1 Università degli Studi di Macerata BANCA, CREDITO, ASSICURAZIONI - B GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2010 / 2011
2 Programma delle lezioni Definizione di Intermediario Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 L’Agente di assicurazione : la sua evoluzione Le ultime novità regolamentari ISVAP La trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella RCA – Regolamento ISVAP n. 23 La promozione tramite Internet e telefono - Regolamento ISVAP n. 34
3 DEFINIZIONE DI INTERMEDIARIO
4 Definizione INTERMEDIARI ( ex art. 2 – Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ) Le persone fisiche o le Società, iscritte nel Registro Unico elettronico ( RUI ) degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ( CODICE DELLE ASSICURAZIONI ), che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa
5 Tipologie di INTERMEDIARI - 1 L’art. 109 secondo comma del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( CODICE DELLE ASSICURAZIONI ) suddivide in diverse sezioni gli INTERMEDIARI : AGENTI DI ASSICURAZIONE Sez.A – Gli AGENTI DI ASSICURAZIONE, che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione BROKER Sez.B – I mediatori di assicurazione, denominati BROKER, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese
6 Tipologie di INTERMEDIARI – 2 Sez. C – I PRODUTTORI DIRETTI, che esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami Vita, Infortuni e Malattia per conto e sotto la responsabilità di un’impresa di assicurazione Sez. D – le BANCHE, gli INTERMEDIARI FINANZIARI, le SIM ( Società di intermediazione mobiliare ), la società POSTE ITALIANE – Divisione Servizi di Bancoposta Sez. E – i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A) B) e D) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera
7 Gli INTERMEDIARI e il Mercato – 1 Fonte: ANIA ( Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione ) TOTALE GENERALE CANALI DI DISTRIBUZIONE PREMI ( migliaia di € ) Incidenza % 2009 Incidenza % 2008 Agenti ,848,1 Broker ,24,0 Vendita diretta ,910,0 Promotori finanziari / SIM ,25,9 Sportelli bancari ,932,1 TOTALE ,0100,00
8 Gli INTERMEDIARI e il Mercato - 2 TOTALE GENERALE Composizione % della raccolta per canale di vendita e per settore di attività RamiAgentiBroker Sportelli bancari Promotori finanziari Vendita diretta Totale Auto41,817,00,50,012,817,1 Altri Rami Danni 28,561,01,70,410,714,1 Totale Rami Danni 70,278,02,20,423,631,2 Totale Ramo Vita 29,822,097,899,676,468,8 Totale Generale100,0
9 Gli INTERMEDIARI e il Mercato - 3 Considerazioni: Diminuisce nel 2009 l’incidenza della raccolta premi intermediata dagli AGENTI DI ASSICURAZIONE ( -11 punti ) Aumenta l’incidenza per i PROMOTORI FINANZIARI e SIM in ragione dello sviluppo esclusivo sul Ramo Vita ( + 5 punti ) Aumenta l’incidenza anche per gli SPORTELLI BANCARI e anche in questo caso legato allo sviluppo nel Ramo Vita ( + 9 punti circa ) ⇩ Nel 2009 si invertono le linee di tendenza mostrate nel corso del 2008 e nel 2007 con un recupero da parte delle istituzioni finanziarie soprattutto a seguito dello sviluppo nel Ramo Vita
10 Principali Fonti Legislative e normative - 1 FonteDenominazioneDescrizione LegislativoR.D. 16 marzo 1942 n. 262 CODICE CIVILEArtt Legislativo9 dicembre 2002DIRETTIVA CEE 92 / 2002 / CE Normativa4 giugno 2004CIRCOLARE ISVAP n. 533/D Distribuzione polizze di assicurazione, incasso di premi e pubblicità di prodotti assicurativi Normativa1 marzo 2005CIRCOLARE ISVAP n. 551/D Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazioni sulla Vita Legislativo7 settembre 2005CODICE DELLE ASSICURAZIONI Normativa16 ottobre 2006REGOLAMENTO ISVAP n. 5 Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX Codice Legislativo2 aprile 2007 n. 40 DECRETO BERSANI Misure urgenti per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza
11 GLI INTERMEDIARI NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
12 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni …perché un nuovo CODICE DELLE ASSICURAZIONI? 1° OBIETTIVO – unificare in un unico corpo legislativo tutte le norme che riguardano le assicurazioni con la sola eccezione di quelle relative al contratto che restano disciplinate dal Codice Civile (artt. da 1882 al 1932 ) 2° OBIETTIVO – introdurre norme di maggiore tutela del consumatore sia attraverso una migliore trasparenza delle operazioni, sia attraverso una più precisa riconoscibilità degli Intermediari abilitati
13 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Emanato con Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 si compone di: 19 Titoli per complessivi 355 articoli con oltre norme abrogate o aggiornate dal nuovo Codice
14 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Entrato in vigore il 1° gennaio 2006 ( art. 355 ) il nuovo Codice delle Assicurazioni rimanda alla Autorità di vigilanza e controllo – ISVAP – il compito di adottare le disposizioni con un unico regolamento distinto per ciascun Titolo ( art. 354 comma 6 )
15 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni TITOLO IX Intermediari di assicurazione e di riassicurazione Art. 106 – Nozione di intermediazione L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati
16 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Viene istituito ( art. 109 ) il Registro Unico degli Intermediari ( RUI ) a cura dell’ISVAP in cui devono essere obbligatoriamente iscritti in sezioni distinte tutti gli intermediari ⇩ Elenco tassativo, di natura abilitativa, accessibile a tutti i consumatori ( )
17 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Esempio di esito di ricerca nominativo Intermediario dal sito dell’ISVAP : ROSSI PAOLO Numero Iscrizione : A Sezione : A – Agenti Nominativo : ROSSI PAOLO Data Iscrizione : 11 Maggio 2007 Luogo Nascita : BERGAMO (BG) Data di Nascita : 16 Maggio 1958 Tipologia attività intermediazione : Assicurativa Qualifica di esercizio / Operatività : Inoperativo dal 11 Maggio 2007 [<< Indietro] [Nuova Ricerca][Modifica Condizioni di [<< Indietro][Nuova Ricerca][Modifica Condizioni di
18 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Requisiti per l’iscrizione a RUI: 1. Persone fisiche : Possesso diritti civili Non aver riportato condanna irrevocabile per reati contro la pubblica amministrazione, contro la giustizia,contro la fede pubblica, contro il patrimonio…..etc Non essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione Non essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi Possedere adeguate cognizioni e capacità professionali Aver sottoscritto una polizza di responsabilità civile per l’attività svolta a garanzia dei danni arrecati da negligenze e errori professionali di natura personale ovvero da negligenze, errori professionali o infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori in genere
19 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni 2. Società Avere la sede legale in Italia Non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa
20 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni SEPARAZIONE PATRIMONIALE patrimonio autonomo L’art. 117 introduce il principio della separazione patrimoniale in virtù del quale i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o comunque dovute dalle imprese, sono versati in un conto separato che costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo Sul conto non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati ⇩ TUTELA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE
21 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE REGOLE DI COMPORTAMENTO Artt. 120 e 183 Informazione precontrattuale Viene introdotto il principio per cui, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo, tutti gli Intermediari sono tenuti a fornire al contraente le informazioni stabilite da ISVAP con regolamento separato con particolare riferimento a : 1. I dati identificativi relativi alla iscrizione al registro degli intermediari ( numero di iscrizione RUI ) 2. Esistenza di obblighi contrattuali con una o più Imprese preponenti o in mancanza l’indicazione delle Imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti
22 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Regole di comportamento ( art. 183 ) L’Intermediario e le Imprese nella offerta e nella esecuzione dei contratti sono tenuti a : 1. Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei Contraenti e degli assicurati 2. Raccogliere tutte le informazioni finalizzate alla vendita di un prodotto adeguato alle esigenze del Contraente 3. Operare facendo in modo che i Contraenti assicurati siano sempre adeguatamente informati 4. Agire in modo da non recare alcun pregiudizio agli interessi dei Contraenti assicurati 5. Garantire la riservatezza dei dati raccolti
23 Gli Intermediari nel Codice delle Assicurazioni Il sistema delle sanzioni ( art. 113 ) L’ISVAP dispone la cancellazione dell’Intermediario dalla sezione a cui risulta iscritto in caso di : 1. Radiazione 2. Rinuncia all’iscrizione 3. Mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni 4. Perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione 5. Mancato versamento del contributo di vigilanza 6. Perdita di efficacia delle garanzie assicurative ove richiesto 7. Mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia per gli Intermediari iscritti alla sez. B del registro(Broker )
24 …. dal Codice delle Assicurazioni al…Regolamento ISVAP n. 5 1 Gennaio 2006 entrata in vigore Codice delle Assicurazioni 4 Agosto 2006 Pubblicazione sul sito ISVAP ( ) della bozza di regolamento TITOLO IXWWW.ISVAP.IT 15 Settembre 2006 scadenza termine per proposte / osservazioni / chiarimenti da parte degli operatori del settore 16 Ottobre 2006 pubblicazione versione definitiva del Regolamento ISVAP n. 5 1 Gennaio 2007 entrata in vigore Regolamento ISVAP n. 5
25 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 Regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX ( INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ) e di cui all’articolo 183 ( REGOLE DI COMPORTAMENTO ) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni ⇩ Fonte normativa di attuazione del Titolo IX del Codice delle assicurazioni
26 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 FINALITA’ Garantire agli utenti un elevato standard di professionalità degli intermediari attraverso obblighi minimi di formazione, definire precise regole di accesso e di esercizio alla attività di intermediazione………… in definitiva TUTELARE IL CONSUMATORE
27 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 STRUTTURA : PARTE I – Disposizioni di carattere generale ( artt. 1 – 3 ) PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione ( artt. 4 – 34 ) PARTE III – Esercizio dell’attività di intermediazione ( artt. 35 – 61 ) PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori ( art. 62 ) PARTE V – Disposizioni transitorie ( artt. 63 – 73 ) PARTE VI – Disposizioni finali ( artt. 74 – 78 ) + Allegati
28 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PARTE 1 Disposizioni di carattere generale
29 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ART. 2 – Definizioni ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ( lett. D ) L’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e. se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati INTERMEDIARI ( lett. P ) Le persone fisiche e le Società iscritte nel Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa
30 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 REGISTRO ( lett. Y ) Il Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n LOCALI DELL’INTERMEDIARIO ( lett. S ) Le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto delle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo. AGENTI ( lett. C ) Gli intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione
31 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 MEDIATORI o BROKER (lett.T ) Gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione PRODUTTORI DIRETTI ( lett.X ) Gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei ramo vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima
32 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 CORSI IN AULA ( lett. J ) I corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all’esterno, anche attraverso videoconferenza. FORMAZIONE A DISTANZA ( lett. M ) La formazione conseguita, senza l’ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici.
33 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ART. 3 – Ambito di applicazione accessoesercizio Il regolamento disciplina le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione Non si applica alle attività di sola informazione purchè svolte a titolo accessorio nel contesto di altra attività professionale
34 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PARTE 2 Accesso all’attività di intermediazione
35 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ART. 4 RUI Istituisce presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi ( RUI ), suddiviso in 5 sezioni : Sezione A : gli Agenti Sezione B : i Mediatori Sezione C : i Produttori diretti Sezione D : le Banche, gli intermediari finanziari, le SIM e Poste Italiane Spa- Divisione Bancoposta Sezione E : gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A,B o D, per il quale operano Nota bene – L’iscrizione in una delle sezione del registro non consente all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli iscritti alle sezioni A ed E limitatamente a soli incarichi di distribuzione relativi al ramo della Responsabilità Civile Auto
36 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PER LA SEZIONE A – AGENTI ( se persone fisiche ) requisiti L’ Art 8 stabilisce quali sono i requisiti per ottenere l’iscrizione: 1. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art ° comma del Codice delle Assicurazioni 2. Non essere dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 3. Avere superato la prova di idoneità prevista dall’ art Avere stipulato una polizza di responsabilità civile come previsto dall’art. 11
37 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ( se Società ) requisiti L’ Art. 13 definisce i requisiti per l’iscrizione al registro delle Società: 1. Possesso dei requisiti previsti dall’Art. 112 – 1° comma del Codice delle Assicurazioni ( sede in Italia – non essere assoggettate a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa ). 2. Non essere enti pubblici o società controllati da enti pubblici 3. Avere affidato la responsabilità della attività di intermediazione a una o più persone fisiche iscritte nella medesima sezione del Registro alla quale la Società chiede l’iscrizione 4. Essere in possesso della polizza RC prevista dall’ art. 15
38 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Nota bene : La copertura assicurativa ( ⇨ Tutela del consumatore ) deve garantire la RC derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio della attività di intermediazione per fatto proprio dell’intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori o persone del cui operato deve rispondere incluse le persone fisiche o Società iscritte nella sezione E della cui attività egli si avvale Non sono consentite clausole che limitino o escludano la copertura Deve coprire l’integrale risarcimento dei danni anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura L’inserimento di franchigie e scoperti non può essere opposto ai terzi danneggiati
39 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PER LA SEZIONE B – MEDIATORI ( BROKER ) Valgono le stesse regole previste per gli Agenti
40 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PER LA SEZIONE C – PRODUTTORI DIRETTI L ‘Art. 17 stabilisce i requisiti richiesti per l’iscrizione: 1. Essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.110 – 1° comma del Codice 2. Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale 3. Avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati e alla attività svolta
41 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PER LA SEZIONE D - BANCHE / SIM / INTERMEDIARI FINANZIARI POSTE ITALIANE SPA – Divisione Servizi di Bancoposta L’ Art 19 non prevede particolari requisiti salvo l’iscrizione dei soggetti nei relativi Albi
42 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 PER LA SEZIONE E – ADDETTI ALLA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE AL DI FUORI DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO, ISCRITTO NELLA SEZIONE A,B,o D, PER IL QUALE OPERANO COMPRESI DIPENDENTI E COLLABORATORI L’ Art. 21 definisce i requisiti per l’iscrizione al registro: 1. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’ Art. 110 – 1° comma del Codice delle Assicurazioni 2. Non essere dipendenti pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 3. Essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate alla attività svolta ed acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione
43 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 RUI REGISTRO UNICO INTERMEDIARI ( Regime transitorio ) Entro il 31 gennaio 2007 tutti gli intermediari devono iscriversi alla rispettiva sezione, mediante domanda da inviare alla autorità di controllo ( ISVAP ) su modello appositamente predisposto; Gli Agenti di assicurazione, già iscritti all’Albo nazionale degli Agenti di Assicurazione nella 1^ sezione, che alla data del 31 gennaio 2007 operano con mandato di Impresa di Assicurazione vengono di diritto iscritti alla sezione A del RUI; Gli Agenti di assicurazione che a tale data risultano iscritti all’Albo nazionale degli Agenti di Assicurazione nella 2^ sezione, ma non risultano titolari di lettera di incarico agenziale, vengono iscritti alla sezione A del RUI come “ inoperativi “
44 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Gli addetti all’attività di intermediazione operanti solo all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, non hanno obbligo di iscrizione alla sezione E Gli addetti all’attività di intermediazione operanti all’esterno dei locali dell’intermediario per il quale operano, possono essere iscritti alla sezione E del RUI a condizione che : alla data del 1° gennaio esercitavano l’attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale viene richiesta l’iscrizione siano in possesso dei requisiti di onorabilità o non siano assoggettati a procedure fallimentari o non siano sottoposti a divieti e decadenze previsti dalla legge antimafia siano in possesso di adeguata esperienza professionale consistente nell’avere svolto attività nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2007 venga presentata domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2007 dall’intermediario per il quale operano.
45 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 L’ ART 26 prevede la CANCELLAZIONE DAL REGISTRO nei seguenti casi : A seguito di emanazione di un provvedimento di radiazione ( art. 62 – 2° comma lett. A ) In caso di rinuncia all’iscrizione In caso di mancato esercizio per oltre tre anni dell’attività In caso di perdita di almeno uno dei requisiti previsti dagli artt. 108,110, del Codice delle assicurazioni Per gli intermediari iscritti alla sezione D in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli Albi Per gli intermediari iscritti alle sezioni A e B in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative In caso di mancato versamento del contributo di vigilanza Per gli iscritti alla sezione B in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia
46 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Gli artt. 27 e 28 prevedono la possibilità per l’intermediario che si stato oggetto di provvedimento di cancellazione di ottenere la REISCRIZIONE al RUI a condizione che : Siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, rimanendo valido il requisito della professionalità Abbiano effettuato un aggiornamento professionale nei termini previsti dall’art. 38 qualora la domanda di reiscrizione sia presentata trascorso un anno dalla cancellazione; Venga presentata apposita domanda; Ricorrano i presupposti indicati dall’art 114 – commi 1 e 2 del Codice delle assicurazioni in caso di cancellazione per condanna irrevocabile o fallimento ( sentenza di riabilitazione ) o mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia ( pagamento dei contributi e relativi interessi moratori ) In caso di provvedimento di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e siano in possesso dei requisiti nei termini indicati al punto 1
47 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Dalle regole di accesso alle regole di….. ESERCIZIO della attività di intermediazione ( Parte III – Esercizio dell’attività di intermediazione )
48 AGENTI DI ASSICURAZIONE Per gli AGENTI DI ASSICURAZIONE ( sez. A del RUI ) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Devono comunicare a ISVAP : 1. entro 5 giorni lavorativi la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione 2. entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento: I luoghi di conservazione della documentazione prevista dall’art. 57 ( conferimenti di incarichi, contratti conclusi per loro tramite, proposte di assicurazione, l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambito della loro organizzazione,…………..) Eventuali variazioni rispetto ad elementi comunicati in sede di iscrizione L’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5
49 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ADEMPIMENTI ANNUALI Gli Agenti sono tenuti : Al rinnovo della polizza di assicurazione della Responsabilità civile Al pagamento del contributo di vigilanza ( anche in caso di inoperatività ) VERIFICHE PERIODICHE Gli Agenti sono soggetti a verifiche dell’ISVAP in merito a : Permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità Assenza cause di incompatibilità Osservanza obbligo di aggiornamento professionale Obbligo rinnovo polizza di responsabilità civile
50 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Nota bene : AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE tra gli adempimenti annuali particolare rilevanza assume l’ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ( art. 38 ) Gli intermediari persone fisiche iscritti al registro ( sez. A e E ) e gli addetti all’attività di intermediazione operanti all’interno dei locali ( non iscritti al registro ) devono partecipare annualmente a corsi di aggiornamento in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore di cui almeno 15 in aula I corsi sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test (se positivo viene rilasciato attestato ) ed organizzati dalle imprese preponenti o dagli intermediari che si avvalgono dell’operato degli iscritti alla sez. E
51 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ADDETTI ALLA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE Per gli ADDETTI ALLA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE OPERANTI AL DI FUORI DEI LOCALI OPERANTI AL DI FUORI DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO DELL’INTERMEDIARIO ( sez. E del RUI ) Valgono gli stessi obblighi previsti per l’Agente ma l’adempimento è a carico dell’Agente stesso In caso di interruzione del rapporto gli intermediari per cui operano i soggetti di cui alla sez. E devono darne comunicazione all’ISVAP entro 10 giorni lavorativi e contestualmente all’Impresa Mandante
52 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 ADDETTI ALLA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE Per gli ADDETTI ALLA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE OPERANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO OPERANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO ( NO obbligo iscrizione a RUI ) Gli intermediari iscritti alla sezione A, possono avvalersi per lo svolgimento della loro attività all’interno dei locali, di addetti per i quali abbiano accertato preventivamente ( entro il 30 settembre 2007 ) e successivamente periodicamente ( dopo il 1 ottobre 2007 ) : Il possesso dei requisiti di onorabilità Il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione Nel caso accertino la mancanza di uno dei requisiti devono astenersi dall’utilizzo di tali soggetti.
53 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ( Parte III – Titolo I - Art. 35 – 1° comma ) Gli intermediari svolgono i compiti e assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di intermediazione ( lettera di incarico agenziale ) loro conferito o dell’accordo di intermediazione dagli stessi conferito
54 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 REGOLE DI COMPORTAMENTO L’ art 47 detta le regole generali di comportamento definite come obbligo di: diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati osservanza di disposizioni legislative e regolamentari acquisizione delle informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ( adeguatezza del prodotto alle esigenze ) evitare di arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati garantire la riservatezza dei dati raccolti, salvo che nei confronti dell’Impresa preponente, e con divieto di utilizzo per finalità diverse da quelle inerenti lo svolgimento della attività di intermediazione ricevere dal Contraente a titolo di pagamento dei premi solo assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati o girati all’impresa o all’intermediario, vietando di ricevere denaro contante in pagamento di premi relativi a contratti sulla vita o contratti di assicurazione contro i danni per importi superiori a 500 euro per contratto, esclusi i contratti RCA
55 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 L’ art. 48 detta invece le regole di comportamento da tenere in caso di conflitto di interessi non evitabile. In tale situazione l’intermediario deve operare in modo da non recare pregiudizio all’interesse dei contraenti: effettuando operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti astenersi dal proporre variazioni contrattuali o proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri
56 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Accanto al conflitto di interessi non evitabile, esiste un conflitto di interessi definito potenziale per il quale l’ art. 50 stabilisce che l’intermediario deve precisare : se esiste partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione se esiste una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale da parte di una Impresa di assicurazione in una società di intermediazione con riguardo al contratto proposto, se fornisce consulenze basate su una analisi imparziale, fondando le proprie valutazioni su un numero ampio di contratti disponibili se è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dall’impresa in caso di assicurazione della responsabilità civile auto NOTA BENE : il decreto legge 4 luglio 2006 ( cosiddetto “ Decreto Bersani “ ) ha modificato l’art 131 del Codice delle assicurazioni prevedendo l’obbligo di indicare la misura delle provvigioni riconosciute, anche mediante affissione delle stesse nei locali in cui opera, e con indicazione esplicita su preventivi e polizze del premio di tariffa, delle provvigioni e dello sconto eventualmente riconosciuto al Contraente
57 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 Nell’ambito della INFORMATIVA PRECONTRATTUALE gli intermediari consegnano ai sensi dell’ art. 49: In occasione del primo contatto l’ allegato n. 7A relativo agli obblighi di comportamento da tenere nei confronti del contraente ( consegna copia allegato n.7B con notizie sull’intermediario – elementi essenziali del contratto quali durata, costi, limiti di copertura, adeguatezza del contratto rispetto alla propensione di rischio – ect…) In occasione della sottoscrizione di una proposta o di un contratto, copia di dichiarazione secondo il modello dell’ allegato n. 7B, tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale dovuta La consegna deve risultare da apposita dichiarazione scritta L’informativa deve essere resa in lingua italiana o altra lingua concordata tra le parti e fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole
58 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 OBBLIGO DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE L’ art. 54 stabilisce che i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario. I premi pagati all’intermediario devono essere versati in un conto corrente bancario o postale separato intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità, entro cinque giorni. Questa disposizione si applica anche agli iscritti alla sezione B ( Mediatori o broker ) purchè gli stessi siano autorizzati in tal senso dalle imprese direttamente con un accordo o per il tramite di un intermediario iscritto alla sezione A. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dalle imprese di assicurazione.
59 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 IL CONTROLLO DELLE RETI DISTRIBUTIVE obbligo di verificare Le imprese di assicurazione hanno l’ obbligo di verificare : l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive della cui opera si avvalgono L’osservanza delle regole generali di comportamento Le verifiche effettuate devono risultare da un rapporto annuale da inviare all’ISVAP entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare SCOPO DELLA NORMA ? Responsabilizzare le imprese di assicurazione in ordine ai controlli sulla adeguatezza della formazione svolta dalle proprie strutture interne e/o da eventuali outsourcer e/o dagli intermediari
60 Gli Intermediari nel Regolamento ISVAP n. 5 SANZIONI Dal CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Chiunque esercita attività di intermediazione in difetto di iscrizione al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da € a € Le imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € ad un massimo di € Dal REGOLAMENTO ISVAP n. 5: L’ISVAP dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari iscritti al RUI per qualsiasi violazione di norme del Codice delle Assicurazioni, del Regolamento ISVAP n. 5 e di altre disposizione generali o particolari impartite dall’ISVAP Le sanzioni sono ( in ordine crescente di gravità ) : Richiamo Censura Radiazione
61 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione Legge 7 febbraio 1979 n. 48 Legge 7 febbraio 1979 n. 48 : Istituzione e funzionamento dell’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione⇩ Obiettivo: Riordino generale della materia Introduzione di requisiti per lo svolgimento dell’attività
62 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione La legge sull’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni – principali caratteristiche 1. Agiva sulla categoria con l’istituzione di un Albo con funzione abilitativa 2. Richiedeva professionalità e onorabilità dell’iscritto 3. Non introduceva obblighi di formazione e aggiornamento professionale 4. Introduceva sanzioni disciplinari a tutela della categoria
63 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione 9 dicembre 2002 – viene emanata la Direttiva del Parlamento europeo n. 92 sulla intermediazione assicurativa Si introduce il concetto di intermediazione assicurativa come funzione del mercato assicurativo Definizione di intermediazione assicurativa come attività professionalmente qualificata Vengono enunciati i principi di trasparenza e correttezza dei comportamenti dell’intermediario a tutela dell’Assicurato
64 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI⇩ Recepisce la nozione di intermediazione Introduce il Registro Unico degli Intermediari come elenco unico degli intermediari abilitati Introduce il divieto di iscrizione in più sezioni Enuncia i comportamenti che l’intermediario deve tenere a tutela del consumatore introducendo obblighi analitici di informativa su 1. I dati dell’intermediario 2. Conflitti di interessi reali o potenziali 3. Prodotti assicurativi offerti 4. Adeguatezza dei prodotti rispetto alle esigenze dell’Assicurato Definisce le sanzioni come sistema di tutela del mercato ( consumatori )
65 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione I decreti “ BERSANI” Bersani 1 – decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 Bersani 2 – Legge 2 aprile 2007 n. 40⇩ Introducono : 1. La nullità di clausole di esclusiva nei contratti di agenzia 2. La facoltà di disdetta annuale per i contratti poliennali 3. La trasparenza delle provvigioni percepite dall’Agente nei contratti Danni 4. Il principio di un ruolo attivo dell’Agente nel sistema del risarcimento diretto dei sinistri
66 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione IL NUOVO SCENARIO PER L’AGENTE DI ASSICURAZIONI
67 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione L’intermediazione come servizio al cliente La professionalità come valore specifico dell’Agente rispetto agli altri canali distributivi ➨ valore aggiunto : 1. Il contatto personale con il Cliente 2. L’assistenza e la consulenza personale al Cliente
68 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione Il vantaggio competitivo dell’Agente rispetto agli altri intermediari : 1. Rispetto al Broker, maggiore vicinanza e affinità con la clientela “ retail “ 1. Rispetto alla Banca, specifica professionalità nel modulare i contratti sulle esigenze del cliente ( la Banca distribuisce solo polizze “ standard “ )
69 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione L’Agente come Imprenditore ➨ la nuova normativa consente un forte sviluppo delle qualità professionali dell’Agente : 1. Maggiore capacità organizzativa ➨ aumento di efficenza 2. Formazione costante propria e dei collaboratori 3. Necessità di avere collaboratori competenti ( non solo “ venditori )
70 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione IL CLIENTE E I SUOI INTERESSI AL CENTRO DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENTE ( “best execution “ )
71 L’Agente di assicurazione: la sua evoluzione In conclusione In conclusione : Maggiore concorrenza tra i canali distributivi ( principalmente Broker e Banche ) Maggiore concorrenza tra le agenzie
Le ultime novità regolamentari Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 La trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella RCA ( art. 131 Codice delle Assicurazioni ) 72
Le ultime novità regolamentari Scopo del Regolamento : “ Garantire un adeguato livello di informativa e trasparenza a favore dei consumatori “ in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti ex Legge del 24 dicembre 1969 n. 990 ( dalla Relazione dell’ISVAP al Regolamento ) 73
Le ultime novità regolamentari Gli obblighi di informativa previsti dal Capo II sez. I a carico delle Imprese, prevedono la messa a disposizione del pubblico presso i punti vendita e sul sito Internet dei : 1. Documenti precontrattuali 2. Condizioni generali e speciali di polizza 3. Servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato ( presso i punti vendita e tramite il sito Internet dell’Impresa ) 74
Le ultime novità regolamentari Il PREVENTIVO ( artt. 5 e 6 ) riporta : 1. Tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e relativi al soggetto richiedente indica : 1. Il premio globale richiesto 2. La misura della provvigione ( indicata in valore assoluto e in % sul premio ) riconosciuta all’intermediario 3. L’eventuale sconto applicato 4. L’indicazione di un codice di identificazione del preventivo 5. La validità non inferiore a 60 giorni 75
Le ultime novità regolamentari La FLESSIBILITA’ TARIFFARIA ( art. 7 ) Costituisce uno strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso ( ulteriore elemento di personalizzazione ) Nessun limite in ordine alla misura dello sconto praticabile al singolo consumatore Limite derivante dal fabbisogno tariffario complessivo 76
Le ultime novità regolamentari Obblighi di informativa a carico degli intermediari ( art. 9 ) Mettere a disposizione del pubblico l’informativa riguardo alle Imprese di cui offrono i prodotti e i livelli provvigionali percepiti mediante : 1. Affissione o adozione di altri strumenti di visualizzazione, presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile al pubblico; 2. Adeguata evidenziazione sul sito Internet dell’intermediario 77
78 Le ultime novità regolamentari Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 La promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione ( artt. 183 e 191 Codice delle assicurazioni )
79 Alcune DEFINIZIONI particolari ( art. 2 ) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A DISTANZA è il contratto di assicurazione sulla vita o contro i danni stipulato tra un’impresa di assicurazione e un contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’impresa che, per tale contratto, impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34
80 TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti SUPPORTO DUREVOLE Qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse…….. Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34
81 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 Ambito di applicazione ( art. 3 ) Il regolamento si applica: Ai contratti Vita e Danni stipulati da contraenti aventi domicilio ( se persone fisiche ) o sede legale ( se persone giuridiche ) nel territorio italiano
82 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 In dettaglio : Previsione del divieto di utilizzare procedure o meccanismi discriminatori ( in particolare sul ramo R.C.AUTO ove vige l’obbligo contrarre previsto dall’art 132 del Codice delle Assicurazioni ) Previsione del divieto di collocamento di contratti di assicurazione per i quali non è stato rilasciato esplicito consenso dal Contraente ( assenza di risposta o mancato dissenso esplicito non costituiscono presunzione di consenso )
83 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 Possibilità di utilizzare call center composti in via preferenziale da dipendenti o anche da non dipendenti ma comunque coordinati da un Responsabile dipendente dell’ Impresa, con adeguate competenze professionali e con obbligo di aggiornamento annuale, identificabili con un proprio codice personale Obbligo per l’Impresa di fornire le informazioni previste dall’art 67 del Codice del consumo integrate dalla Nota Informativa precontrattuale e da specifiche informazioni relative al supporto ( cartaceo o di altra natura ) con cui ricevere e trasmettere la documentazione
84 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 Obbligo per l’Impresa di acquisire tutte le informazioni utili a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurate e alla propensione al rischio del Contraente Obbligo per l’Impresa di trasmettere tutta la documentazione al Contraente : 1. precontrattuale e contrattuale, prima della conclusione del contratto 2. contrattuale entro cinque giorni dalla conclusione 3. In corso di contratto, tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente E’ facoltà del Contraente sceglie il supporto ( cartaceo o altro supporto durevole )
85 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 DISPOSIZIONI PARTICOLARI ( valide per le Imprese che operano in ) Telefonia Vocale Internet
86 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 Per la TELEFONIA VOCALE le Imprese: dichiarano : 1. Denominazione sociale 2. Finalità commerciale della telefonata forniscono : 1. Codice identificativo e generalità della persona in rapporto con il Contraente 2. Principali caratteristiche del contratto offerto 3. Premio totale da pagare 4. L’esistenza o la mancanza del diritto di recesso, la durata e le modalità di esercizio
87 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 per INTERNET le Imprese devono predisporre un sito che contenga le seguenti informazioni : 1. Denominazione sociale e indirizzo della sede legale 2. Recapito telefonico, telefax e indirizzo mail dell’Impresa 3. Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 4. Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazioni tenuto dall’ISVAP 5. Fasi da seguire per la conclusione del contratto 6. I mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto
88 Le ultime novità : Regolamento ISVAP n. 34 Perché uno specifico regolamento ? “…..le nuove norme sono dirette a tutelare il consumatore che decide di acquistare on line polizze di assicurazione, proteggendolo dai rischi di stipulare contratti con operatori abusivi e garantendolo con regole di trasparenza e di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare. “ dal Comunicato stampa dell’ISVAP del 19 marzo 2010