Corso Alessandro Larocca

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Corso Alessandro Larocca Edizione 2014/2015 «Bilancio d’esercizio e classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi»

Indice Il Bilancio d’esercizio : finalità e postulati Composizione e schemi di bilancio : Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa (cenni) Rendiconto finanziario (cenni) Classificazione nel C/E dei costi e ricavi : Esercitazione pratica

“La piramide” PRINCIPI CONTABILI Criteri di valutazione Finalità Primaria (art. 2423 c.c., comma 2) Principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) Criteri di valutazione (art. 2426 c.c.) PRINCIPI CONTABILI

Clausola generale (art. 2423 c.c. comma 2) Contiene le linee guida per la redazione del bilancio: CHIAREZZA : le informazioni contenute nel bilancio devono risultare comprensibili ai destinatari forniti di media cultura contabile RAPPRESENTAZIONE VERITIERA e CORRETTA : le poste di bilancio devono essere iscritte in modo attendibile e veritiero ed in accordo alle prescrizioni legali, ai principi contabili, ai criteri di ragionevolezza

Principi generali di redazione del Bilancio (art. 2423 bis) Prospettiva di continuazione dell’attività Prudenza Funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato (prevalenza sostanza sulla forma) Competenza economica Valutazione separata degli elementi eterogenei Costanza nel tempo dei criteri valutativi

Impresa in funzionamento Il bilancio di esercizio deve essere redatto «nella prospettiva della continuazione dell’attività», cioè nell’ottica dell’impresa in condizioni di funzionamento. Da questo discende il PRINCIPIO DEL COSTO come criterio base delle valutazioni e come valore di funzionamento. I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. Logica garantista che tende a tutelare gli interessi dei terzi creditori ed in generale di tutti gli «Stakeholder» (soci, dipendenti, Erario, Banche, Fornitori, Clienti, etc.) Prudenza

Prevalenza sostanza su forma Costanza dei criteri di valutazione Principio per il quale si tiene presente, oltre alla forma giuridica, anche l’effetto economico di un’operazione («…tenendo conto della funzione economica dell’elemento…»). Non si parla solo di valutazione ma anche e soprattutto di contabilizzazione delle operazioni (es. locazione finanziaria, pronti conto termine, etc.) I criteri di valutazione devono essere applicati nel tempo con continuità (costanza), condizione essenziale questa per la comparabilità dei bilanci Il cambiamento dei criteri di valutazione deve effettuarsi solo in casi eccezionali e la motivazione nonché l’effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati. Costanza dei criteri di valutazione

Competenza economica L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio di riferimento e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. In sintesi: I ricavi sono di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio (1) Ai ricavi di un esercizio devono essere contrapposti i costi necessari per il loro conseguimento Nel caso in cui i costi non siano correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano (vedi anche art. 109 Tuir) Beni: quando si è verificato il passaggio del titolo di proprietà (solitamente per i beni mobili alla data di spedizione o di consegna, secondo le modalità dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale; per i beni immobili alla data di stipula del contratto di compravendita. Servizi: quando sono stati resi, cioè le prestazioni completate.

Indice Il Bilancio d’esercizio : finalità e postulati Composizione e schemi di bilancio : Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa (cenni) Rendiconto finanziario (cenni) Classificazione nel C/E dei costi e ricavi : Esercitazione pratica

Stato Patrimoniale – 2424 C.C. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo.

Criterio della «Natura delle fonti di finanziamento» ATTIVO PASSIVO 4 classi (al netto delle rettifiche di valore) Criterio della «Destinazione dell’attività nella gestione ordinaria» Attività di investimento : immobilizzazioni (art. 2424-bis, comma 1, “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.) Attività di esercizio : attivo circolante 5 classi Criterio della «Natura delle fonti di finanziamento» Scopo principale è quello di dividere i mezzi propri dai mezzi di terzi CONTI D’ORDINE Art. 2424, comma 3, rappresentano annotazioni di memoria a corredo dello stato patrimoniale, non costituiscono attività e passività in senso proprio.

INFORMATIVA FINANZIARIA L’informazione finanziaria si desume dalla distinzione tra attività e passività a breve ed attività immobilizzate e passività a M/L termine Le attività a breve includono quelle che si prevede verranno trasformate in numerario entro un anno dalla chiusura dell’esercizio, le passività a breve sono quelle che si prevede verranno estinte entro il medesimo periodo. Le rimanenze di magazzino si considerano come attività a breve Per i crediti lo schema impone di indicare, tra le immobilizzazioni finanziarie, i crediti di origine finanziaria i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo e, nell’attivo circolante, i crediti di origine commerciale i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo.

Indice Il Bilancio d’esercizio : finalità e postulati Composizione e schemi di bilancio : Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa (cenni) Rendiconto finanziario (cenni) Classificazione nel C/E dei costi e ricavi : Esercitazione pratica

Conto Economico – 2425 C.C. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio La forma espositiva del conto economico è di tipo scalare e con una classificazione dei costi per natura («si considera la causa economica dell’evento che ha prodotto il costo») Suddiviso in 5 classi. Le classi A e B si riferiscono alle gestioni di natura caratteristica e accessoria. Le classi C e D si riferiscono alla gestione di natura finanziaria. La classe E si riferisce alla gestione di natura straordinaria.

Attività caratteristica Attività ORDINARIA Attività caratteristica Insieme delle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione Insieme delle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. Esempi: canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale, le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi, royalties da brevetti, marchi, diritti di autore, etc. Include sia i “proventi e oneri finanziari” sia le “rettifiche di valore di attività finanziarie”, evidenziate separatamente nello schema ex articolo 2425 codice civile. Attività accessoria Attività finanziaria

Attività STRAORDINARIA L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società. La straordinarietà dell’evento o dell’operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società (ad esempio, il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce un evento straordinario per una impresa industriale, mentre non è tale per un’impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti sono di estrema rilevanza per la stessa impresa assicuratrice). Non sono invece considerati straordinari: scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa; utili o perdite derivanti da variazioni di cambi; perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore); definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti, all’ordinaria gestione della società.

Conto Economico a costo del venduto e ricavi Altri modelli di riclassificazione Conto Economico a costo del venduto e ricavi Classificazione dei costi per «DESTINAZIONE» Evidenzia l’utile lordo sulle vendite ovvero la differenza tra i ricavi tipici e costo del venduto (costi diretti)

Conto Economico a margine di contribuzione Presuppone la suddivisione dei COSTI in FISSI e VARIABILI. Tale riclassificazione evidenzia il contributo della gestione, al netto dei costi variabili, alla copertura dei costi di struttura (fissi) ed alla formazione del risultato economico complessivo

Conto Economico a valore aggiunto e MOL Individua il VALORE AGGIUNTO ed il MOL (EBITDA) ovvero il risultato economico operativo espresso in termini finanziari (autofinanziamento della gestione caratteristica)

Nota Integrativa – 2427 C.C. La nota integrativa ha la funzione di integrare le informazioni fornite dallo S/P e dal C/E, illustrando i dati quantitativi contenuti nei due conti di sintesi. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni deve indicare le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis Art. 2435-bis C.C. – Bilancio in forma abbreviata – Semplificazione delle indicazioni da fornire in nota integrativa (esonero dalla relazione sulla gestione ex art. 2428)

Rendiconto finanziario L’OIC ha elaborato uno specifico Principio Contabile per la redazione del Rendiconto Finanziario (OIC 10) La risorsa finanziaria presa a riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il prospetto, infatti, presenta le cause delle variazioni, positive o negative, di tale grandezza avvenute nell’esercizio. Non obbligatorio. L’OIC 10 ne raccomanda la redazione per tutte le tipologie societarie (vedi art. 2423 c.c., comma 2)