RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. Clausola di buona fede: è generale, significati diversificati nell’interpretazione giurisprudenziale, ma è necessario rifarsi a valori e comportamenti ritenuti di buona fede secondo l’ESPERIENZA SOCIALE Nella prassi giurisprudenziale 2 requisiti per applicare 1337: 1) affidamento legittimo 2) ingiusto motivo di recesso Responsabilità : extracontrattuale, contrattuale o tertium genus? Interesse negativo risarcibile: spese sostenute, perdite per mancata conclusione ma mai lucro cessante.
Cass., Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26724 In base alla disposizione contenuta nella lett. g) dell’art. 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che in mancanza di autorizzazione scritta del cliente faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario di dar corso all’operazione in conflitto di interessi, non sono le specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo. Non è precontrattuale la responsabilità in cui incorre l’intermediario che compia operazioni in conflitto di interesse quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece di una vera e propria responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria in essere con il cliente: quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo.
Cons.Stato 15/09/2014 n.4674 Nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica può configurarsi accanto ad una responsabilità civile x lesione di interesse legittimo derivante dall’illegittimità degli atti o dei provvedimenti circa la scelta del contraente, una resp. precontrattuale x violazione di norme imperative che pongono regole di condotta da osservarsi durante l’intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica. Le regole di validità e di condotta operano su piani diversi: a) non necessita violazione di regola di validità x resp. Precontrattuale; b) la violazione di regole di condotta non determina necessariamente invalidità della procedura. Il danno risarcibile comprende: a) le spese sostenute dall’impresa per aver partecipato alla gara b)la perdita di chance di stipulare altri contratti (se provata) c) resta escluso il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla stipulazione ed esecuzione del contratto non concluso
T.A.R. Campobasso 7 luglio 2014 n.426 In materia di responsabilità precontrattuale è risarcibile sia il danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute, sia il danno da perdita di chance, derivante da altre occasioni favorevoli perse, sia il danno curriculare, derivante dalla mancata possibilità di arricchire la propria esperienza professionale ad ogni ulteriore fine
T.A.R. Milano 10/06/2014 n.1512 La responsabilità precontrattuale è l’istituto che tende a tutelare la libertà negoziale della parte mettendola al sicuro da coartazioni od inganni incidenti sulle proprie determinazioni negoziali ex art. 1337 c.c.