1 I L CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto Favalli Associazione Industriale Bresciana
La nuova disciplina del contratto a termine 2 L’art. 1 d.lgs. 368/2001, già recentemente riformato dalla legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha subito una nuova e importante novella a seguito del d.l. 34/2014 ( c.d. Decreto Poletti) conv. in legge 78/2014 Il Ministero del Lavoro, con circ. n. 18/2014, è intervenuto a fornire chiarimenti su tale nuova normativa
PRINCIPALE NOVITA’ Il contratto ACAUSALE, che nel testo novellato dalla riforma Fornero costituiva un’eccezione (solo il primo contratto di lavoro a tempo determinato, per soli 12 mesi) diviene la REGOLA. I limiti alla apposizione del termine non sono più legati alle «ragioni giustificative», ma sono esclusivamente LIMITI QUANTITATIVI (in termini di a) DURATA e b) PERCENTUALI DELL’ORGANICO COMPLESSIVO (come vedremo, in alcuni casi è ancora opportuno far riferimento alle ragioni di apposizione del termine, ad esempio per i contratti stagionali e sostitutivi, per poter superare i limiti percentuali)
LIMITI QUANTITATIVI 4 1) DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: 36 MESI Art. 1 d.lgs. 368/2001 (testo vigente): E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato…»
LIMITI QUANTITATIVI 5 2) PROROGHE: MASSIMO 5 NUMERO COMPLESSIVO (indipendentemente dal numero dei rinnovi) PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI (La circ. 18/2014 specifica: «viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere contabilizzate»).
LIMITI QUANTITATIVI 6 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7, IL NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO… NON PUO’ ECCEDERE IL LIMITE DEL 20% DEL NUMERO DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI ASSUNZIONE
LIMITI QUANTITATIVI 7 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE «FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7» SONO ESENTI DA LIMITI PERCENTUALI: Contratti stipulati nella «fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai CCNL» Contratti per ragioni sostitutive Contratti stagionali Contratti stipulati per specifici spettacoli / programmi radiofonici / televisivi Contratti stipulati con lavoratori con età superiore a 55 anni Contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.l. 179/2012 (start up innovative)
LIMITI QUANTITATIVI 8 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA «L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 1 comma 1 è AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO STIPULATI DAI SINDACATI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVI» Circ. 18/2014: le parti sociali possono a) derogare (in aumento o in diminuzione) al limite percentuale del 20%, b) derogare ai criteri di computo delle percentuali (es. calcolo della percentuale non sull’organico al 1° gennaio ma sulla media dei lavoratori occupati in un determinato arco temporale
LIMITI QUANTITATIVI 9 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ACCORDO FEDERMECCANICA - ASSISTAL – FIM – UILM DEL 25/9/2014:
LIMITI QUANTITATIVI 10 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ART. 2 BIS, COMMA 2, D.L. 34/2014: «In sede di prima applicazione del limite percentuale conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro»
INTERVALLO IN CASO DI RINNOVI 11 A)10 GIORNI (in caso di primo contratto di durata inferiore a 6 mesi) B) 20 GIORNI (in caso di primo contratto di durata superiore a 6 mesi)
DISCIPLINA SANZIONATORIA 12 SANZIONI AMMINISTRATIVE in vigore dal 20 maggio 2014: 20% della retribuzione del lavoratore assunto in eccesso per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, elevata al 50% se gli assunti illegittimamente sono più di uno (circ. 18/2014 specifica che vale anche per superamento tetti stabiliti dalla contrattazione collettiva). Nel computo non rientrano eventuali periodi di astensione dal lavoro (malattia, maternità, infortunio…). Circ. 18/2014: E’ sempre possibile usufruire della riduzione ex art. 16 l. 689/1981 (pagamento di un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione, in caso di pagamento entro 60 giorni)
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