1. I FEDELI LA CATEGORIA DEL “POPOLO DI DIO” E’ STATA FATTA PROPRIA DAL LEGISLATORE ECCLESIASTICO TANTO DA ESSERE ASSUNTA TRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE DELLA CHIESA (LIBRO II DEL CIC 1983) DEFINIZIONE DI FEDELI (CAN. 204): SONO FEDELI COLORO CHE, ESSENDO INCORPORATI A CRISTO MEDIANTE IL BATTESIMO, SONO COSTITUITI POPOLO DI DIO E PERCIO’ PARTECIPI DELL’UFFICIO SACERDOTALE, PROFETICO E REGALE DI CRISTO… BATTEZZATI CATECUMENI (CAN. 206) CHIERICI E LAICI (CAN. 207, §1)
2. (segue) I FEDELI Oltre ai fedeli chierici e laici troviamo nell’ambito del popolo di Dio i fedeli di vita consacrata (o religiosi). Non si tratta di un terzo genere, ma “dagli uni e dagli altri provengono fedeli, i quali con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri…..sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa” (CIC, can. 207, § 2). Benché esistano solo 2 generi di fedeli (chierici-laici), sotto l’ottica dei carismi e degli stili di vita abbiamo la tripartizione tra Chierici = chiamati a svolgere il ministero sacro Laici = che vivono nel mondo x ordinare e perfezionare l’ordine temporale Religiosi = professano i consigli evangelici mediante voti e si consacrano in modo speciale a Dio (secondo i carismi)
3. (segue) I FEDELI DOVERI E DIRITTI DEI FEDELI CANN DIRITTO DI ASSOCIAZIONE CAN. 215 ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI ASSOCIAZIONI PRIVATE DI FEDELI Normativa sulle associazioni dei fedeli nei cann ASS. PUBBLICHE= quelle che si propongono l’insegnamento della dottrina cristiana o l’incremento del culto pubblico. Debbono essere erette dall’autorità ecclesiastica. ASS. PRIVATE = costituite direttamente dai fedeli, ma debbono essere riconosciute dalla Chiesa che ne esamina gli statuti
4. I CHIERICI (L’ORDINE SACRO) I MINISTRI SACRI O CHIERICI NORME CHE RIGUARDANO I TRE GRADI DELL’ORDINE SACRO (CANN ) VESCOVI, CHIERICI E DIACONI SACRAMENTO DELL’ORDINE SACRO= POTESTA’ SACRA DI AMMINISTRARE SACRAMENTI+ABILITAZIONE ALLA POTESTA’ DI GOVERNO FORMAZIONE DEI CHIERICI INCARDINAZIONE DEI CHIERICI (OGNI CHIERICO DEVE ESSERE INCARDINATO IN UNA DIOCESI, IN UNA PRELATURA PERSONALE O IN UN ISTITUTO DI VITA CONSACRATA) CLERO SECOLARE(DIOCESANO) – CLERO REGOLARE(RELIGIOSO) OBBLIGHI E DIRITTI DEI CHIERICI CANN DIACONI: DIAC. TRANSEUNTE – DIAC. PERMANENTE
5. I LAICI La missione della Chiesa non è esclusiva, né si identifica con quella dei chierici, ma è propria di tutto il popolo di Dio. Missione dei fedeli laici: ESERCITARE L’APOSTOLATO EVANGELIZZANDO E SANTIFICANDO GLI UOMINI E PERFEZIONANDO CON SPIRITO EVANGELICO L’ORDINE TEMPORALE (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM). Nel CIC vi è un’apposita parte del libro II che detta una serie di disposizioni (“doveri e diritti dei fedeli laici” cann ) concernenti l’apostolato dei laici, i laici nella famiglia e nel matrimonio, la collaborazione agli uffici ecclesiastici. La cooperazione dei laici alle funzioni di governo della Chiesa
6. I RELIGIOSI PROFESSIONE DEI CONSIGLI EVANGELICI MEDIANTE VOTI O ALTRI VINCOLI SACRI MEMBRI DI ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE POSSONO ESSERE: CHIERICI MONACI O FRATI (NON ORDINATI SACERDOTI) SUORE / MONACHE
7. ISTITUTI DI VITA CONSACRATA Istituti di vita consacrata: -Clericali - Laicali -di diritto pontificio oppure di diritto diocesano. Si distinguono in: 1)Istituti religiosi,voti e vita in comune 2) Istituti secolari, voti, no vita in comune Agli Istituti di vita consacrata sono assimilate le Società di vita apostolica = i cui membri senza voti religiosi perseguono il fine della società conducendo vita fraterna in comune
8. GOVERNO DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI Elementi fondamentali degli Istituti religiosi: regola o costituzione, vita in comune, voti pubblici. Governo degli Istituti: 3 livelli di struttura territoriale: locale, provinciale e centrale Superiori maggiorigoverno intero Istituto o una provincia Moderatore supremo (o superiore generale) ha potestà su tutto l’istituto da esercitare a norma del diritto proprio Superiori minorigovernano le singole case CONSIGLIO CAPITOLO Potestà suprema attribuita al Capitolo, mentre al Superiore la potestà esecutiva