L’attività di impresa può essere svolta: 16. L’impresa individuale e l’impresa collettiva L’attività di impresa può essere svolta: da una sola persona fisica IMPRESA INDIVIDUALE IMPRESA COLLETTIVA: Società lucrative Società cooperative Associazioni o fondazioni da più persone fisiche o giuridiche riunite
ASSOCIAZIONE O FONDAZIONE SOCIETA’ LUCRATIVA Lo scopo è di ripartire gli utili tra i partecipanti. La quasi totalità delle iniziative economiche di maggiore spessore fanno capo ad una società lucrativa. SOCIETA’ COOPERATIVA lo scopo perseguito è di carattere mutualistico, essendo la finalità quella di creare per i partecipanti migliori occasioni di lavoro o di rapporti contrattuali ASSOCIAZIONE O FONDAZIONE lo scopo perseguito è di carattere ideale o altruistico. Il profitto derivante dall’attività d’impresa esercitata non è destinato ad essere diviso tra gli associati (come nelle società) ma a finanziare i costi di esistenza dell’ente o delle altre attività di tipo culturale o benefico. E’ possibile il passaggio dall’una all’altra delle varie ipotesi di impresa collettiva, così come dall’ipotesi di impresa collettiva a quella di impresa individuale e viceversa, sia pure con alcuni limiti.
Con riguardo al diritto commerciale occorre distinguere tra: Regole dell’impresa Regole dell’ente collettivo Riguardano la disciplina della impresa esercitata e sono identiche sia che si tratti di una impresa individuale e sia che si tratti di una impresa collettiva. Riguardano la struttura ed il funzionamento dell’ente e variano in relazione al tipo (società, associazione, ecc).
L’esercizio collettivo dell’impresa è frutto di un atto volontario, posto in essere dai partecipanti (contratto di società, contratto di associazione, atto di fondazione). Esse si contrappongono, perciò, all’ipotesi della comunione di impresa Si ha comunione di impresa quando per diritto ereditario, più soggetti subentrano nell’esercizio di una impresa: in tal caso, la cotitolarietà dell’impresa è il frutto non di una scelta volontaria dei cotitolari, ma del diritto successorio