Identità culturale e protezione delle minoranze linguistiche

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Transcript della presentazione:

Identità culturale e protezione delle minoranze linguistiche UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE MASTER IN DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE MODULO V (La mediazione culturale) Il multiculturalismo Identità culturale e protezione delle minoranze linguistiche Prof.ssa Valeria Piergigli (28 marzo 2014)

Per cominciare, alcune parole-chiave MULTICULTURALISMO DIVERSITÀ e PLURALISMO IDENTITÀ LINGUISTICA E CULTURALE

MULTICULTURALISMO Fenomeno che si collega “all’idea di una pari dignità da riconoscersi alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunità che convivono in una società democratica e all’idea che ciascun essere umano ha diritto a crescere dentro una cultura che sia la propria e non quella contingentemente maggioritaria nel contesto socio-politico entro cui si trova a vivere” (Ferrara, Multiculturalismo, in Dizionario di politica, a cura di Bobbio-Matteucci-Pasquino, Torino, 2004, p. 671).

MULTICULTURALISMO (segue) Fenomeno fondato “sulla rivendicazione e sulla richiesta di riconoscimento delle differenze culturali: esso rimanda dunque all’affermazione della pari dignità di singole identità culturali, cioè dell’eguale valore di culture diverse” (Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, Milano, 2002, p. 36)

MULTICULTURALISMO (segue) Esempio di consacrazione costituzionale del valore del multiculturalismo: Art. 27 Carta canadese dei diritti e delle libertà, 1982: “This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians”. Multiculturalism Act 1988

Diversa la nozione di MULTIETNICITÀ: “situazione di compresenza in un determinato spazio fisico o relazionale di differenti gruppi etnici portatori di diversi patrimoni culturali” (Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, cit., pp. 9 e 11).

Ancora diversa la nozione di INTERCULTURALITÀ “Interculturalità” rimanda all’esistenza e all’interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco (art. 4.8 Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005).

assimilazionismo / melting pot Multiculturalismo vs assimilazionismo / melting pot Identità culturale e lingua: quale il nesso? Diritto alla identità linguistica/culturale: dimensione individuale e collettiva

Le identità culturali minoritarie Minoranze autoctone (linguistiche, nazionali, etniche; concentrate o diffuse) Popoli indigeni Nuove minoranze (immigrati)

Cos’è una MINORANZA? “… un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo cittadini dello Stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare le loro culture, tradizioni religiose, lingue” (Rapporto Capotorti, 1979)

Tutela delle identità linguistiche e culturali minoritarie: la dimensione internazionale Art. 27 Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992) Convenzioni OIL n. 107/1959 e n. 169/1989 Dichiarazione sui diritti dei popoli autoctoni (2007) Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale (2001) Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (2005) Documenti OSCE sulla “dimensione umana” spec. dal 1989

Tutela delle identità linguistiche e culturali minoritarie: la dimensione internazionale Consiglio d’Europa: in particolare 1) art. 14 CEDU (1950) 2) Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) 3) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Unione europea: in particolare 1) criteri di Copenaghen (1993) 2) artt. 2 e 49 TUE (2007) 3) art. 22 Carta dei diritti fondamentali dell’UE (2000)

Tutela delle identità linguistiche e culturali minoritarie: i modelli nazionali Ordinamenti liberali-agnostici (es. Stati Uniti, Francia) Ordinamenti promozionali (es. Italia, Spagna) Ordinamenti bi/multinazionali paritari (es. Belgio, Svizzera, Canada)

Le modalità della tutela (c.d. azioni positive) Subordinazione o meno a una percentuale minima di parlanti nel territorio ovvero a un numero minimo di richieste Principio di personalità vs principio di territorialità della tutela Bilinguismo totale vs separatismo linguistico Tutela simmetrica o asimmetrica

Le applicazioni delle politiche nazionali di tutela e promozione Tutela dei patrimoni storico-culturali minoritari I diritti linguistici: 1) nell’insegnamento 2) nei media 3) nella toponomastica 4) davanti alle autorità amministrative e giurisdizionali L’ombudsman e altri istituti di garanzia

Le applicazioni delle politiche nazionali di tutela e promozione (segue) L’autonomia politico-territoriale e l’autogoverno locale. Autonomia e autodeterminazione (Quebec, Catalogna, Scozia, Kosovo, Crimea) La rappresentanza delle minoranze nella organizzazione locale o statale Parificazione giuridica delle lingue minoritarie alla lingua dello Stato (co-ufficialità) a livello locale o statale.

Costituzione italiana 1948 Art. 2: le formazioni sociali e il pluralismo. Art. 6: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Art. 116: «Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale». Art. 117: competenze legislative regionali (su istruzione, valorizzazione beni culturali e promozione attività culturali).

Altre fonti normative (Italia) Statuti regionali speciali e ordinari Legge 482/1999 “Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche” Legge 302/1997 di ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali Legge 38/2001 sulla protezione della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia Leggi regionali

Costituzione della Spagna 1978 Art. 3 1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. 2. Le altre lingue della Spagna saranno considerate anch’esse ufficiali nelle relative Comunità autonome, in conformità ai loro Statuti. 3. La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

Altre fonti normative (Spagna) Statuti regionali (leggi organiche) Leggi statali di ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) e della Carta delle lingue regionali o minoritarie (2001) Leggi regionali, tra cui le leggi di “normalizzazione linguistica”

CANADA BNAA 1867 133.  Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec. The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 Equality Rights 15.  (1)  Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. (2)  Subsection  (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 Official Languages of Canada 16.  (1)  English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada. (2)  English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick. (3)  Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 16.1  (1)  The English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges, including the right to distinct educational institutions and such distinct cultural institutions as are necessary for the preservation and promotion of those communities. (2)  The role of the legislature and government of New Brunswick to preserve and promote the status, rights and privileges referred to in subsection  (1) is affirmed. 17.  (1)  Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of Parliament. (2)  Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of the legislature of New Brunswick.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 18.  (1)  The statutes, records and journals of Parliament shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative. (2)  The statutes, records and journals of the legislature of New Brunswick shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative. 19.  (1)  Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court established by Parliament. (2)  Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court of New Brunswick.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 20.  (1)  Any member of the public in Canada has the right to communicate with, and to receive available services from, any head or central office of an institution of the Parliament or government of Canada in English or French, and has the same right with respect to any other office of any such institution where (a)  there is a significant demand for communications with and services from that office in such language; or (b)  due to the nature of the office, it is reasonable that communications with and services from that office be available in both English and French. (2)  Any member of the public in New Brunswick has the right to communicate with, and to receive available services from, any office of an institution of the legislature or government of New Brunswick in English or French.

CARTA CANADESE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ 1982 21-22 (Omissis) 23. Minority Language Educational Rights (Omissis)