Amministrazione di sostegno

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Amministrazione di sostegno La protezione dei soggetti incapaci Tutela Interdizione Inabilitazione Amministrazione di sostegno 1 1

Apertura tutela (art. 343 c.c.)‏ Minore senza famiglia Apertura tutela (art. 343 c.c.)‏ Non debbono essere in “stato di abbandono” perché in tal caso il TM deve dichiararne l’adottabilità 2 2

Genitori deceduti Se non vi sono parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il TM – riconosciuto lo stato di abbandono – dichiara l’adottabilità (a meno che non vi siano richieste di adozione ai sensi dell’art. 44)‏ 3 3

Se entrambi i genitori non hanno riconosciuto il figlio Si applica il comma 2° dell’art.11 della Legge 184/83, e quindi il TM “provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità”, con nomina di tutore provvisorio 4 4

Genitori infrasedicenni Apertura procedimento di adottabilità con nomina di tutore provvisorio, e rinvio d’ufficio fino al compimento del 16° anno, o fino a quando il genitore può effettuare il riconoscimento, dopo essere statoi autorizzato dal tribunale (TO) 5 5

Genitori minorenni E se i genitori sono minorenni, ma hanno più di 16 anni, va sempre nominato un tutore? Secondo alcuni NO: se dopo i 16 anni è prevista la capacità di riconoscere il figlio, è anche implicitamente riconosciuta la capacità di esercitare le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale Opinione maggioritaria SI 6 6

La tutela La tutela è un istituto destinato a proteggere le persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ossia i minorenni e gli interdetti. 7 7

Quando si apre la tutela Minori orfani di entrambi i genitori. Minori con genitori entrambi dichiarati decaduti. Minori con genitori che per altre ragioni non possono esercitare la potestà (ad es., assenza, morte presunta, incapacità sopravvenuta). 8 8

Condizione Assenza o impedimento del titolare della potestà genitoriale Competenza del GT (giudice tutelare), e non del TM (tranne in caso di procedimento adottabilità, dove TM nomina tutore provvisorio)‏ 9 9

Cura, vigilanza, rappresentanza del minore Funzione del tutore Cura, vigilanza, rappresentanza del minore Amministrazione dei beni del minore 10 10

Scelta del tutore Persona designata dal genitore (in un testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata)‏ Se manca designazione, sceglie il GT preferibilmente tra ascendenti, parenti prossimi o affini del minore 11 11

Valutazione di opportunità Preferibile la nomina di un estraneo rispetto al parente (in caso, ad esempio, di decadenza potestà genitore)‏ Inopportuna la nomina di operatori sociali dell’ente locale (cfr. nomina AdS)‏ Tutela affidata a enti di assistenza (art. 354c.c.)‏ 12 12

Protutore Rappresenta il minore nei casi in cui vi è conflitto di interesse con il tutore Sostituisce il tutore in caso di impedimento 13 13

Funzioni e controllo del GT Art. 371 – provv.ti circa l’educazione e l’amministrazione Art. 374 - autorizzazione del GT Art. 375 – autorizzazione del tribunale 14 14

Minore emancipato Il minore è emancipato con il matrimonio Acquista limitata capacità di agire (atti di ordinaria amministrazione)‏ Assistenza di un curatore (per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione)‏ 15 15

Amministrazione di sostegno (AdS)‏ Interdizione Inabilitazione LE PERSONE INCAPACI Misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Amministrazione di sostegno (AdS)‏ Interdizione Inabilitazione 16 16

AdS (Amministrazione di sostegno) Le persone che, per effetto di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, vanno tutelate attraverso la nomina di un amministratore di sostegno 17 17

Infermità o menomazione fisica o psichica una situazione obiettiva di limitazione della capacità di autodeterminazione del soggetto (ad esempio, malati di mente, portatori di handicap psichici, tossicodipendenti o etilisti cronici: situazioni in cui non vi è un corretto processo di formazione dei momenti volitivi); una limitazione della sola capacità di movimento e di estrinsecazione delle proprie decisioni (ad esempio, portatori di handicap fisici, persone anziane o che hanno subito traumi o interventi invalidanti: situazioni in cui non vi è la possibilità, da parte del soggetto, di dare autonoma esecuzione alla proprie scelte volitive). 18 18

parenti entro il IV grado affini entro il II grado PM Procedimento Chi può fare ricorso: Beneficiario Coniuge parenti entro il IV grado affini entro il II grado PM 19 19

Chi deve fare ricorso… I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso al Giudice Tutelare (o, in alternativa, ad informare il Pubblico Ministero)‏ 20 20

Competenza del GT Il GT emette decreto nel quale prevede: Durata dell’incarico Atti che l’AdS può compiere Atti che il beneficiario può compiere da solo Limiti di spesa per l’AdS 21 21

Scelta dell’amministratore Deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario Può essere designato dal beneficiario In assenza di designazione: scelta del GT, preferibilmente coniuge o parenti NO operatori dei servizi sociali 22 22

Compiti dell’AdS Compiere alcuni atti in nome e per conto del beneficiario (gli atti che il beneficiario non può fare da solo)‏ Riferire al GT 23 23

Funzione dell’AdS Sostenere senza necessariamente incapacitare, senza limitare (a differenza di come invece avviene per l’interdizione)‏ 24 24

Interdizione La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetta, quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione. 25 25

Effetti dell’interdizione La persona viene privata della capacità di agire (diventa incapace, come il minore)‏ Nomina di un tutore 26 26

Inabilitazione Infermità di mente non tanto grave da dar luogo ad interdizione Prodigalità o abuso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, tali da esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici Sordomutismo e cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente 27 27

Effetti dell’inabilitazione Incapacità di compiere da solo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con necessità di essere assistito, per il compimento di tali atti, da un curatore 28 28

Competenza L’interdizione e l’inabilitazione sono pronunciate con sentenza dal Tribunale ordinario in composizione collegiale 29 29

Differenze tra i diversi istituti L’AdS rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi. L’interdizione e l’inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l’amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona. 30 30

Opinione maggioritaria Incapacità generale della persona = interdizione Incapacità parziale = AdS Opinione minoritaria Valutazione della concreta necessità di tutelare la sfera personale e patrimoniale di queste persone … senza necessariamente ricorrere alla limitazione totale della loro capacità. 31 31

Alimenti Prestare i mezzi di sostentamento necessari a chi non è in grado di procurarseli, e si trova in stato di bisogno L’obbligazione di alimenti si fonda sul vincolo di solidarietà famigliare Art. 433 c.c. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Procedimento Gli alimenti vanno richiesti dall’interessato (o anche tutore, AdS, mandatario con rappresentanza). Competenza del GdP (fino a €2582) o del TO