Tutelare l’immagine dell’azienda: il marchio, il design, il copyright

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Transcript della presentazione:

Tutelare l’immagine dell’azienda: il marchio, il design, il copyright Paola Carbone Genova, 10 giugno 2014

UFFICIO BREVETTI E MARCHI Ruolo dell’Ufficio brevetti e marchi della Camera di commercio di Genova Funzione istituzionale: ricezione depositi domande di brevetti di invenzione, marchi, modelli, disegni nazionali, marchi internazionali, traduzioni brevetti europei, seguiti Informazioni a carattere procedurale per tutte le pratiche per le quali si ricevono i depositi, e generali per le pratiche di marchio e disegno comunitario, brevetto europeo e internazionale PatLib: centro di informazione brevettuale che fornisce assistenza per le ricerche di brevetti e marchi

CENTRO INNOVAZIONE E TT La Camera di commercio di Genova è collegata in rete con altre Camere di commercio d’Italia e con Unioncamere per la realizzazione di progetti congiunti (es: INNOPROIND) Mercato delle tecnologie in collaborazione con rete EEN Il servizio PatNews offre alle imprese la possibilità di essere costantemente informate in merito alle tecnologie brevettate di un particolare settore e/o area d’interesse specifico. Per richiedere il servizio basta compilare una Check List fornendo alcune informazioni minime necessarie a definire il profilo  e le specifiche aree d’interesse dell’impresa. A seguito della compilazione delle informazioni necessarie all’erogazione del servizio, l’impresa riceverà: un primo quadro di riferimento delle domande di brevetto d’interesse, depositate all’European Patent Office (EPO) dal 1° gennaio 2004 ad oggi; successivi aggiornamenti mensili nei quali si riporta un elenco dei titoli dei brevetti depositati presso l’EPO dall’ultimo invio ed il collegamento al testo intero del brevetto. Le imprese registrate possono richiedere il supporto della Camera di commercio per la verifica della corretta compilazione della Check List  BD brevetti inutilizzati creazione in corso, finalizzata alla promozione attraverso strutture ad hoc. Per esempio a Genova proposta inserimento scheda brevetto in data base ttt EEN ex IRC ALPS.

I MARCHI: CARATTERISTICHE E FUNZIONI   Permettono al consumatore di distinguere prodotti o servizi simili, provenienti da imprese diverse consentendo così alle stesse di differenziare i loro prodotti o servizi.   Sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa. Possono essere concessi in licenza e quindi costruire una fonte di reddito addizionale (royalties). Sono una componente fondamentale dei contratti di franchising. Stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti e possono facilitare l’ottenimento di finanziamenti.

REQUISITI DI REGISTRABILITÀ COS’È UN MARCHIO REQUISITI DI REGISTRABILITÀ “possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.   Il marchio potrà essere validamente registrato se: - È suscettibile di essere rappresentato graficamente. - E’ dotato di capacità distintiva. - E’ “nuovo”. Inoltre il marchio per essere registrabile, deve essere lecito.

Marchi tipici e atipici. TIPOLOGIE DI MARCHIO   Marchi tipici e atipici. Tipici: marchi denominativi; marchi figurativi. Atipici: marchi di colore, marchi olfattivi, marchi sonori, marchi di forma o tridimensionali. Marchi di fabbrica e d’impresa. Marchi forti e deboli.   Marchi individuali e collettivi.

CONSIGLI PER SCEGLIERE UN MARCHIO Il marchio deve essere conforme alle prescrizioni di legge.   E’ opportuno effettuare una ricerca d’anteriorità per assicurarsi la sua disponibilità. Il marchio deve essere facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicazione su tutti i tipi di media. Il marchio non deve avere una connotazione linguistica negativa non solo in Italia ma anche nei potenziali mercati di esportazione. E’ consigliabile controllare che il corrispondente nome a dominio sia ancora libero.

COME ESTENDERE ALL’ESTERO UN MARCHIO Estensione in priorità nel rispetto del limite temporale di sei mesi dalla data di deposito nazionale.   Estensione non in priorità oltre i sei mesi dalla data di deposito nazionale.

COME ESTENDERE ALL’ESTERO UN MARCHIO registrazioni nazionali: nei singoli Paesi. registrazione regionale: se i paesi in cui si desidera ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale è possibile presentare un’unica domanda di registrazione presso l’ufficio regionale competente. Gli uffici attualmente esistenti sono: - ARIPO: ufficio regionale africano della proprietà industriale per la protezione dei marchi nei paesi africani di lingua inglese. - BDO: ufficio del design del Benelux per la protezione dei marchi in Belgio, Olanda e Lussemburgo. - UAMI: ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno per la protezione del marchio comunitario nei paesi appartenenti all’UE - OAPI: organizzazione africana delle proprietà industriale per la protezione dei marchi nei paesi africani di lingua francese. registrazione internazionale: nei Paesi aderenti a tale convenzione.

CLASSIFICAZIONI DEI MARCHI Esempi tratti dalla classificazione di Nizza: 1: Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria. 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili. 38: Telecomunicazioni (servizi per conto terzi). 45: Servizi giuridici; servizi personali e sociali resi da terzi per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui (servizi per conto terzi).

CLASSIFICAZIONI DEI MODELLI   Esempi tratti dalla classificazione di Locarno (32 classi): CLASSE 1 Prodotti alimentari  CLASSE 3 Articoli da viaggio, astucci, ombrelli parasole e oggetti personali non compresi in altre classi  CLASSE 10 Orologeria e altri strumenti di misura, di controllo o di segnalazione CLASSE 15 Macchine non comprese nelle altre classi CLASSE 23 Installazioni per la distribuzione di fluidi, installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, combustibili solidi CLASSE 24 Medicina e laboratori CLASSE 99 Varie

PROTEZIONE DEL MODELLO E TIPOLOGIE Il disegno o modello (o industrial design), nel diritto della proprietà intellettuale protegge gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto.   Il design o modello industriale può essere: 1) tridimensionale (la forma di un prodotto). 2) bidimensionale (decorazioni, forme, linee o colori di un prodotto). 3) combinazione di una o più di queste caratteristiche.

QUALI SONO I VANTAGGI DI CREARE UN MODELLO ? Sostanzialmente design o modelli nuovi ed originali sono creati per:   1) Sviluppare nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato.   2) Creare una “nicchia” di mercato.  3) Rafforzare l’immagine commerciale dell’impresa. Un design o modello industriale è quindi uno strumento che aggiunge valore a un determinato prodotto, lo rende più attraente agli occhi del consumatore e talvolta rappresenta l’unica ragione del suo successo.

PERCHÉ REGISTRARE UN MODELLO? Un’indagine UAMI sulle ragioni per le quali viene richiesta la tutela dei disegni industriali nell’Unione Europea ha prodotto i seguenti risultati:   Per evitare che vengano copiati 70,00% Per politica aziendale 23,40% Per battere la concorrenza 20,30% Per il prestigio dell’azienda 10,10% Per evitare che si pensi che si è copiato 6,50% Altro 5,80%.

REQUISITI DI REGISTRAZIONE   In generale il design:   1. Deve essere nuovo. Un disegno o modello è considerato nuovo se alla data del deposito della domanda di registrazione nessun disegno o modello identico è ancora stato portato alla conoscenza del pubblico. 2. Deve essere originale. Un disegno o modello è considerato originale quando è frutto dell’attività creativa e non è stato copiato o imitato da disegni già esistenti. 3. Deve avere carattere individuale. Impressione complessiva che il disegno può suscitare in un consumatore sufficientemente informato che deve essere diversa da quella prodotta da qualsiasi altro disegno precedentemente portato alla conoscenza del pubblico.

COME ESTENDERE ALL’ESTERO UN MODELLO Entro un periodo di sei mesi dalla data in cui è stata richiesta la registrazione in Italia (o Comunitaria), si potrà godere del cosiddetto diritto di priorità per la registrazione in altri paesi. Dopo la scadenza di questo periodo, il modello non sarà più considerato nuovo e dunque non sarà più possibile registrarlo in altri paesi.  

COME ESTENDERE ALL’ESTERO UN MODELLO I modi per ottenere la protezione del disegno all’estero sono essenzialmente tre:   a. registrazioni nazionali: in ogni paese. b. registrazione regionale: se i paesi in cui si desidera ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale è possibile presentare un’unica domanda di registrazione presso l’ufficio regionale competente. Gli uffici attualmente esistenti sono: - ARIPO – BDO – UAMI – OAPI c. registrazione internazionale: nei Paesi aderenti a tale convenzione.

DIRITTO D’AUTORE E COPYRIGHT Sono protette dalla legge sul diritto di autore le opere dell’ingegno appartenenti ai campi della letteratura, delle arti figurative, della musica, della cinematografia, del teatro, dell’architettura (non importa la maniera e la forma in cui sono espresse) Cadono sotto questa forma di protezione anche i programmi per elaboratore ma non le idee e i principi che stanno alla base di qualsivoglia elemento di un programma. Le opere dell’ingegno sopra menzionate sono tutelabili se posseggono il requisito della creatività. L’opera da proteggere deve essere, contemporaneamente, nuova e originale. Creatività indica che quel qualcosa prima non esisteva (novità) ed esprime l’elaborazione intellettuale di chi a quella opera ha dato vita (originalità).

DIRITTO D’AUTORE E COPYRIGHT Il titolare del diritto è l’autore (e, se esistono, anche i coautori) dell’opera e la titolarità viene acquisita al momento della creazione dell’opera stessa. Per autore si intende la persona indicata nelle forme di uso dell’opera. Il nome dell’autore può anche essere costituito da uno pseudonimo, da un nome d’arte o sigle conosciuti in modo notorio quali corrispondenti al nome vero. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di un contratto di lavoro di tipo subordinato al titolare spettano interamente i diritti morali (che sono non trasmissibili e di durata illimitata) mentre i diritti patrimoniali (cioè i diritti di utilizzazione economica dell’opera) spettano, tutti o in parte, al datore di lavoro

SOFTWARE E BANCHE DATI Sono protetti dal diritto d’autore il software come opera letteraria e le banche dati che per la scelta o per la disposizione costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Per il software è garantita la protezione sia della forma letteraria comprensibile all’uomo (codice sorgente), sia della forma digitale (codice oggetto). La tutela è estesa anche al materiale preparatorio alla base del programma, ma non alle idee ed ai principi La tutela delle banche dati riguarda l’opera intesa come raccolta di dati ed elementi e la loro organizzazione ed accessibilità, ma non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. Passando agli aspetti applicativi e più attuali si può dire che il diritto d’autore e così in generale la proprietà intellettuale hanno subito forti adattamenti in conseguenza dello sviluppo tecnologico ed in particolare della rete Internet

REGISTRI DI PUBBLICITA’ E DEPOSITO DELLE OPERE Un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un registro pubblico speciale è curato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) per le opere cinematografiche. Un registro pubblico speciale è tenuto dalla S.I.A.E. per i programmi per elaboratori (software).

Responsabile Settore Innovazione C.C.I.A.A. Genova Grazie e arrivederci Paola Carbone Responsabile Settore Innovazione C.C.I.A.A. Genova Piazza De Ferrari 30r Tel. 010 2704389 paola.carbone@ge.camcom.it