CONCORDATO CAUZIONI E CREDITO Senago, 16/03/2011

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CONCORDATO CAUZIONI E CREDITO Senago, 16/03/2011 Sinistro Por 2000-2006 Senago, 16/03/2011

FATA, dedicata agli agricoltori * * Immagini tratte da Obiettivo Agricoltura, premio fotografico internazionale organizzato da Fata Assicurazioni sul mondo agricolo in tutte le sue espressioni

Ambito e normativa di riferimento Le zone rurali occupano il 90% del territorio dell'UE allargata ed i regolamenti forniscono la possibilità di ricorso ai finanziamenti dello sviluppo rurale per promuovere la crescita e creare posti di lavoro nelle aree indicate. Fata assicura principalmente gli aiuti previsti in due regolamenti: 1) Reg. (CE) 1257/99 mis. A e B Anticipi nell’ambito del piano di sviluppo rurale ed insediamento dei giovani in agricoltura; 2) Reg. (CE) 1493/99 Fideiussione per erogazioni di aiuti anticipati per la ristrutturazione, riconversione di vigneti ovvero loro espianto e reimpianto;

Fata Assicurazione Danni Reg. (CEE) 2220/85 e successive modificazioni. Un caso concreto: sinistro Por 2000 - 06 SOGGETTI Contraente Beneficiario Fata Assicurazione Danni Ente preposto alla concessione ed erogazione del contributo Ditta individuale o impresa destinataria delle agevolazioni concesse dalla CE nella Misura ammessa a finanziamento Misura 4.8 per l’ammodernamento strutturale delle aziende agricole del Reg. (CE) 1257/99 Ente Provinciale

Caratteristiche oggettive Importo Garantito variabile % € 80.000,00 variabile rispetto al progetto approvato 18 mesi Durata Racc. A.R. contenente: Indicazione dei motivi di decadenza dal contributo; Allegato decreto di revoca richiesta scritta Modalità di escussione art. 1944 c.c. rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1957 c.c. senza espressa rinuncia Diritto di rilievo art. 1953 c.c. autonomia contrattuale Peculiarità

Premessa in fatto Decorrenza della Garanzia Dal 3/1/2005 al 03/07/2006 Escussione Ricevuta in data 11/1/2007 6 mesi e 8 gg. Archivio della posizione in data 12/1/2007 Fata respingeva il sinistro per decorrenza del termine previsto dall’art. 1957 c.c. non derogato Decreto Ingiuntivo in data 5/7/2010 veniva notificato a Fata Decreto Ingiuntivo avverso il quale presentavamo opposizione 3 anni e mezzo

In diritto: qualificazione giuridica Natura giuridica del contratto Art. 2 CGA la società si impegna ad effettuare il rimborso a prima richiesta scritta formulata con indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dell’amministrazione nell’allegato decreto di revoca Dottrina e giurisprudenza (Cass. SS.UU. 3947/10) 1. Allegazione del decreto di revoca Fideiussione tipica Contratto autonomo di garanzia c.d. polizze a prima richiesta documentata

Effetti: obblighi del garante e prescrizione la produzione della documentazione richiesta è condizione necessaria per l’esercizio del diritto in capo al creditore che non può esimersi dall’onere neanche in presenza di clausola a prima richiesta con la conseguenza di spostare il computo dei 15 gg. per l’adempimento degli obblighi del garante alla data di ricezione della richiesta di escussione che assolva la condizione apposta E’ condizione produttiva di effetti ancorché non supportata dal decreto di revoca 2. Indicazione dell’inadempienza Interruzione della prescrizione art. 2952 c.c.

Effetti: decadenza Decadenza art. 1957 c.c. 1 co Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’eccezione di decadenza in questione sia spendibile dal fideiussore a prescindere dalla natura automatica dell’impegno assunto, rivolgendo direttamente al fideiussore la richiesta di adempimento. (Cass. 21/5/2008 n. 3078 - Cass. 17/7/2009 n. 16807) La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta a distanza di 3 anni e mezzo dalla prima richiesta

Decadenza ed eccezioni della Provincia Decadenza art. 1957 c.c. 2 e 3 co. La Provincia, inoltre, alla luce di alcune pronunce della Suprema Corte (per tutte Cass. sez. III 28/2/2007 n. 4661) e della giurisprudenza di merito, contesta la validità del termine di efficacia del contratto che non può coincidere, a pena di nullità del termine stesso, con la scadenza fissata nel decreto di concessione per la realizzazione del progetto perché così facendo si renderebbe eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto per il creditore La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi

sospensione temporanea dell’efficacia esecutiva del decreto Conclusioni La Provincia chiedeva ed otteneva Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Fata ha proposto opposizione sulla base delle motivazioni precedente esposte ottenendo un parziale successo sospensione temporanea dell’efficacia esecutiva del decreto

Spunti di riflessione 2. esiste un orientamento che va progressivamente consolidandosi (per tutte Cass. 7/7/2009 n. 15904) che estende l’applicazione delle regole che disciplinano il rapporto di assicurazione ed in particolare l’art. 2952 c.c. 1 co. in materia di prescrizione breve, ai contratti di assicurazione fideiussoria nei quali la funzione di garanzia del credito sia prevalente rispetto a quella assicurativa ed il richiamo alle norme che regolano il contratto di assicurazione sia chiaro nelle intenzioni concrete delle parti e da una lettura combinata delle CGA, così derogando alla norma dell’art. 2946 c.c. riguardo la prescrizione ordinaria decennale 1. sent. SS.UU. della Cass. 9.9.2010 n. 19246 in materia di opposizione a decreto Ingiuntivo ed overruling. E’ il primo procedimento in cui Fata si è costituita entro il nuovo termine dimezzato di 5 gg. dalla notifica dell’atto di opposizione. La Provincia ha sollevato l’eccezione in merito al computo del dies a quo, ma per il momento il giudice non ha ritenuto di dover dichiarare l’inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell’atto di notificato.

Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1957 c.c. Scadenza dell'obbligazione principale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore

Art. 1957 c.c. Scadenza dell'obbligazione principale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore

Art. 1953 c.c. Rilievo del fideiussore Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: quando è convenuto in giudizio per il pagamento; quando il debitore è divenuto insolvente; quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.