LE INVENZIONI INDUSTRIALI

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LE INVENZIONI INDUSTRIALI Artt. 2584 e ss. cod. civ. Artt. 45 e ss. Codice di proprietà industriale d.lgs. n.30/2005 sono soluzioni originali di un problema tecnico nell’ambito della produzione di beni o servizi L’acquisto del diritto all’uso esclusivo di un’invenzione industriale avviene a seguito di concessione di un brevetto (brevettazione) da parte: di un apposito ufficio dell’Unione Europea (cosiddetto brevetto europeo) Ufficio italiano brevetti e marchi; Camere di commercio, industria e artigianato; altri uffici e enti pubblici. Ha efficacia nell’ambito dell’intera Unione Europea

Le INVENZIONI INDUSTRIALI si distinguono in: INVENZIONI DI PRODOTTO Riguardano la creazione di un nuovo prodotto (es. una nuova sostanza chimica) INVENZIONI DI PROCEDIMENTO Riguardano un nuovo modo di produrre beni o servizi già noti INVENZIONI DERIVATE Si sostanziano nella implementazione di una precedente invenzione DI COMBINAZIONE Combinazioni di invenzioni precedenti per ricavarne un trovato nuovo DI PERFEZIONAMENTO Miglioramento di invenzioni precedenti DI TRASLAZIONE Nuova utilizzazione o composizione di sostanze conosciute

NON SONO INVENZIONI INDUSTRIALI: scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici. metodi per attività intellettuali, commerciali e per gioco. programmi per elaboratori (software) metodi di trattamento terapeutico o chirurgico del corpo umano o animale. metodi di diagnosi del corpo umano o animale. procedimenti biologici per ottenere le razze animali. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI BREVETTO

L’INVENZIONE NON BREVETTATA si ha quando l’autore dell’invenzione si astiene dal presentare la domanda per il rilascio del brevetto. comporta il rischio che altri scoprano lo stesso trovato e presentino domanda per il rilascio del brevetto. Ha una TUTELA LIMITATA È possibile continuare a fare uso dell’invenzione brevettata da altri se la si usava già precedentemente al brevetto e comunque solo nei limiti del preuso

REQUISITI DELLA BREVETTABILITA’: LICEITA’ Non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume NOVITA’ L’invenzione non deve essere già stata divulgata (non deve essere compresa nello stato della tecnica) ATTIVITA’ INVENTIVA L’invenzione non deve risultare conseguibile da un esperto del ramo che faccia ricorso alle sue ordinarie conoscenze e capacità APPLICABILITA’ INDUSTRIALE Il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria

DIRITTI MORALI DIRITTI PATRIMONIALI LA TUTELA GIURIDICA DELL’ INVENZIONE BREVETTATA RIGUARDA: DIRITTI MORALI E’ il diritto dell’inventore ad essere riconosciuto autore dell’invenzione. DIRITTI PATRIMONIALI E’ il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’invenzione. Si acquista per il solo fatto dell’invenzione Si acquista tramite la concessione del brevetto

IL BREVETTO PER LE INVENZIONI INDUSTRIALI : viene rilasciato a seguito di domanda di brevettazione attribuisce il diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale dura venti anni dalla data di deposito della domanda può essere trasferito sia per atto tra vivi sia mortis causa sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia non è rinnovabile

diritto di esercitare azione di contraffazione verso chi abusivamente sfrutta l’invenzione diritto di sequestro diritto di rimozione diritto di distruzione diritto di ottenere l’assegnazione in proprietà accorda tutela giuridica che si sostanzia nel: Il titolare del brevetto può concedere la licenza d’uso dello stesso, con o senza esclusiva, ricevendone in cambio, di solito, delle percentuali sul fatturato (royalties)

MODELLI INDUSTRIALI DISEGNI E MODELLI MODELLI DI UTILITA’ Riguardano l’aspetto estetico dei prodotti industriali e la loro area coincide con il cosiddetto industrial design MODELLI DI UTILITA’ Consentono di attribuire ad oggetti già noti una particolare funzionalità (ad esempio una diversa impugnatura di un martello) la tutela si fonda sulla registrazione. (che dura 5 anni, con proroga fino ad un massimo di 25 anni). Artt. 2592 cod. civ. Artt. 31 e ss. Codice di proprietà industriale d.lgs. n.30/2005 La tutela si fonda sul brevetto (che dura 10 anni) Artt. 2592 cod. civ. Artt. 82 e ss. Codice di proprietà industriale d.lgs. n.30/2005 Vi sono modelli e disegni con un alto grado di creatività che raggiungono valore artistico. In questi casi alle norme di protezione si affianca anche la tutela offerta dal diritto d’autore