Educazione alla Sicurezza stradale

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Transcript della presentazione:

Educazione alla Sicurezza stradale Articolo 230 c.d.s. 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti (165/a). 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime (165/b). 2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti (comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214) (165/a) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nel suindicato art. 10. (165/b) Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193) sono stati determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.  

COMPORTAMENTO DEL CICLISTA Grafica M.Caldari COMPORTAMENTO DEL CICLISTA

comportamento del ciclista VU GUMBRA'? VU GUMBRA'? USA LA BICI SOLO QUANDO E’ STRETTAMENTE NECESSARIO E PEDALA SUL LATO DESTRO VICINO AL BORDO DELLA STRADA. UTILIZZA SEMPRE LE PISTE CICLABILI E COMUNQUE LE STRADE CON POCO TRAFFICO NEGLI INCROCI E PRIMA DI CAMBIARE DIREZIONE GUARDA DA TUTTI LATI E FA SEGNALI CON IL BRACCIO TESO. SE DEVE ATTRAVERSARE LA STRADA E’ OPPORTUNO CHE SCENDA DALLA BICI E PASSI SULLE STRISCE PEDONALI CONTROLLA L’EFFICIENZA DELLA PROPRIA BICI, SPECIALMENTE I FRENI, IL CAMPANELLO, LE LUCI E I CATARIFRANGENTI (ROSSO DIETRO E 4 GIALLI SUI PEDALI) DI SERA CIRCOLA SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO E SOLO CON LUCI EFFICIENTI (NO MOUNTAIN BIKE SENZA). DEVE CONOSCERE LA SEGNALETICA COME UN AUTOMOBILISTA ED IN PARTICOLARE: STOP, DIVIETO DI TRANSITO E ACCESSO, PRECEDENZA) VU GUMBRA'? VU GUMBRA'?

Grafica M.Caldari COMPORTAMENTO PEDONE

Comportamento del pedone 1.   Sta sul marciapiede e sul lato sinistro (specialmente quando il marciapiede non c’è)   2.   Attraversa sulle strisce con le seguenti modalità: a) aspetta un momento di minor traffico (intanto possono essersi radunate più persone) b) ferma i veicoli facendo segni ben visibili; c) solo dopo che i veicoli si sono fermati, attraversa senza mai correre e guardando da ambo i lati. 3. Se attraversa una strada senza strisce, non deve farlo in modo obliquo. Deve dare la precedenza ai veicoli senza rimanere in mezzo alla carreggiata. 4. Rispetta le fasi semaforiche e presta attenzione ai veicoli che svoltano 5. Tiene i bambini dalla parte opposta del traffico. 6. Non attraversa mai passando davanti ad autobus, un autocarro o ad un veicolo fermo 7. Di notte cammina sul marciapiede, sul lato sinistro e su strade molto illuminate. 8. Di notte cammina sul marciapiede, sul lato sinistro e su strade molto illuminate.

In due sul cinquantino e patentino per i minorenni dal 1 luglio 2004! Milano, 3 luglio 2003 E' passata! Finalmente si è fatto chiarezza e tutti sono d'accordo, si potrà andare in due sul conquantino e i minorenni dovranno avere il patentino prima di prendere in mano un motorino. Gli spauracchi del patentino ai maggiorenni per fortuna, e per molto buonsenso non hanno avuto nessuna conferma. In mezzo tante altre regole, prima fra tutti, ma già ne hanno straparlato tutti i medi, la patente a punti! Ecco in 3 punti veloci quello che cambia nel Nuovo Codice della Strada (tratto dal comunicato ANCMA): 1. Patentino riservato ai minorenni. Il nuovo decreto conferma il decreto legislativo n.9 del 15/1/2002 che prevedeva il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori, esclusivamente per i minorenni. Tale certificato viene “rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico corso con prova finale“. I giovani studenti “possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola”; in alternativa dovranno ricorrere a pagamento presso le autoscuole. I minorenni avranno l’obbligo di avere in tasca il certificato di idoneità insieme ad un documento di riconoscimento a partire dal 1 luglio 2004. I maggiorenni potranno invece tranquillamente continuare a guidare i ciclomotori a 2, 3 e 4 ruote, senza alcun obbligo di sorta. 2. Passeggero sul ciclomotore e nuovi documenti e targhe. A partire dal 1 luglio 2004 entreranno in vigore nuove disposizioni per i documenti dei ciclomotori e nuove targhe. Nei nuovi certificati di circolazione sarà indicata la possibilità di trasporto del passeggero (solo da parte di conducenti maggiorenni) per i ciclomotori appositamente omologati. 3. Obbligo del casco. Sono state raddoppiate le sanzioni per il mancato uso del casco (da un minimo di 68,25 € ad un massimo di 275,10 €); inoltre è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, anche per i conducenti maggiorenni. Inoltre viene introdotto l’obbligo anche per i 3 e 4 ruote senza carrozzeria o cellula di sicurezza. In due sul cinquantino e patentino per i minorenni dal 1 luglio 2004!