Il rapporto obbligatorio: nozione

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Il rapporto obbligatorio: nozione Rapporto giuridico che lega il titolare di un diritto soggettivo ad uno o più soggetti determinati tenuti ad effettuare una certa prestazione a carattere patrimoniale Il diritto soggettivo che nasce dal rapporto obbligatorio è un diritto relativo

Fonti art. 1173 – contratto (art. 1321 e ss.) – fatto illecito (2043 ss.); – altri atti o fatti previsti dall’ordinamento giuridico (es. arricchimento senza causa: 2041)

Caratteristiche della prestazione art. 1174 Carattere patrimoniale E’ suscettibile di valutazione economica Risponde ad un interesse del creditore La valutazione economica può derivare anche dalla natura della controprestazione L’intesse può essere anche non patrimoniale

Il contenuto del rapporto obbligatorio Il contenuto risulta dal titolo, cioè dalla fonte (art. 1173). Vi è però una clausola generale che si applica a tutti i rapporti obbligatori: il debitore è tenuto a comportarsi secondo correttezza: art. 1175.

Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato Obbligazione Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato Risultato Mezzi Il contenuto della prestazione è definito indicando la condotta che il debitore deve tenere Il contenuto della prestazione è definito indicando il risultato che il debitore deve conseguire

Le modalità di adempimento natura della prestazione accordo (titolo) circostanze usi criteri legali

I criteri legali per la determinazione del luogo di adempimento - cosa certa e determinata: luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta - denaro domicilio del creditore - altre ipotesi domicilio del debitore

Segue: il tempo dell’adempimento art. 1183 regola generale: la prestazione deve essere eseguita immediatamente Segue: il tempo dell’adempimento eccezioni usi; natura; modalità della prestazione - termine determinato dalle parti Il pagamento prima della scadenza (art. 1185, 2° comma; art. 2041) A favore del debitore A favore del creditore Il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza La decadenza dal termine (art. 1186) Il debitore non può pretendere di adempiere prima della scadenza

Le modalità di estinzione diverse dall’adempimento La novazione art. 1230 oggetto - Aliquid novi titolo - Animus novandi La novazione deve essere distinta dalla datio in solutum (prestazione in luogo dell’adempimento) art. 1197

Impossibilità sopravvenuta art. 1256 La remissione art. 1236 segue La compensazione art. 1241 legale Debiti reciproci omogenei liquidi ed esigibili giudiziale volontaria La confusione art. 1253 Impossibilità sopravvenuta art. 1256

L’inadempimento: la responsabilità contrattuale Responsabilità che deriva dall’inadempimento di una obbligazione Da non confondere con la Responsabilità extracontrattuale: responsabilità da fatto illecito: art. 2043 c.c.

Presupposti Il debitore risponde dell’inadempimento a art. 1218 Il debitore risponde dell’inadempimento a meno che non provi – L’impossibilità della prestazione – La casusa a lui non imputabile dell’impossibilità

Il parametro della diligenza Impossibilità irrilevanza dell’impossibilità soggettiva non necessità di una impossibilità assoluta Oggettiva Relativa Il parametro della diligenza di cui all’art. 1176

La determinazione del danno risarcibile art. 1223 Conseguenze dell’inadempimento Sono risarcibili i danni legati all’inadempimento da un nesso di causalità Danno emergente Lucro cessante Teoria della differenza

La determinazione del danno risarcibile art. 1223 - Conseguenze dell’inadempimento - Immediate e dirette Non tutte le conseguenze sono risarcibili ma solo quelle normali a fronte dell’inadempimento

La determinazione del danno risarcibile art. 1223 Conseguenze Immediate e dirette Non è risarcibile Il danno Imprevedibile art. 1225 Il danno Evitabile Art. 1227, 2° c.

Il concorso del creditore determinazione 4 Il concorso del creditore (art. 1227, 1° comma) Diminuzione del risarcimento proporzionale alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze

Il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie Nozione: Obbligazioni che hanno per oggetto una determinata quantità di denaro (art. 1277) L’ammontare del debito non dipende dal potere d’acquisto Disciplina Il divieto di anatocismo Il principio nominalistico (art. 1277) Gli interessi corrispettivi (art. 1282) L’art. 120 del TUB Interessi dovuti su somme di denaro liquide ed esigibili La misura degli interessi e il saggio legale art. 1284

Il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie 2 art. 1224 Interessi moratori Presunzione (iuris et de iure) che il danno sia almeno pari agli interessi legali o agli interessi dovuti prima dell’inadempimento La possibilità di provare il maggior danno Il problema del danno da svalutazione monetaria

La mora del debitore art. 1219 Presupposti mora per intimazione mora automatica L’ipotesi delle obbligazioni pecuniarie art. 1182, 3° c - fatto illecito - dichiarazione del debitore di non voler adempiere - obbligazioni da eseguirsi presso il domicilio del creditore dopo la scadenza del termine comunque la mora non si verifica se vi è stata un’offerta (anche non formale) della prestazione (art. 1220)

Effetti della mora del debitore obbligo di risarcire il danno da ritardo passaggio del rischio (art. 1221)

La mora del creditore Presupposti rifiuto di ricevere la prestazione da parte del creditore o difetto di collaborazione (art. 1206) assenza di un motivo legittimo del rifiuto (art. 1206) offerta formale (art. 1208 e 1209) cose da consegnare al domicilio del creditore offerta reale offerta per intimazione cose da consegnare in un luogo diverso e consegna di immobili comunque l’offerta deve essere effettuata tramite un pubblico ufficiale

Gli effetti della mora del creditore art. 1207 Obbligo di risarcire il danno Passaggio del rischio Raccordo con gli artt. 1218 e 1463 Non sono più dovuti i frutti Raccordo con l’art. 1148 Non sono più dovuti gli interessi

Il deposito Presupposti (art. 1210 e 1212) Rifiuto dell’offerta formale La possibilità di un deposito sulla base di una offerta non formale: produzione degli effetti della mora dal giorno del deposito (art. 1214) Per gli immobili il deposito è sostituito dalla nomina di un sequestratario Intimazione (art. 1212, n.1) Consegna in un luogo indicato dalla legge o dal giudice Verbale di deposito redatto da un pubblico ufficiale (art. 1312, n.3)

Liberazione del debitore Effetti del deposito Liberazione del debitore art. 1210, 2° comma

Modificazioni soggettive: cessione del credito art. 1260 c.c. Il momento perfezionativo della cessione La cessione si perfeziona nel momento dell’accordo fra cedente e cessionario. Il debitore ceduto subisce la cessione. - al ceduto -all’acquirente del medesimo credito - ai creditori La notifica al debitore ceduto Opponibilità della cessione La distinzione fra cessione pro soluto e cessione pro solvendo Il caso della cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198) La garanzia per l’esistenza del credito

Modificazioni dal lato passivo Il rilievo del consenso del creditore DELEGAZIONE Contratto trilaterale fra debitore (delegante), creditore (delegatario) e terzo (delegato)

I diversi tipi di delegazione Il rapporto con il debito solidale Cumulativa L’insolvenza del nuovo debitore (art. 1274) Liberatoria A pagare L’esempio costituito dall’assegno bancario A promettere Pura Titolata

Il regime delle eccezioni nella delegazione I rapporti sottostanti alla delegazione Il regime delle eccezioni nella delegazione Delegato Provvista Finale Delegante Delegatario Valuta

Espromissione e accollo ESPROMISSIONE (art. 1272) Espromissione e accollo Rapporto fra terzo e creditore Debito solidale Cumulativa Liberatoria L’applicabilità dell’art. 1274 ACCOLLO (art. 1273 Rapporto fra debitore e terzo Lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411) Interno L’applicabilità dell’art. 1274 Esterno Liberatorio Debito solidale Cumulativo