Exceptio doli Lezione 7 marzo 2011.

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Exceptio doli Lezione 7 marzo 2011

Differenza tra Exceptio doli generalis seu praesentis Exceptio doli specialis seu preteriti

Exceptio doli generalis seu praesentis: attiene al dolo attuale, commesso cioè al momento in cui viene intentata l'azione nel processo, essendo - quale rimedio di carattere generale - utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento con il paralizzare l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium (Cass., 21265.2007)

Exceptio doli specialis seu preteriti: attinente al dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto, diretta a far valere - in via di azione o eccezione - l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mantenendo un comportamento assumente rilievo - quale dolo incidente - nel caso in cui l'attività ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggiro, non comportante l'invalidità del contratto bensì la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito (Cass., 21265.2007).

Exceptio doli generalis: possibilità accordata dall’ordinamento, di opporsi ad un’altrui pretesa o eccezione che, sebbene in astratto fondata, è in concreto espressione dell’esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato alla realizzazione di interessi ritenuti non meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento stesso. Insieme alla buona fede e all’abuso del diritto una delle più rilevanti estrinsecazioni del ruolo propulsivo dell’ordinamento giuridico assunto dalla giurisprudenza e dalla dialettica tra questa e la norma codificata.

Fattispecie tipizzate: Art. 1993, comma 2, c.c. Art. 2384, comma 2, c.c. Art. 1460: replicatio doli.

Rapporti con la clausola generale di buona fede e con l’abuso del diritto: si tratta di rimedi fungibili?

Caratteri dell’abuso del diritto: Cass. 20106.09: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

Limiti: 1- L’applicazione dell’exceptio doli dev’essere possibile; 2- Il rimedio non può essere esperito laddove la norma di diritto sia posta a tutela di interessi superindividuali.

Cass., 5273.07: L’esercizio dell'azione diretta ad ottenere l’inefficacia dei pagamenti effettuati nel corso della procedura concorsuale, allo scopo di realizzare la "par condicio creditorum", non può configurare esercizio fraudolento dei diritti o violazione della buona fede e della regola di correttezza nell'esercizio dei diritti.

Onere della prova: Tendenzialmente, la parte che invoca il rimedio non deve provare l'intento fraudolento, ma l'uso oggettivamente scorretto del diritto, in seguito ad un comportamento contrario ai canoni di correttezza. In tale direzione, l'opponibilità dell'exceptio doli è ammessa soltanto in presenza di un'evidente prova dell'esistenza di un comportamento fraudolento, valutato non in termini soggettivi, ma in chiave oggettiva.

Applicazioni pratiche più note: Contratti autonomi di garanzia; Fideiussione omnibus; Diritto societario; Crediti documentari.

Contratto autonomo di garanzia Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa - in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è nulla - ovvero l'avvenuto soddisfacimento del creditore (Cass. 2464.04)

Ipotesi: l’inadempimento dell’obbligazione garantita non è imputabile in maniera evidente al debitore (trib. Genova, 9.12.92); l’inadempimento è riconducibile alla condotta del beneficiario (Trib. Milano 22.7.94); l’obbligazione garantita è stata adempiuta esattamente (Cass., 23786.2007);

Cass., 26262.2007: In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947 Configura la polizza fideiussoria come garanzia di carattere atipico, con conseguente inapplicabilità della disciplina in tema di fideiussione.

Fideiussione omnibus Il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che un soggetto, di norma un imprenditore, assumerà nei confronti di un altro soggetto, di norma una banca. In caso di rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la liberazione per le obbligazioni future, la giurisprudenza ne ha sanzionato gli abusi applicativi dichiarando l’inefficacia parziale tutte le volte in cui la banca, al fine di salvaguardare la posizione del fideiussore, avrebbe dovuto astenersi dall’erogazione di ulteriore credito all’affidato. L’utilizzo dell’e.d. non è più attuale a seguito della modifica dell’art. 1956 e la conseguente previsione dell’invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Diritto societario Impugnative di bilancio da parte di un amministratore, il quale ha contribuito alla redazione del bilancio, ma che in qualità di socio agisce per farne dichiarare la nullità. Cass 11.12.2000, n. 15592: per ipotizzare un abuso del diritto di impugnativa occorre provare la violazione dei principi di correttezza e buona fede intese come regola di comportamento e, a tali fini, non è sufficiente la semplice identità soggettiva tra chi prima abbia approvato il progetto di bilancio e poi impugnato la delibera di approvazione del bilancio medesimo, atteso che il medesimo soggetto nelle due occasioni ha esercitato funzioni e ruoli distinti (quello di amministratore e quello di socio), onde è ben possibile che abbia espresso due diverse valutazioni, senza che sia per ciò solo configurabile una violazione del divieto di venire contra factum proprium"