORZIONE e alla UNITÀ DI CONSUMO!

Dichiarazione nutrizionale «Valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo Valore medio ottenuto: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Chi farà i controlli? Gestione dell’incertezza di misura Omogenea applicazione degli arrotondamenti Applicazione di tolleranze sul valore dichiarato

Indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza Origine (Or-Ior, nascere) Provenienza (Provenire) Finalità di questa indicazione Per alcuni alimenti già esiste per altri è in corso una valutazione di merito Estensione dell’obbligo per gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento (se ne fa solo una questione di quantità?) Provenienza e trasformazione sostanziale ……… questioni tecnologiche e giuridiche?

Origine - Definizioni UE Paese di origine definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

Luogo di provenienza Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il Paese d’origine

Paese d’origine o luogo di provenienza Art. 26, 2, a) L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento

Paese d’origine o luogo di provenienza Art. 26, 2, b) L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: Per carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 1337/2013 DELLA COMMISSIONE Indicazione del luogo di allevamento e macellazione Dibattito presso il Parlamento europeo circa l’indicazione in etichetta del luogo di nascita

Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per: alimenti non trasformati prodotti a base di un unico ingrediente ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento E’ stata avviata la consultazione con gli stakeholder degli Stati membri La Commissione ha trasmesso agli Stati membri un questionario a cui si doveva rispondere entro l’8 aprile 2014 La consultazione si chiuderà a giugno 2014, con una relazione della Commissione europea, elaborata congiuntamente dalla DGSANCO e dalla DGAGRI Il report verrà presentato dalla Commissione a dicembre 2014.

Food Waste

In materia di etichettatura posiamo tenere ben in vista il cartello APPLICAZIONE DAL 13/12/2014 In materia di etichettatura posiamo tenere ben in vista il cartello