Vincoli autorizzativi Settore Ambiente della Provincia di Parma GEOTERMIA Vincoli autorizzativi ruoli e competenze Ing. Gabriele Alifraco Settore Ambiente della Provincia di Parma
In Italia le leggi spesso non prevengono i problemi, ma con ritardo li rincorrono Anche in materia di geotermia il quadro normativo non è ancora esaustivo
Quale percorso amministrativo? Vista l’esistenza di un gap normativo per gli impianti geotermici, ci siamo interrogati su quale fosse la più corretta procedura di autorizzazione.
BASSA ENTALPIA Gli impianti geotermici si distinguono in due tipologie: Gli impianti a CICLO APERTO Gli impianti a CICLO CHIUSO
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)? Il D.Lgs. 152/2006, come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/2008, contempla gli interventi di geotermia in due punti degli Allegati alla Parte Seconda: All. III - let. v):“Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche” ? All. IV - Punto 2, let. c): “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)? La Legge Regionale 9/99, che disciplina la procedura di VIA, comprende a sua volta le seguenti categorie: A.1.3: “Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma” B.2.5: “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”
Cosa dice la Regione La Regione Emilia-Romagna è intervenuta recentemente con una specifica nota che esclude che gli interventi geotermici a CICLO CHIUSO siano sottoposti alla normativa sulla VIA, per entrambe le categorie considerate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla LR 9/99. Infatti tali impianti: Non possono essere definiti “attività di coltivazione” in quanto nessuna risorsa naturale viene estratta dal sottosuolo. Inoltre...non è chiaro a quale tipologia di impianti si riferisce: bassa o alta entalpia? producendo energia termica, non si configurano come impianti “non termici”.
Cosa dice la Regione Relativamente invece agli interventi geotermici a CICLO APERTO, essendovi estrazione della risorsa, la situazione cambierebbe e si configurerebbe, secondo quanto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna rispetto alla normativa sulla VIA, una categoria A.1.3 prevista dalla LR 9/99: “Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma”
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003? “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” È o non è una fonte energetica rinnovabile?
Cosa dice la Regione La Regione Emilia-Romagna chiarisce che sia per gli impianti a CICLO CHIUSO sia per quelli a CICLO APERTO non è da prevedere neppure la procedura prevista dal D.Lgs. 387/2003 poiché non producono energia elettrica. Qualche dubbio però c’è, visto che in passato alcune pubbliche amministrazioni hanno autorizzato impianti termici ai sensi del D.lgs. 387/03. La LR 26/2004 all’art. 16, comma 4, stabilisce che “Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti”
Manca un momento di esame congiunto del complesso delle problematiche poste da tali interventi con tutti gli Enti competenti e con i Servizi Ambiente, Energia, Programmazione. Oggi sembrerebbe che gli impianti geotermici non vadano approvati, se non forse dal Comune nell’ambito della concessione edilizia
Non è così Negli strumenti di pianificazione comunale è stata introdotta la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che dovrebbe valutare anche tale aspetto!
Ai fini della tutela dell’acquifero è indispensabile una presa d’atto/autorizzazione dell’intervento che si intende realizzare allo scopo di prevenire contaminazioni di una risorsa indispensabile
Impianti a CICLO CHIUSO Si può fare riferimento all’Art. 95 del vecchio TU sulle acque n. 1775/1933, che dovrebbe permettere il rilascio da parte della Regione di un’autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee o per lo scavo di pozzi. Da recenti contatti con la Regione sembrerebbe che la sola fase di perforazione sia da sottoporre al Regolamento Regionale n. 41/2001 (“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”), che sembrerebbe sostituire solo la prima parte dell’art. 95 del T.U., mantenendo salva la parte relativa allo scavo di pozzi. Secondo l’Avvocatura della Regione si dovrebbe fare riferimento all’art. 17 del Reg. n. 41/2001 che si riferisce però a perforazioni finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità delle acque.
Impianti a CICLO APERTO Tale tipologia di impianti prevede estrazione d’acqua dalle falde. Pertanto, un impianto a ciclo aperto ricadrebbe nella procedura di VIA (secondo quanto sostenuto dalla Regione potrebbe infatti figurarsi la categoria A.1.3. della LR 9/99), con le soglie previste per i pozzi (100 l/s – All. III, lett. b, Parte II D.Lgs. 152/06 e smi). Al di sotto di tali soglie: tra i 50 e i 100 l/s ricadrebbe nella procedura di screening, mentre al di sotto dei 50 l/s ricadrebbe nella normativa settoriale relativa alle concessioni. In quest’ultimo caso sarebbe quindi necessario richiedere la concessione di derivazione con prelievo di acqua pubblica al Servizio Tecnico di Bacino. Inoltre, lo scarico in corpo idrico superficiale e/o sul suolo oppure la reimmissione nella stessa falda di prelievo devono essere sottoposti al rilascio dell’autorizzazione settoriale allo scarico da parte della Provincia o del Comune, a seconda che tale scarico sia industriale o domestico.
I pozzi, oltre a rientrare nella procedura di concessione, possono ricadere nella pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (Variante al PTCP recentemente approvata dal Consiglio Provinciale), che prevede una serie di vincoli da rispettare.
PROBLEMATICHE L’insediamento di impianti geotermici a ciclo aperto e a ciclo chiuso può determinare impatti sull’ambiente. Impianti a CICLO APERTO: possono intaccare il bilancio idrico, ad es. prelevando da falda e scaricando in corpo idrico superficiale; possono creare squilibri dovuti al prelievo di acqua e alla sua reimmissione nella falda ad una temperatura diversa. Impianti a CICLO CHIUSO: possono perturbare l’ambiente del sottosuolo che attraversano modificando la temperatura. A questo si aggiunge, per entrambe le tipologie di impianti, il possibile inquinamento delle falde acquifere causato da eventuali rotture o imprevisti, sia in fase di perforazione che nel tempo. Non esiste infatti una tecnologia sicura al 100%, l’acquifero superiore è inoltre spesso inquinato e può esserci percolamento alle falde più profonde.
Il problema che si pone è pertanto la tutela di risorse strategiche, vitali per il territorio. Salvaguardare la risorsa idrica è il principale obiettivo di ogni azione in materia di geotermia.
Negli ultimi anni a Parma si sono avute diverse richieste per la realizzazione di impianti geotermici. Il buco normativo sulla materia rende difficile il compito delle pubbliche amministrazioni e rallenta lo sviluppo di questa tecnologia. Occorre chiarezza per tutti!
Cosa fa la Provincia VARIANTE AL PTCP IN MATERIA DI ENERGIA. Il Servizio Ambiente della Provincia di Parma sta predisponendo il Piano provinciale per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che sarà approvato come variante al PTCP ai sensi della L.R. 20/2000. Nell’ambito del Piano saranno individuati gli areali entro i quali potranno essere localizzati impianti geotermici. REGOLAMENTO Il Servizio Ambiente provvederà inoltre a elaborare un Regolamento ai sensi della L.R. 26/2004, art. 16, con il quale saranno definite le modalità e le tempistiche delle procedure autorizzative di tale tipologia di impianti.
Art. 16 della LR 26/2004 Procedure autorizzative degli impianti energetici 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 , alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri: a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio; b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ; c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti; d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente; e) è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento; f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato; g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonchè per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso. … 6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2. … Torna indietro
I DIVIETI Previsti nel Piano provinciale per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili - Variante al PTCP Si considerano vietati negli areali di ricarica diretta di tutti i tipi di acquiferi (così come evidenziate nella cartografia di settore della variante al PTCP in materia di approfondimento sulle Acque) e sui corpi acquiferi, in particolare falde, ancora sfruttabili ai fini idropotabili. Nonché negli areali delle zone di protezione dei campi pozzi idropotabili delimitate dalle isocrone dei 60 e 180gg e in tutte le zone di riserva dei pozzi.
A Sud della Via Emilia I processi A CICLO APERTO con prelievo e scarico in falda: sono considerati vietati in tutta la zona Sud del territorio provinciale I processi A CICLO CHIUSO: non si considerano vietati, ma la loro profondità va attentamente valutata caso per caso, in funzione degli areali sfruttabili dal punto di vista idropotabile A Nord della Via Emilia I processi A CICLO APERTO con prelievo e scarico in falda: sono consentiti fino ad una profondità massima di 20 metri. I processi A CICLO CHIUSO: sono consentiti anche a profondità superiori ai 20 metri, ma comunque inferiori a 80/90 metri. Tuttavia la loro profondità va attentamente valutata caso per caso, anche in funzione del progetto e delle esigenze del territorio.
Elementi tecnici basilari 1. Analisi / Valutazioni sulla esistenza di soluzioni alternativa valide in termini tecnico - economici per il recapito delle acque utilizzate. Dette valutazioni avranno a riferimento gli aspetti quantitativi (portate in gioco) che potrebbe costituire un fattore limitante significativo, ad esempio, per lo scarico in rete fognarie di dimensioni medio - piccole a causa degli effetti di diluizione sul carico organico veicolato dal reticolo fognario con la possibile conseguenza d'inibire i normali processi biologici di depurazione. La presenza di condizioni geomorfologiche ed orografiche particolarmente sfavorevoli ovvero l'eccessiva distanza dal corpo recettore possono costituire elementi da tenere presente per lo scarico in corpi idrici superficiali. Ai fini delle valutazioni del fattore distanza, in linea generale possono essere presi a riferimento i criteri previsti dall'Allegato 5 - punto 2 del decreto per gli scarichi sul suolo.
2. Esecuzione di una indagine preventiva Tal indagine è volta a caratterizzare sotto il profilo idrogeologico il sito di scarico, definirne a tal fine la falda di interesse, lo schema di circolazione idrica e le eventuali connessioni con altri corpi idrici sotterranei nonché individuare le modalità di scarico e le cautele da adottare per prevenire possibili fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee medesime. 3. Esecuzione di una valutazione tecnica preventiva e previsionale di controllo degli effetti sulle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del corpo ricettore. Se risultassero mancanti elementi reali del contesto di indagine andrà predisposta una simulazione teorica. 4. Coerenza / Completezza della documentazione a supporto della domanda di autorizzazione allo scarico
Prescrizioni per impianti a CICLO APERTO Definire Volume massimo annuo delle acque provenienti dagli impianti di scambio termico che possono essere scaricate nella stessa falda di provenienza mediante l'impianto di iniezione dedicato e la relativa portata media giornaliera di scarico (espressa m3/h o L/sec.). Volume orario dei fluidi geotermici che può essere reimmesso, nella stessa formazione di provenienza; Installazione di un misuratore di portata in testa all'impianto di scarico; Tenuta di apposito registro per la registrazione della quantità di acqua scaricata giornalmente in falda, con l'obbligo di renderlo disponibile all'autorità di controllo. Dovrà essere inviato ogni anno alla Provincia ed alla sezione - ARPA competente per territorio, quali autorità ed organo deputati alle attività di controllo;
Installazione di un puntuale sistema monitoraggio e di controllo posto a monte e a valle dell’impianto, tarato di volta in volta da Provincia e ARPA. Nonchè esecuzione dei controlli relativi alla conduzione dell'impianto applicabili al caso specifico e volti a garantire la perfetta tenuta del sistema, il controllo di eventuali intasamenti o fughe (misure di pressione, controlli relativi alla eventuale corrosione della condotta di iniezione, all'insorgere di eventuali fughe, ecc. ); Resta inteso che la Provincia può subordinare l'autorizzazione allo scarico ad ulteriori prescrizioni in relazione alla specificità della situazione locale ovvero quando le condizioni lo richiedono.
Impianti a CICLO CHIUSO !!! PORRE ATTENZIONE A: In merito invece agli impianti di tipo chiuso il sistema non contempla il prelievo di acqua di falda e non prevede il rilascio nel terreno o in falda di nessun fluido termovettore utilizzato nel circuito, tuttavia andrà attentamente valutato quanto segue: eventuale alterazione dell’equilibrio idro-chimico e idro-biologico degli orizzonti areali interessati dalla presenza delle geosonde, anche attraverso specifiche simulazioni sperimentali numeriche; considerare eventuali fenomeni di by-pass tra gli orizzonti areali di terreno attraversati e soprattutto tra differenti livelli acquiferi eventualmente presenti nel terreno. Tali eventualità vanno analizzate sia durante la fase di perforazione del terreno che durante la fase di installazione delle geosonde;
eventuali alterazioni nella dinamica dei flussi di scorrimento delle falde attraversate tramite anche modellazioni computerizzate; eventuali alterazioni chimico-fisiche degli strati di terreno, nel caso anche di condizioni di emergenza per eventuali perdite del fluido termovettore; andrà previsto un puntuale sistema monitoraggio e di controllo posto a monte e a valle dell’impianto, nonché sullo stesso sistema anche quale misura di emergenza, tarato di volta in volta da Provincia e ARPA.
CONCLUSIONE Occorre una normativa ad hoc per evitare paradossi, incertezze, ecc.
Grazie per l’attenzione Ing. Gabriele Alifraco