Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Anno 2008 LEZIONE N.2 19 APRILE 2008 Costituzione del rapporto di lavoro
Collocamento Il sistema di collocamento è un insieme di regole,istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Fonti normative sul collocamento DLgs n. 469/1997 DLgs n. 297/2002 (modifica il DLgs n. 181/2000) Legge n. 30/2003_Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro DLgs n. 276/2003 modificato dal DLgs n. 251/2004
Il sistema collocamento Competenze dello stato vigilanza conciliazione coordinamento Competenze delle regioni funzioni di programmazione e politica attiva del lavoro Competenze delle province centri per l’impiego
Borsa nazionale del lavoro Art 15 DLgs n. 276/2003 Incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete telematica di nodi informativi regionali Scambio di informazioni in tempo reale da parte di aziende,lavoratori ed operatori sulla domanda ed offerta di lavoro
Agenzie per il lavoro Art 4-7 DLgs n. 276/2003 Le “agenzie per il lavoro”private si affiancano ai “Centri per l’impiego”delle Province. “Agenzie per il lavoro”devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro Requisiti giuridici e finanziari Forma societaria:società di capitali,cooperativa,consorzio di cooperative. Affidabilità:uffici idonei all’uso,competenze professionali,integrità dei dirigenti,divisioni operative. Solvibilità:liquidità e capitali necessari a coprire gli oneri sociali e il costo del lavoro.
Collocamento ordinario DPR n. 442/2000 procedure per il collocamento e per l’impiego dei lavoratori Elenco anagrafico Scheda professionale Abrogati: Libretto del lavoro Liste di collocamento ordinarie e speciali ad eccezione di oLavoratori dello spettacolo oListe di mobilità oLavoratori disabili
Collocamento obbligatorio Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Promozione dell’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro” Obblighi per l’azienda Fino a 14 dipendenti nessun obbligo Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori disabili Oltre 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati
Assunzione Comunicazioni del datore di lavoro Al lavoratore all’atto dell’assunzione DLgs 152/97 Al sistema informatico C.O. il giorno prima della assunzione. L.296/2006 art.1 c.1180 DM 30/10/2007
Comunicazioni obbligatorie (DM 30/10/2007). Dall’11 Gennaio 2008 tutte le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro devono essere effettuate utilizzando i nuovi moduli da inviare per il tramite dei servizi informatici
Moduli Comunicazioni Obbligatorie Per la gestione in via telematica delle comunicazioni obbligatorie sono previsti 4 moduli: UNIFICATO LAV UNIFICATO SOMM UNIFICATO URG UNIFICATO VARDatori
I libri obbligatori Libri matricola e paga DPR 1124/65-DPR 350/94-DM 30/10/2002 Registro infortuni DLgs 626/94-DM 12/09/58 Prospetto di paga L. 4/53
Disciplina del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro subordinato può essere: _ indeterminato o determinato _ a tempo pieno o parziale
Lavoro indeterminato Rapporto di lavoro subordinato senza la previsione di una scadenza finale. Il rapporto si estingue per: _ morte del lavoratore _ consenso di entrambe le parti _ dimissioni del lavoratore _ licenziamento da parte del datore di lavoro
Lavoro determinato (DLgs 368/2001 comma 01 art. 1) Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
Lavoro determinato DLgs 368/2001 circolare ministero lavoro n. 42/2002 Contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro. Elementi essenziali del contratto: _ Forma scritta _ Ragioni giustificanti(carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo) _ Apposizione del termine con possibilità di proroga(1 sola volta e totale durata non superiore a 3 anni)
Limite alla successione di contratti a termine (DLgs 368/2001 art. 5 comma 4-bis introdotto dalla L. 247/2007 art. 1 comma 40) A decorrere dal 1° Gennaio 2008 nell’ipotesi di successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata complessiva del contratto non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.
Lavoro a tempo parziale DLgs 61/2000-DLgs 276/2003 L. 247/2007 Circolare ministero lavoro n. 9/2004 Contratto che prevede un orario di lavoro inferiore(part-time) all’ orario di lavoro normale(full-time). Il lavoro a tempo parziale può essere: Orizzontale riduzione riferita al normale orario giornaliero Verticale prestazioni svolte a tempo pieno ma in periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno. Misto combinazione di modalità orizzontale e verticale
Strumenti di flessibilità sul part-time Lavoro supplementare Lavoro straordinario Lavoro elastico Lavoro flessibile
Clausole elastiche e flessibili Le parti individuali del rapporto di lavoro non possono stipulare clausole elastiche e flessibili in mancanza di disciplina del CCNL (nuova formulazione DLgs 61/2000 art. 3 comma 7 modificato dalla L. 247/2007 comma 44 lettera a)