ASSENZE E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Tutti gli alunni debbono frequentare almeno i tre quarti delle lezioni affinché l’anno scolastico sia per loro valido e quindi possano essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o agli esami conclusivi. Comunque, se l’alunno dimostra di essersi assentato a causa di malattia, ma con la frequenza di scuola in ospedale o a domicilio concordata con la scuola, tali periodi non debbono essere considerati come assenze. Con la C.M. n° 20/11 inoltre il MIUR ha precisato che il Consiglio di classe se ha comunque elementi utili per la valutazione dell’alunno, può decidere che possa essere superato il tetto massimo di assenze.tre C.M. n° 20/11
RIPETENZE-PERMANENZE
Nella scuola Secondaria di Secondo grado (ex scuola superiore): “una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’art. 316” (operatori dell’ASL). Per chiarezza si ribadisce che anche gli alunni con disabilità possono ripetere solo una volta la stessa classe di una scuola Secondaria di Secondo grado.l’iscrizione per un terzo anno all’art. 316