LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE

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Transcript della presentazione:

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO E CONFRONTO Il sistema contabile delle Aziende Sanitarie Regionali I principi generali di prof. Luigi Puddu e prof. Enrico Sorano Torino, 20 marzo 2006

L’AMMINISTRAZIONE RAZIONALE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ESECUZIONE

Modello di riferimento Preventivo Gestione Consuntivo Rendiconto finanziario Finanziario Finanziario Con stanziamenti Economico Finanziario Patrimoniale Partita Doppia Giornale Mastro Stato Patrimoniale Conto Economico Rendiconto finanziario Economico/ Patrimoniale

ART. 5, COMMA 5, D.LGS. N. 502/92 Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 229/1999, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi del codice civile, così come integrato e modificato con d.lgs. n. 127/91

PREVISIONI DELL’ART. 5, COMMA 5 Tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale Adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo Destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio

PREVISIONI DELL’ART. 5, COMMA 5 Tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati Obbligo di pubblicità annuale dei risultati delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti

ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 502/92 Per garantire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, si prevede la predisposizione di apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

L.R. 18 Gennaio 1995, n.8 LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E LE AZIENDE OSPEDALIERE ADOTTANO, ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI TRIENNIO, UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ARTICOLATO IN STRALCI ANNUALI, DA VERIFICARE ALLA FINE DI OGNI ANNO, ATTRAVERSO IL QUALE FISSANO LE SCELTE ED INDIVIDUANO GLI OBIETTIVI ASSUNTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

L.R. 18 Gennaio 1995, n.8 I DIRETTORI GENERALI ADOTTANO OGNI ANNO, INSIEME AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE, ANCHE UN BILANCIO PLURIENNALE. QUEST’ULTIMO E’ REDATTO IN COERENZA CON IL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ED E’ RIFERITO ALLO STESSO ARCO TEMPORALE

E’ ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE BILANCIO PLURIENNALE RAPPRESENTA, PER OGNI ESERCIZIO DI RIFERIMENTO, LA PREVISIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DI GESTIONE NONCHE’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE COSTITUISCE LO STRUMENTO PER RISCONTRARE LE MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL PERIODO CONSIDERATO EVIDENZIA GLI INVESTIMENTI PREVISTI, INDICANDO LE MODALITA’ DI COPERTURA ED I RIFLESSI SUI COSTI E RICAVI DI ESERCIZIO E’ ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E’ ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ESERCIZIO, COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E’ RIFERITO ALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ ADOTTATO VIENE TRASMESSO ALLA REGIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E’ REDATTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’, NEL LIMITE DEL BUDGET AUTORIZZATO ED ASSEGNATO DALLA GIUNTA REGIONALE E CONSIDERATI GLI ALTRI RICAVI DI GESTIONE NONCHE’ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO RAPPRESENTA LA SITUAZIONE ANNUALE DEI COSTI E DEI RICAVI DI GESTIONE NONCHE’ DEL PATRIMONIO E’ ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE ENTRO IL 30 APRILE DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCE E’ INVIATO ALLA REGIONE PER L’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI NELLA REDAZIONE DEI BILANCI SI TIENE CONTO DEI SEGUENTI PRINCIPI: I PROVENTI E GLI ONERI DEVONO ESSERE RIFERITI A QUELLI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DELL’INCASSO O DEL PAGAMENTO I RISCHI DEVONO ESSERE RIFERITI A QUELLI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO ANCHE SE CONOSCIUTI DOPO LA CHIUSURA DI QUESTO

L.R. 18 Gennaio 1995, n.8 I BILANCI DEL AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE SONO COSTITUITI DA: STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA

STATO PATRIMONIALE CONSENTE L’IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI POSTE COSTITUENTI LA STRUTTURA PATRIMONIALE (ATTIVITA’ E PASSIVITA’) DELL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE

CONTO ECONOMICO COMPRENDE I RICAVI ED I COSTI, RAGGRUPPATI CON SISTEMA SCALARE, IN MODO DA EVIDENZIARE, SOSTANZIALMENTE, TRE RISULTATI DIFFERENZIALI, IDONEI A CONSENTIRE L’IMMEDIATA PERCEZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE, NONCHE’ LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

L.R. 18 Gennaio 1995, n.8 LA CONTABILITA’ ANALITICA HA COME FINE L’ANALISI COMPARATIVA DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI PER UN EFFICACE CONTROLLO DI GESTIONE L’ELABORAZIONE DI INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ L’ELABORAZIONE DI STANDARD DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARSI ANCHE AL FINE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO SANITARIO

LA CONTABILITÁ ANALITICA E’ CARATTERIZZATA DALLA ARTICOLAZIONE DELLA AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN CENTRI DI COSTO DALLA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI IN UN PIANO DEI CONTI

LA CONTABILITÁ ANALITICA ALL’ARTICOLAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN CENTRI DI COSTO PROVVEDONO I DIRETTORI GENERALI ATTRAVERSO UN PIANO DEI CENTRI DI COSTO, ADOTTATO SULLA BASE DI UNO SCHEMA TIPO PREDISPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

L.R. 18 Gennaio 1995, n.8 IL DIRETTORE GENERALE GARANTISCE IL CONTROLLO DI GESTIONE ATTRAVERSO MODALITA’ CHE CONSENTANO L’INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DELLA CONTABILITA’ ANALITICA ED IL SISTEMA DEGLI INDICATORI DI QUALITA’

IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE SI DOVREBBE ATTENERE ALLA STRUTTURA ED AL CONTENUTO RISULTANTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 FEBBRAIO 2002, CHE ATTUA IL D.LGS. N.502/92 LE SINGOLE REGIONI AVREBBERO DOVUTO EMANARE NORME DI ATTUAZIONE PER L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL D.LGS. N. 502/92 AVEVA PREVISTO CHE LO SCHEMA DI BILANCIO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, FOSSE INFORMATO AI PRINCIPI DEL CODICE CIVILE, TENENDO CONTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 127/91, CHE AVEVA RECEPITO LA IV DIRETTIVA CEE IN MATERIA DEI BILANCI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

NEL NOSTRO PAESE I BILANCI DI ESERCIZIO DELLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE SONO CONTRADDISTINTI DA UNA CERTA DISOMOGENEITA’ DELLE REALTA’ GESTIONALI, RENDENDO COMPLESSI CONFRONTI E VALUTAZIONI, NONCHE’ OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

IN DATA 23 MARZO 2005 E’ STATA SANCITA INTESA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 311/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005) PER LA PARTE INERENTE L’ASSISTENZA SANITARIA E LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

IN PARTICOLARE L’ART. 6 DELL’INTESA SPECIFICA CHE LE REGIONI SI IMPEGNANO A RISPETTARE L’OBBLIGO DI GARANTIRE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NEL SUO COMPLESSO, SIA IN SEDE DI PREVENTIVO ANNUALE CHE DI CONTO CONSUNTIVO

A TAL FINE LE REGIONI PROVVEDONO ALLA VERIFICA TRIMESTRALE DEL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE, COERENTEMENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO DI RIFERIMENTO

ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 311/2004, DELLA RELATIVA INTESA DEL 23 MARZO 2005 E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PIEMONTESI, CON D.G.R. N. 91 – 1950 DEL 28 DICEMBRE 2005 VIENE PROPOSTA L’APPROVAZIONE DI UN MODELLO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO E DI UN MODELLO DI RENDICONTO FINANZIARIO CHE DEVONO ACCOMPAGNARE IL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

IL CONTO ECONOMICO PROPOSTO E L’ANNESSO RENDICONTO FINANZIARIO, STRUTTURATO PER FLUSSI CHE ORIGINANO LE ENTRATE E LE USCITE MONETARIE, CONSENTE DI VERIFICARE LA CONGRUENZA, LE EVENTUALI SITUAZIONI DI SQUILIBRIO E DI SOFFERENZA FINANZIARIA CHE SI MANIFESTANO NELLA GESTIONE AZIENDALE

IN PARTICOLARE SI DISTINGUE IN CHE MISURA IL FABBISOGNO MANIFESTATOSI SIA ATTRIBUIBILE ALLA GESTIONE CORRENTE, AGLI INVESTIMENTI O AD UNA MANCATA COPERTURA DELLE PERDITE PREGRESSE PIUTTOSTO CHE AL TARDIVO TRASFERIMENTO REGIONALE/STATALE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO ATTRIBUITE

OBIETTIVI DEL SISTEMA SANITARIO UTILIZZO AL MEGLIO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE, EROGANDO SERVIZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI MIGLIORARE TRASPARENZA ED OMOGENEITA’ DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE DIFFERENTI AZIENDE, NELL’OTTICA DI UN CONSOLIDAMENTO CHE NON SIA UNA SEMPLICE AGGREGAZIONE DI DATI

PRIORITA’ DEL SISTEMA SANITARIO BILANCI DI ESERCIZIO NEL RISPETTO DEI VINCOLI ECONOMICI E FINANZIARI VERIFICA DEI RISULTATI DELLE SINGOLE ATTIVITA’ REALIZZATE DA OGNUNA DELLE AZIENDE SANITARIE VERIFICA DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI SALUTE ASSEGNATI