La libertà di movimento delle persone Art. 13 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona.
Art. 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Dall’articolo 12 all’articolo 17, la dichiarazione prende in considerazione i diritti dell'individuo nei confronti della comunità. Fra questi, tratta proprio (all’art. 13) il diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato, garantendo, contestualmente e ad ogni individuo, la possibilità di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 13 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini dello Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese. Art. 13 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
A livello normativo, dunque, si distingue fra movimento all'interno di un Paese, di ingresso e/o di uscita in/da esso.
La libertà di movimento riguarda tutti e, quindi, ad esempio, anche le persone portatrici di handicap motorio: si è giunti, solo di recente, all'idea che occorra programmare e strutturare interventi atti ad abbattere le barriere architettoniche.
Nel 1976 è entrato in vigore il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), che ha delineato come i diritti di libera circolazione delle persone debbano e possano essere concretamente applicati.
la questione di stabilire se uno ‘straniero’ si trovi legalmente nel territorio di uno stato è materia che rientra nella giurisdizione domestica dello stato interessato, ma che in ogni caso deve essere disciplinata in conformità con gli obblighi internazionali di quest’ultimo;
chi, entrato illegalmente in uno stato, vi è stato successivamente regolarizzato, deve essere considerato come chi si trova legalmente nel territorio;
uno straniero espulso legalmente ha il diritto di scegliere il paese di destinazione col consenso di questo.
La libera circolazione delle persone nell’Unione Europea
L’Italia è membro dell’Unione Europea
27 Stati Membri 450 milioni di abitanti 23 lingue ufficiali 16 Stati “euro” Paesi con accordi di Associazione, Co-operazione.
In Europa non esistono più le frontiere. L’eliminazione delle frontiere interne richiede una gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’Unione nonché un ingresso e un soggiorno regolamentati dei cittadini extra UE, anche attraverso una politica comune di asilo e immigrazione.
La libera circolazione delle persone è un principio fondamentale garantito dall’Unione europea (UE), scritto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea Articolo 45, libertà di circolazione e di soggiorno:
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 CE). Ogni residente nell’UE ha il diritto di spostarsi, vivere, studiare, lavorare, stabilirsi o fornire un servizio in un altro Stato membro, senza subire discriminazioni fondate sulla nazionalità.
Italia La Convenzione di Schengen viene firmata dall’Italia nel 1997
Come ogni Stato firmatario, Italia si è impegnata a sopprimere i controlli alle frontiere con i paesi contraenti in modo da permettere la libera circolazione delle persone. Questa circostanza ha creato uno spazio interno, nel quale la libera circolazione non solo degli uomini ma anche delle merci, dei capitali e dei servizi non ha più incontrato i vincoli e i limiti imposti dalle barriere nazionali.
Esistono anche i programmi e le politiche comunitarie per favorire la libera circolazione delle persone come, per esempio Lifelong Learning Programme, Erasmus, Grundtvig (es. LIBRO VERDE: promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento)
Normativa italiana Costituzione italiana art. 16 e art. 120
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Costituzione italiana art. 16
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
Secondo l’attuale normativa in materia di cittadinanza italiana (legge 5 febbraio 1992 n. 91) una persona nata in Italia di origine straniera, non diventa automaticamente cittadina Italiana.
Ai cittadini non comunitari l'ingresso nel territorio italiano (che può avvenire, salvi i casi di esenzione e/o di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti) è consentito soltanto se: è in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione;
sia in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di Provenienza.
non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva; non risulti segnalato nel Sistema Schengen fra i respinti e gli espulsi, salvo particolari autorizzazioni contrarie (art. 4 TU Immigrazione)
Occorre distinguere fra ingresso per soggiorni inferiori o superiori ai 3 mesi ma in linea di massima gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Esistono anche delle eccezioni (es. componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare art. 8), rifugiati ecc.
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (art. 10-bis TU immigrazione introdotto dalla l.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. www.poliziadistato.it
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Purtroppo ci sono diversi paesi dove ancora oggi il diritto alla libera circolazione delle persone è sottoposto a forti limitazioni. Alcuni esempi: Cuba Corea del Nord Myanmar Iran Australia Camerun
A Cuba, le restrizioni alla libertà di movimento hanno impedito a giornalisti e attivisti per i diritti umani e politici di esercitare le loro legittime e pacifiche attività. A settembre 2011, le autorità cubane hanno negato a Yoani Sánchez, autrice del popolare blog Generación Y, un visto di uscita dal paese. Yoani Sánchez doveva recarsi negli Usa per ricevere il premio Maria Moors Cabot per il giornalismo alla Columbia University.