Chiara Pozzi Ufficio Sicurezza Prodotti Direzione Tecnico Scientifica

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Transcript della presentazione:

Chiara Pozzi Ufficio Sicurezza Prodotti Direzione Tecnico Scientifica REACH e CLP: i problemi emersi e le soluzioni suggerite Chiara Pozzi Ufficio Sicurezza Prodotti Direzione Tecnico Scientifica Milano, 15 aprile 2010

REACH e CLP REACH GHS CLP Identificazione del pericolo Classificazione Pericoli chimico-fisici Pericoli per la salute Pericoli per l’ambiente Etichettatura (avverte l’utilizzatore di un pericolo) Schede Dati di Sicurezza (indica le condizioni per minimizzare l’esposizione e di conseguenza il rischio ). Classificazione Strumenti di Comunicazione del pericolo GHS CLP REACH INVENTARIO SOSTANZE PERICOLOSE Tutte quelle immesse sul mercato a prescindere dalla quantità INFORMAZIONI PER EMERGENZE SANITARIE SU MISCELE PERICOLOSE

Problemi emersi Carico di lavoro eccessivo per le aziende dovuto a tutti gli obblighi e le scadenze previsti dal REACH e dal CLP Sovrapposizione dei due regolamenti che molto spesso porta a confusione Sovraccarico di lavoro per le aziende, soprattutto le PMI, in riferimento alle SDS poiché devono, entro il 1 dicembre 2010: riclassificare in base al CLP tutte le sostanze aggiornare il sistema di creazione delle SDS rivedere le SDS di sostanze e miscele inviare le SDS a tutti quelli a cui hanno consegnato la sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti Ritardi nella pubblicazione del Regolamento di revisione dell’Allegato II che richiede applicazione obbligatoria a decorrere dal 1° dicembre 2010

Cosa prevede il REACH in materia di SDS Titolo IV: Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR. Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/55/CE Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell’Allegato II 4

Scheda Dati di Sicurezza Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel REACH. E’ ancora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva 2001/58/CE. E’ prevista l’inversione delle Sezioni 2 e 3. E’ previsto l’inserimento dell’ indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile della compilazione. Per le sostanze PBT e vPvB è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all’Allegato XIII). Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.

Aggiornamento SDS La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall‘ Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un‘ autorizzazione; quando viene imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come “Revisione“ con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.

Revisione Allegato II Pubblicazione prevista per fine aprile-maggio 2010 La revisione uscirà sotto forma di Regolamento suddiviso in due Allegati con tempi di adeguamento diversi Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Allegato I sia per le sostanze che per le miscele (salvo eccezioni) Deroga fino al 1 dicembre 2012 per le miscele immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010, per le quali non è necessaria una revisione della SDS Dal 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Allegato II del Regolamento sia per le sostanze che per le miscele (salvo eccezioni)

Dal 20/01/2009 Fino al 1 dicembre 2010: Le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate in accordo con la DSD (Dangerous Substances Directive: Dir.67/548/CEE) Le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate in accordo al CLP prima di questa data MA Classificazione DSD + CLP sulla SDS Etichettatura e imballaggio in base al CLP

Dal 20/01/2009 Fino al 1 giugno 2015: Le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in accordo con la DPD (Dangerous Preparations Directive: Dir.99/45/CE) Le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in accordo al CLP prima di questa data MA Classificazione DPD + CLP sulla SDS Etichettatura e imballaggio in base al CLP

Dal 01/12/2010: il CLP sostituisce la DSD per le sostanze Le sostanze devono essere classificate in accordo sia con la DSD e sia con il CLP fino al 1 giugno 2015. e: Classificazione DSD + CLP sulla SDS. Etichettatura e imballaggio: in base al CLP solamente Ma le sostanze già classificate, etichettate e imballate in accordo alla DSD e messe sul mercato prima del 1 dicembre 2010 dovranno essere rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre 2012

Dal 01/06/2015: il CLP sostituisce la DPD per le miscele Le miscele (come le sostanze) devono essere classificate, etichettate e imballate in accordo con il CLP solamente. Ma le miscele già classificate, etichettate e imballate in accordo alla DSD e messe sul mercato prima del 1 giugno 2015 dovranno essere rietichettate e reimballate entro il 1 giugno 2017.

Alcuni obblighi del REACH cambiano in funzione della classificazione Sostanze pre-registrate CMR cat. 1 o 2 > 1 t/anno R50/53 >100 t/anno Registrazione entro il 30 novembre 2010 Art. 23 REACH Sostanze fabbricate/importate > 10 t/anno Se classificate pericolose Valutare l’esposizione e caratterizzare il rischio per il CSR Art. 14 REACH Sostanze pericolose Fornire la SDS Art. 31 REACH > 1 t/anno e < 10 t/anno probabili CMR cat. 1 o 2 (attuale direttiva) o cat. 1A o 1B (secondo CLP dal 1/12/2010) Fornire tutte le informazioni richieste dall’allegato VII del REACH (e titolo V del CLP pertinenti) All. VII REACH 1 t/anno e < 10 t/anno Classificate per effetti sulla salute o sull’ambiente Uso dispersivo All. VII REACH Sostanze CMR cat. 1 o 2 (attuale direttiva) o cat. 1A o 1B (secondo CLP dal 1/12/2010) Incluse nell’allegato XIV del REACH Richiedere autorizzazione per ogni uso Art. 57 REACH

1° ATP e interazioni con il REACH Le sostanze che cambiano di classificazione con il 1° ATP diventando Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione (CMR) di Categoria 1 e 2 (superiori ad 1 ton/anno) o Pericolose per l’Ambiente R50/53 (superiori alle 100 ton/anno) devono essere registrate, per obbligo del Regolamento REACH, entro il 1 dicembre 2010 (scadenza stabilita per la Registrazione delle sostanze classificate come CMR superiori a 1 ton/anno e R50/53 superiori alle 100 ton/anno). Per le sostanze che cambiano classificazione con il 1 ATP e che sono inserite nella Candidate List, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa (es: per Di-isobutilftalato dal 13 gennaio), si è tenuti a predisporre, tempestivamente, la SDS per la sostanza (se non già prevista ai sensi normativi) e a inserire la nuova classificazione prima della data fissata dal 1 ATP del CLP.

Organizzazione e attività di Federchimica Comitato Sicurezza Prodotti Gruppo di Lavoro REACH e CLP Task Forces: Implementazione GHS e CLP, SDS, Scenari Espositivi e Registrazione Attività Monitorare evoluzione normative Interagire con le Autorità Competenti nazionali e internazionali Informare (workshop, circolari informative…) Predisposizione di documenti (linee guida, monografie…)

Grazie per l’attenzione