I REGIMI FISCALI DEI PROFESSIONISTI

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I REGIMI FISCALI DEI PROFESSIONISTI Normativa e adempimenti Viterbo UNITUS 2010 Prof.Bruno CIRICA

DISCIPLINA FISCALE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Normativa: art.53 e 54 del TUIR (DPR 917/86) Art.53 : redditi di lavoro autonomo:”quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”. Lavoro autonomo: Attività Professionale o artistica (con P.IVA), Prestazioni occasionali Associazione in partecipazione.

REGIMI CONTABILI Normativa: DPR 600/73 e DPR 695/1996 Regimi: (Ordinario, Contabilità Semplificata,Dei Minimi, Nuove iniziative) Ordinario: (contabilità ordinaria) Registri IVA (fatture emesse-acquisti) Registro incassi e pagamenti Registro beni ammortizzabili

Regime Contabilità Semplificata: REGIMI CONTABILI Regime Contabilità Semplificata: è il regime “naturale dei professionisti” (art.3 e 4 DPR 695/96); prescinde dal volume di affari Prevede due modalità alternative di registrazione delle operazioni: 1° alternativa: (Registri separati IVA e Imposte Dirette) Registri IVA acquisti e Fatture emesse; Registro cronologico incassi/pagamenti) oltre a scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro 2° alternativa: Registri unificati a i fini Iva (acquisti e fatture emesse) e Imposte Dirette

Regime dei minimi (L.n.244/2007) REGIMI CONTABILI Regime dei minimi (L.n.244/2007) I contribuenti pagano solo una imposta sostitutiva del 20% su l reddito in alternativa a IRPEF, IVA,IRAP Reddito calcolato con il principio di cassa (come gli altri Professionisti) Contributi Previdenziali deducibili dal reddito Esonerati da studi di settore, da adempimenti IVA, da tenuta dei registri, da dichiarazioni e comunicazioni. Si devono emettere fatture numerandole e conservandole senza addebito dell’IVA; l’IVA sugli acquisti costituisce costo deducibile dal reddito

Regime dei minimi Chi può accedere ?: REGIMI CONTABILI Regime dei minimi Chi può accedere ?: Anno solare precedente ricavi o compensi max € 30.000 Triennio precedente:acquisti beni strumentali max € 15.000 Chi non può accedere ? - limiti precedenti superati - Spese per lavoro dipendente o collaboratori - Partecipazione a Società di persone, associazioni professionali, Società a RL a ristretta base proprietaria. - Professionisti non residenti

Regime agevolato per nuove iniziative, REGIMI CONTABILI Regime agevolato per nuove iniziative, ( art.13 della L. 388/2000) (Regime contabile sostitutivo detto“Forfetino”): Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni nemmeno in forma associata La nuova attività deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi La nuova attività non deve esser al prosecuzione di una attività svolta in precedenza sia autonoma che dipendente Il contribuente è esonerato da obblighi contabili e dalla tenuta dei registri, con l’unica eccezione di quelli relativi al personale dipendente, se esiste Il reddito sconta l’aliquota fissa IRPEF del 10%, che non esclude però IVA ed IRAP (se dovuta) Il contribuente deve: conservare i documenti emessi e ricevuti, fatturare i compensi caricando l’IVA, presentare dichiarazioni annuali IVA, IRPEF, IRAP, versare le relative imposte

ESERCIZIO IN COMUNE ATTIVITA’PROFESSIONALE ASPETTI GENERALI: Sono attivabili tre tipi di “società” Studio Associato: attività svolta esclusivamente nello studio oppure solo una parte (hanno anche una attività individuale); lo studio associato dovrà emettere fattura al singolo professionista per il rimborso delle spese relative ai beni e servizi i cui contratti sono intestati allo studio associato. Società di Mezzi: di persone (SNC o SAS) o di capitali con lo scopo di fornire ai professionisti i beni e servizi necessari (segretaria, telefono, beni strumentali, locazioni, ecc. Nuove Società : La Legge n.1815/39 vietava la professione in forma associata . Legge Bersani (Art.2, c.1) ha abrogato questo divieto fermo restando che l’oggetto sociale deve essere esclusivo, che il professionista può partecipare ad una sola società/associazione, la responsabilità su un “lavoro” è personale del professionista che lo ha eseguito

ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’PROFESSIONALE Divisione delle spese comuni: Spese comuni: uno studio viene utilizzato congiuntamente da più professionisti, senza vincolo associativo; non occorre attivare alcun vincolo societario ma è necessario regolare i rapporti interni tra professionisti per dividere la spese. Contratti stipulati individualmente: uno dei professionisti stipula i contratti a suo nome (luce, gas, affitto, ecc.) ed emette fattura agli altri pro/quota pattuita per il rimborso. Cointestazione di contratti: ogni singolo professionista è cointestario del contratto dei servizi e non è quindi necessaria alcuna fatturazione interna tra i professionisti; ogni professionista deduce la propria quota di IVA e deduce ai fini IRPEF la propria quota di spesa.

ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’PROFESSIONALE Società di mezzi tra Professionisti Hanno lo scopo di acquisire beni strumentali, di sostenere le spese di funzionamento, di assumere dipendenti, di utilizzare servizi esterni La giurisprudenza più recente ha ritenuto ammissibili le cosiddette “società di mezzi o di servizi” e le “società interne” (non rilevano nei rapporti esterni cliente/professionista) finalizzate a gestire mobili, immobili, personale, servizi o rapporti interni tra i partecipanti. L’oggetto di queste società si concretizza nella gestione di mezzi e servizi e non ha nulla a vedere con l’attività professionale. La forma di queste società può essere quella di società di capitali o di società di persone. Può anche adottare lo statuto di Cooperativa. Le strutture e i mezzi sono di proprietà della società e vengono messi a disposizione dei professionisti stipulando (con il singolo professionista, con lo studio associato o con la società di professionisti) un contratto di affitto

ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE Società di Ingegneria. Sono quelle previste dall’art.90 del DLgs n.163/2006 che ha recepito l’art.17 della L. n.109/1994 (Legge Merloni) Per costituirle occorrono due presupposti Presupposto oggettivo: avere nell’oggetto sociale attività professionale (studi di fattibilità, ricerche,consulenze, progettazioni, direzione lavori, studi d’impatto ambientale, ecc.) Presupposto soggettivo: costituzione di società in forma di capitali (SRL, SPA, Accomandita per Azioni, Società Cooperativa): La Soc.Coop. di Ingegneria non necessita che tutti i soci siano professionisti iscritti negli albi, ma questo requisito è vincolante nelle altre società. Regime fiscale: producono non reddito professionale ma reddito d’impresa e pagano quindi l’IRES

IVA Avviso di Parcella (o di Notula): Fatturazione: Deve avere elementi distintivi rispetto alla Fattura Aggiungere sempre:”il presente documento non costituisce fattura che sarà emessa all’atto del pagamento ex art.6 DPR 633/1972 Fatturazione: Elementi distintivi della Fattura (generalità professionista, Data, Numero, P.IVA, Dati del Cliente; Descrizione servizio, Corrispettivo,Aliquota IVA ) Termine per l’emissione: all’atto del pagamento; può anche essere emessa prima ma nella liquidazione ma deve poi essere pagata l’IVA anche se non riscossa Non soggetti ad IVA: Spese documentate anticipate per il cliente (bolli, imposte, ecc.) ; Prestazioni sanitarie Adempimenti IVA: Inizio attività, Comunicazione Annuale, Liquidazioni Detrazione IVA: Spese ricevute in fattura, Cellulari, Veicoli, Scheda carburanti

IMPOSTE DIRETTE Principio di cassa: acquisti e compensi diventano deducibili o imponibili dal punto di vista fiscale quando sono stati pagati a differenza del reddito d’impresa (principio di competenza); occorre la documentazione; sono esclusi dal principio di cassa gli ammortamenti, i leasing, altri. Dichiarazione: Professionista singolo: Quadro RE sez.1 del Mod. di Dichiarazione Studio Associato: Il reddito dello studio viene imputato ai soci secondo le quote ; lo Studio presenta Dichiarazione compilando il Quadro RC; i soci presentano la propria dichiarazione compilando il Quadro RH Ritenute di acconto:certificazioni sostituti d’imposti Componenti Positivi Componenti Negativi

Piccoli Professionisti: sono esclusi IRAP Generalità: dal 2008 è un tributo regionale e quindi non si dichiara più con il Mod.UNICO; dal 2008 l’aliquota passa dal 4,25% al 3,90% Presupposto: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata Valore della Produzione:principio di cassa; compensi percepiti meno costi; non sono deducibili i costi del personale e gli interessi passivi; Piccoli Professionisti: sono esclusi Professionisti Iscritti all’Albo: sono esclusi quando manca il requisito della autonoma organizzazione