Indirizzo normativo Regolamento 178/02 Alimenti e mangimi Produzione primaria Rintracciabilità Sistema di allerta Food Authority
Informazione - garanzie Politiche di qualità e di sicurezza alimentare Etichettatura dei prodotti alimentari (informazione) Tracciabilità (descrittori di processo - registrazioni) Rintracciabilità (gestione del rischio)
TRACCIARE / RINTRACCIARE Tracciare (identificare) i passaggi salienti del processo per: poter informare i consumatori, garantire il rispetto di contratti, intervenire nella gestione delle non conformità, individuare le responsabilità soggettive Rintracciare: recuperare informazioni e/o prodotti durante il processo produttivo / distributivo. E’ interesse: delle imprese (autocontrollo); dei consumatori; degli organi di controllo ufficiale (sistema di allerta).
RINTRACCIABILITA’…. per tutte le esigenze OBBLIGHI DI LEGGE (informazioni minime di provenienza, di identificazione e di gestione del prodotto) NORME VOLONTARIE “DI IMMAGINE” NORME VOLONTARIE “DI QUALITA’” (disciplinari di produzione con garanzie sanitarie o organolettiche aggiuntive) NORME VOLONTARIE DI GARANZIA (di impresa e di consumo) – individuano con maggiore precisione prodotti, processi e responsabilità.
Obblighi di legge REGOLAMENTO 178/2002/CE Articolo 18 – Rintracciabilità È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese dalle quali hanno acquistato le materie prime o alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. Ci sono settori in cui la rintracciabilità è già obbligatoria: in Europa, carne bovina, pollame, pesce e Ogm, latte.
Gli obblighi di legge Rintracciabilità HACCP Etichettatura carni bovine Bollatura sanitaria Etichettatura alimenti (comprese le carni) PRESUPPOSTI: Organizzazione (dell’impresa – del servizio pubblico) Criteri di definizione del lotto Prevalenza delle garanzie sanitarie (pre-requisiti) Semplificazione della relazione nazionale /CEE
L’immagine Informazioni aggiuntive che sfruttano richiami (non sempre ammessi) quali “fresco” “naturale” “controllato” “pascolo” ecc. Puntano sull’efficienza del sistema di etichettatura e sugli slogan pubblicitari, poco sul miglioramento qualitativo del prodotto. Il punto centrale è il sistema di etichettatura (garanzia di tracciabilità) e non il sistema di produzione o di trasformazione.
Informazioni aggiuntive legate ad un sistema “qualificato” di garanzie La qualità Informazioni aggiuntive legate ad un sistema “qualificato” di garanzie di allevamento (particolari razze da carne, benessere animale, allevamento estensivo, maggiori restrizioni nell’impiego del farmaco ecc.) o di macellazione e sezionamento (morfologia animale, esame istologico su organi bersaglio, periodo di frollatura delle carni, rese allo spolpo ecc.)
Garanzie aggiuntive di rintracciabilità In aggiunta agli obblighi dell’anagrafe, si propongono sistemi di identificazione basati su Fingerprinting (tracciabilità genetica) RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) (PCR) Microsatelliti (SSR, Simple Sequence Repeat) Esami biometrici quali la scansione dell’iride Sono sistemi che prevedono la creazione di “banche dati” parallele che si rivelano utili (per l’allevatore) solo in caso di controversie sull’identità degli animali
Rintracciabilità, etichettatura, informazioni ai consumatori Non sono sinonimi di sicurezza alimentare né di qualità, ma strumenti che concorrono a migliorare le possibilità di accertamento delle responsabilità negli stati di allerta e a bloccare la commercializzazione di prodotti non idonei al consumo. Sanità – sistemi obbligatori (HACCP) - bisogno Agricoltura – sistemi volontari – desideri
Sistema di allerta Regolamento 178/2000 Normativa di riferimento: art. 11 del d.lgs. 3.3.93, n. 123 in caso di riscontro di una frode tossica o di prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica; art. 3 del d.lgs. 26.5.97, n. 155 obbliga i responsabili dell'industria alimentare a ritirare dal commercio i prodotti che possono presentare un rischio immediato per la salute Regolamento 178/2000
Sistema di allerta CAMPO DI APPLICAZIONE. Riscontro di alimento epidemiologicamente associato a un fatto acuto; riscontro nell'alimento di un qualunque contaminante la cui ingestione rischia di dare luogo a un fatto acuto o di provocare un danno permanente nel consumatore; riscontro, da parte del responsabile dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute dei consumatori.
Rintracciabilità per distinguersi, non per omologarsi Ma il consumatore è davvero informato? L’etichetta va semplificata (non può essere in formato A4 né essere scritta con caratteri microscopici) Occorre distinguere informazione – pubblicità – garanzia sanitaria (non miscelate nella stessa etichetta) Attenzione agli inganni della pubblica amministrazione (inviti a consumare carni con il bollo CEE che riporta la sigla della Repubblica Italiana!). Attenzione! “Carni Italiane” non vuol dire sempre di buona qualità! E’ possibile “distinguersi” senza mettere in discussione le scelte di politica economica in campo agricolo e zootecnico?
La rintracciabilità alimentare Non è un obiettivo sanitario ma uno strumento che può concorrere a raggiungerlo; Gli obblighi del Regolamento 178/02 sono poca cosa: ogni impresa è già in grado di documentare fornitori, natura delle materie prime in entrata e clienti che hanno acquistato i prodotti; Ciò è sufficiente come adempimento legale ma può non bastare per garantire la salute dei consumatori. Nel D.Lvo 123/93, nel D.Lvo 155/97 (ora abrogati) e nelle norme di settore gli obblighi dell’impresa erano più articolati.
La rintracciabilità alimentare Negli allerta sanitari l’obblighi di ritiro o di richiamo dei prodotti pericolosi pone l’esigenza di un chiaro collegamento tra i lotti non conformi ed i clienti destinatari. In altro caso i provvedimenti riguardano l’intera produzione! Il criterio di definizione del lotto deve tener contro delle esigenze sanitarie e non soltanto di quelle tecnologiche o commerciali. Negli allerta ciò che conta è l’alimento a rischio, non solo il lotto di produzione.
La rintracciabilità alimentare Gli organi di controllo possono esaminare il materiale scritto e ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche in tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione di alimenti e bevande. Essi possono fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame dandone menzione nel verbale di ispezione. Tutto ciò in casi sospetti, in occasione di emergenze o nell’attività ordinaria di carattere sistematico.
La rintracciabilità alimentare Ritiro – obbligo di impedire la commercializzazione di un prodotto che presenta rischio sanitario. Riguarda le imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione all’ingrosso Distribuzione al dettaglio Richiamo – obbligo del produttore titolare del marchio (facoltà del venditore al dettaglio) di informare i consumatori finali Facoltà di usare i mezzi ritenuti più adatti ed i messaggi più efficaci