I trattati Dott. Giorgio Dissegna.

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I trattati Dott. Giorgio Dissegna

L’accordo internazionale L’incontro della volontà di due o più Stati, dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi. La terminologia utilizzabile è ampia, sono equivalenti all’accordo: il trattato, la convenzione, il patto, la carta, lo statuto, lo scambio di note diplomatiche.

Gli accordi di codificazione Trattati internazionali che si propongono di trasfondere in testi scritti il diritto internazionale generale Non sempre tutte le norme di un accordo di codificazione riflettono norme consuetudinarie effettivamente esistenti L’esistenza di un accordo di codificazione non toglie natura consuetudinaria alla norma che intende codificare, infatti Talvolta vengono codificate norme delle quali si può ritenere che la formazione sia in corso Talvolta è possibile che vengano inserite norme non aventi natura consuetudinaria, con lo scopo del progressivo sviluppo del DI L’accordo di codificazione è pur sempre un trattato internazionale. Ciò significa che non è possibile estendere alla generalità degli Stati, e quindi anche agli Stati non parte, il contenuto non corrispondente al diritto internazionale generale

Gli accordi di codificazione Accordi di codificazione promossi dalla CDI, aventi per oggetto il diritto dei trattati: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. (in vigore dal 1980) Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati del 1978. (in vigore dal 1996) La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.

Procedura di formazione «solenne» Negoziazione Firma Ratifica Scambio/deposito delle ratifiche

Rappresentanti dello Stato Art. 7 par. 1 CDV/69: un individuo è considerato rappresentante di uno Stato: quando presenti i pieni poteri del caso; se risulta dalla pratica degli Stati interessati che essi avevano l’intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri. Pieni poteri: documento emanato dall’autorità competente di uno Stato che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l’adozione, l’autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato. (art. 2, lettera c CDV/69)

Rappresentanti dello Stato - segue Art. 7 par. 2. In virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri sono considerati Rappresentanti dello Stato: 1) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; 2) i capi di missioni diplomatiche, per l’adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; 3) i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un’organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.

Negoziazione La complessità di questa fase è determinata, oltre che dalla materia, dalla numerosità dei partecipanti. Al fine di facilitare il raggiungimento del consenso, la regola dell’unanimità va cedendo il passo al principio della maggioranza. Art. 9 CDV/69: 1. L’adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal par. 2. 2. L’adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

Firma Il negoziato si chiude con la firma da parte dei plenipotenziari. La firma indica l’autenticazione del testo finale dell’accordo, nella procedura normale di formazione non determina un vincolo per lo Stato.

Ratifica Manifestazione di volontà ad obbligarsi verso gli altri Stati Può avvenire secondo diverse modalità: - scambio degli strumenti di ratifica; - deposito dello strumento presso uno Stato (depositario) o la sede di organismo internazionale… Il trattato entra in vigore: al momento stesso del deposito o scambio (spt. Nei bilaterali) o al raggiungimento del numero di ratifiche previsto dal trattato stesso La competenza alla ratifica per ciascuno Stato è soggetta alla disciplina interna

Ratifica secondo l’ordinamento italiano Art. 87, comma 8, della Costituzione indica tra le competenze del Presidente della Repubblica la ratifica dei trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere; Art. 80, Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (RISERVA DI LEGGE) Art. 89, Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Scambio o deposito delle ratifiche Equivalente alla ratifica è l’adesione, che avviene quando uno Stato decide di prendere parte ad un accordo senza avere partecipato alla fase di negoziazione di solito già chiusa da tempo (trattati multilaterali aperti) La registrazione, prevista dall’art. 102 della Carta ONU, non è vincolante, una sua assenza implica l’impossibilità di invocare il trattato davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

Accordi in forma semplificata L’accordo in forma semplificata è concluso con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentante dello Stato, non è quindi prevista la fase di ratifica. Art. 12 CDV/69 : Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: a)  quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b)  quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o c)  quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. È comunque necessario, che emerga una sicura volontà di obbligarsi

Accordi in forma semplificata - segue Anche in questo caso, I limiti alla competenza a stipulare dipendono dagli ordinamenti interni a ciascuno Stato. In Italia, la possibilità di stipulare accordi in forma semplificata è formalmente da escludere solo per le materie coperte da RISERVA dell’art. 80 della Costituzione. -> cosa succede se la riserva non è rispettata?

La violazione di norme interne sulla competenza a stipulare Se l’organo interno che stipula l’accordo non ha competenza o viola delle procedure previste dal diritto interno, quali sono le conseguenze? RISPETTO AGLI ALTRI STATI PARTE Art. 46 CDV/69 – uno Stato deve comunque adempiere ad un trattato anche se il consenso sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati -> il trattato esternamente è valido Eccezione: solo se tale violazione sia stata manifesta e concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno che gli altri Stati avrebbero in buona fede dovuto conoscere -> l’accordo concluso rimane un’intesa priva di carattere vincolante Nella prassi l’organo estromesso ha successivamente manifestato il suo assenso con un atto che ha sanato (almeno ex post) l’incongruenza con le norme interne

Accordi conclusi dalle regioni Sent. 3.7.1975 n. 170. La Corte costituzionale nega la competenza agli organi regionali in tema di stipulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti. D.p.r. 24.7.1977. La Corte riconosce la possibilità di svolgere “attività promozionali all’estero, previo assenso governativo Sent. n. 179/1987. La Corte riconosce la possibilità per le Regioni di stipulare accordi idonei a impegnare la responsabilità dello Stato solo nelle materie connesse alle competenze regionali e previo assenso governativo Art. 3 Legge cost. 18.10.2001 n. 3. Nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato Legge 5.6.2003 n.3, art. 6. prevede il conferimento dei poteri alla Regione da parte del Governo, attribuendo così alle Regioni la competenza a stipulare per conto dello Stato in materie determinate (art. 117 Cost.) e nei limiti di delega

Accordi delle organizzazioni internazionali Dallo statuto di ogni organizzazione è possibile individuare gli organi competenti a stipulare. La violazione grave di norme statutarie sulla competenza a stipulare comporta l’invalidità dell’accordo

L’inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi Le norme pattizie valgono solo per gli Stati che le pongono in essere Il trattato, come il contratto, fa legge solo tra le parti. Quando uno Stato non partecipa ad un trattato ma emergono singoli diritti a suo favore o singoli obblighi a suo carico, rimane comunque necessaria una manifestazione della volontà di accettazione da parte dello Stato terzo e la possibilità di accettazione deve essere inoltre prevista dal trattato stesso Da un trattato possono inoltre emergere comportamenti che risultano vantaggiosi per uno Stato non contraente (accordi sulla libertà di navigazione, tutela dell’integrità territoriale). Tali “vantaggi” però non rappresentano diritti finchè il terzo non partecipa direttamente all’accordo; gli Stati contraenti possono infatti revocare tali vantaggi in qualunque momento.

Incompatibilità fra norme convenzionali Se uno Stato si obbliga, tramite accordo, a mantenere un certo comportamento e con un altro accordo con Stati non coincidenti, si impegna a mantenere un comportamento diverso, cosa accade? Combinazione di due principi: 1) successione dei trattati nel tempo (il successivo prevale sul precedente stipulato tra le stesse parti) 2) inefficacia dei trattati per gli Stati terzi

Incompatibilità fra norme convenzionali - segue Per quanto riguarda il diritto interno, la scelta avviene quando entrambi gli accordi ricevano attuazione mediante atti legislativi. L’atto normativo posteriore prevarrà quindi su quello anteriore. Clausole di compatibilità. Art. 30 par. 2 CDV/69. Quando un trattato precisa che esso è subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o che esso non deve essere considerato incompatibile con siffatto trattato, le disposizioni di quest’ultimo prevalgono.

Le riserve La riserva indica la volontà di uno Stato di: non accettare certe clausole del trattato o di accettarle con talune modifiche oppure secondo una specifica interpretazione L’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva se la riserva è accettata da tutte le altre Parti Le riserve svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la massima adesione possibile ai grandi accordi multilaterali

Le riserve Classificazione: a) riserva eccettuativa: è una dichiarazione unilaterale mediante la quale lo Stato si obbliga al rispetto di un trattato, escludendo però l’applicazione di una o più disposizioni b) Riserva modificativa: è una dichiarazione unilaterale con la quale lo Stato si vincola ad un trattato con la modifica di una o più clausole c) Riserva interpretativa: è una dichiarazione unilaterale mediante la quale lo Stato si vincola ad un trattato specificando che una o più disposizioni saranno accettate come vincolanti soltanto se intese secondo un determinato significato ed escludendone ogni altro astrattamente possibile

Le riserve Secondo il diritto internazionale classico, la possibilità di apporre una riserva doveva essere concordata nella fase di negoziazione. La riserva non era apponibile nella fase di ratifica perchè impediva, secondo la dottrina, la formazione del consenso. Parere 28.5.1951 della CIG in merito alla Convenzione sulla repressione del Genocidio. “una riserva può essere formulata all’atto della ratifica anche se la relativa facoltà non è espressamente prevista nel testo del trattato purchè essa sia compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Gli altri Stati contraenti hanno la facoltà di contestare la riserva. Se gli Stati non raggiungono un accordo sul punto, il trattato non può considerarsi esistente tra i due Stati”.

Le riserve Art. 19 CDV/69. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che: a) la riserva non sia vietata dal trattato; b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Art. 20 par. 5 CDV/69. Una riserva può essere contestata entro 12 mesi dalla notifica, altrimenti si ritiene accettata.

Le riserve Ulteriore evoluzione. Possibilità di apporre riserve in un momento successivo alla ratifica purché nessuna delle altri parti contraenti manifesti obiezioni entro 12 mesi. Giurisprudenza CEDU: - una riserva, anche se inammissibile, non comporta l’estraneità dello Stato rispetto al trattato ma l’invalidità della sola riserva; - si deve prescindere dalla qualificazione della riserva operata dallo Stato riservatario al momento della presentazione e verificare sempre se essa incide sull’oggetto o lo scopo del trattato

Riserve e giudice interno o internazionale Se la riserva è stata accettata deve ritenersi ammissibile anche se contraria all’oggetto e allo scopo del trattato? Se la riserva invece ha incontrato obiezioni è inamissibile anche se non contraria all’oggetto e allo scopo del trattato? Il giudice, interno o internazionale, può decidere con effetti limitati al caso di specie. In mancanza dell’intervento di un giudice, si deve tenere comunque conto delle obiezioni o della mancanza di obiezioni alla riserva.

Riserve e ordinamento italiano Il governo può formulare riserve non previste dalla legge di autorizzazione alla ratifica? La riserva è valida se formulata autonomamente dagli organi interni (sia esecutivo sia legislativo) aventi i pieni poteri che concorrono alla manifestazione della volontà dello Stato. Se invece il governo non tiene conto di una riserva contenuta in una legge di autorizzazione, si ha una violazione grave del diritto interno (v. supra)

L’interpretazione dei trattati Fino agli anni ‘60 del secolo scorso prevaleva il metodo di interpretazione soggettivistico: in caso di dubbio interpretativo bisognava rifarsi alla volontà degli Stati -> problemi per ricostruirla e non trasparenza per gli Stati aderenti Con la convenzione dell’Aja del 1969 sul diritto dei trattati viene invece fatto prevalere il metodo obbiettivistico Le norme sull’interpretazione sono divenute quasi tutte di rango consuetudinario e quindi si applicano anche a Stati terzi

L’interpretazione dei trattati Metodo obbiettivistico: al trattato va attribuito il senso che è fatto palese dalle parole usate nel suo testo, che va letto nella sua globalità alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato stesso, secondo buona fede Occorre fare riferimento in primo luogo: a tutte le parti che compongono il testo (preambolo per oggetto e scopo, contesto, allegati, relazioni esplicative..) e SOLO in via sussidiaria alle prassi successive all’entrata in vigore (spazio residuale rimasto a favore dell’impostazione soggettivistica)

L’interpretazione dei trattati Nel caso di trattati redatti in più lingue ufficiali facenti ugualmente fede ma con significati contrastanti: che versione linguistica prevale? Tradizionalmente: prevaleva quella più restrittiva Con la convenzione dell’Aja del 1969 (artt. 33): se il contrasto non si può risolvere ricorrendo alle regole ex art. 31 e 32 deve essere adottato: “il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi”

La successione degli Stati Circostanze di fatto, costituite dall’affermarsi, dal ritirarsi e dall’espandersi della sovranità territoriale. Tipologie: Distacco di parti del territorio Secessione Smembramento Incorporazione Fusione

Successione Alla successione è dedicata la Convenzione di Vienna del 1978, entrata in vigore nel 1996, ma ratificata solo da 22 Stati. Sfera di applicazione: art. 7 par. 1: si applica alle successioni che siano intervenute dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Art 7 par.2: Convenzione applicabile anche alle dichiarazioni di successione occorse prima dell’entrata in vigore, ma valida solo per i coentraenti che accettano tale dichiarazione.

Successione Trattati localizzabili. Lo Stato che in qualsiasi modo si sostituisce ad un altro nel governo di una comunità territoriale, è vincolato dai trattati (o da clausole) localizzabili che hanno come oggetto l’uso di determinate parti di territorio (servitù passive, libertà di navigazione, costruzione di opere sui confini o fiumi, come dighe). L’obbligo di rispettare le frontiere stabilite del predecessore deriva invece dal rispetto del diritto di sovranità territoriale di ciascun Paese.

Distacco di parti del territorio Per effetto di cessione o conquista, la parte di territorio distaccatasi si aggiunge a quello di uno Stato esistente. Al territorio in questione si estendono gli accordi vigenti nello Stato che acquista il territorio. Dottrina della mobilità delle frontiere nei trattati.

Secessione Quando sulla parte di territorio distaccatasi si formano uno o più nuovi Stati. Gli Stati di nuovi formazione hanno sempre preteso l’applicazione del principio della tabula rasa (Cuba dopo la secessione dalla Spagna 1898, Panama dopo la secessione dalla Colombia 1903, Finlandia dopo la secessione dalla Russia nel 1917) Accordi di devoluzione. Non trasmettono direttamente gli obblighi pattizi. Non hanno efficacia nei confronti delle altre parti contraenti, pone soltanto l’obbligo per la ex-colonia di compiere i passi necessari affinchè gli accordi siano rinnovati. L’applicazione del principio della tabula rasa, è integrale per I trattati bilaterali o multilaterali chiusi. Per I trattati multilaterali aperti è prevista la possibilità di notificare la successione; la partecipazione al trattato retroagisce al momento dell’indipendenza.

Smembramento Quando uno Stato si estingue e sul suo territorio si formano due o più Stati. Lo smembramento si verifica quando non c’è continuità nell’organizzazione del governo preesistente in nessuno degli Stati di nuova formazione. (es. RFT e RDT dopo Reich) Iugoslavia. Smembramento o secessione della Croazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia dalla Repubblica Iugoslava (Serbia-Montenegro). L’ipotesi da è escludere, per il cambiamento di regime e di costituzione. Si applica principio della tabula rasa con possibilità di notifica di successione per i trattati multilaterali aperti. Prassi recente. Tendenza a recepire le obbligazioni pattizie dello Stato smembrato. In particolare, distribuzione pro quota dei debiti contratti con Stati esteri e organizzazioni internazionali.

Incorporazione e fusione Incorporazione. Quando uno Stato estinguendosi passa a far parte di un altro Stato. (Regno d’Italia) Fusione. Quando due o più Stati si estinguono e danno vita ad un nuovo Stato. (Repubblica yemenita) Il criterio di distinzione rimane la continuità nell’organizzazione del governo. Principio della mobilità delle frontiere dei trattati per l’incorporazione. Principio della tabula rasa per i casi di fusione. In caso di unione federale, continuità degli accordi.

Mutamento radicale del governo Quando si instaura un regime radicalmente diverso muta la persona di diritto internazionale. Si ha continuità per i trattati compatibili con il nuovo regime. Applicazione del principio rebus sic stantibus, i trattati comunque si estinguono se mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della loro conclusione

Successione nei debiti contratti mediante accordo internazionale Debiti derivanti da accordi internazionali con altri Stati o con organizzazioni internazionali (FMI) Principio della tabula rasa, salvo i debiti localizzabili. Prassi recente, tendenza ad una partizione dei debiti al fine, soprattutto, di mantenere i flussi di credito

Cause di invalidità e di estinzione dei trattati Errore essenziale (art. 48 CDV/69) Dolo (art. 49 CDV/69) Corruzione dell’organo stipulante (art. 50 CDV/69) Violenza esercitata sull’organo stipulante (art. 51 CDV/69) Cause di estinzione: Condizione risolutiva Termine finale Denuncia o recesso Inadimpimento della controparte Sopravvenuta impossibilità all’esecuzione Abrogazione totale o parziale

Violenza sullo Stato art. 52 CDV/69. è nullo qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite Quando tra la minaccia dell’uso della forza e la conclusione di un accordo vi è un rapporto immediato e diretto, l’accordo è invalido. (Trattato di Berlino 29.11.38 sulla cessione del territorio dei Sudeti alla Germania di Hitler) Le pressioni politiche o economiche non sono considerabili come cause di invalidità Il problema dei trattati ineguali può essere risolto attraverso un’interprezione restrittiva relativemente agli obblighi gravanti sulla parte più debole.

Rebus sic stantibus Il trattato si estingue per il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze essenziali, di circostanze senza le quali le parti non avrebbero concluso l’accordo. Art. 62 CDV/69 par. 1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: a)  l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b)  tale cambiamento non abbia l’effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.

Automatica operatività delle cause di invalidità e di estinzione Alcune cause operano automaticamente. (termine finale, abrogazione) Per le altre cause è fondamentale il giudizio degli operatori giuridici interni. Tale giudizio vale però solo per il caso concreto. La denuncia è invece un atto formale che indica agli altri contraenti la volontà di sciogliersi definitivamente dal vincolo contrattuale. La denuncia vincola gli organi dello Stato denunciante alla disapplicazione. La denuncia tuttavia non vincola gli altri Stati contraenti. In Italia la competenza a denunciare è attribuita al potere esecutivo, ma progressiva tendenza verso una maggiore collaborazione tra Governo e Parlamento