Dalla Legge di Stabilità al Jobs Act: una riforma ambiziosa!

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Transcript della presentazione:

Dalla Legge di Stabilità al Jobs Act: una riforma ambiziosa! … si può fare?! Brescia, lì 27 marzo 2015 (Avv. Gianluca Geromel) 1

Argomenti dell’incontro Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a TUTELE CRESCENTI: D.lgs. n.23 del 4 marzo 2015; Riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione: D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015 (NASPI). Flexicurity: Più conveniente ricorso al contratto a tempo indeterminato; Maggiori tutele in caso di perdita incolpevole del posto di lavoro. 2 2

Riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione D. Lgs Riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015 NASPI: nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (sostituisce Aspi e Mini-aspi); DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i co.co.co.); ASDI (assegno di disoccupazione); Contratto di ricollocazione. 22/10/10

la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) Articolo 1 Sostituisce ASPI e mini-ASPI 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata ”Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Si applica solo per gli eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015. Cosa significa evento di disoccupazione ? Se il lavoratore licenziato il 31 marzo 2014 riceve una indennità sostitutiva di preavviso di 2 mesi è soggetto all’ASPI o alla NASPI ? 4 4

Articolo 2 (destinatari) 1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Come per l’ASPI sono esclusi: I dipendenti a tempo indeterminato delle PA Gli operai agricoli 22/10/10

Articolo 3 (requisiti) ASPI NASPI REQUISITI CALCOLO   ASPI NASPI REQUISITI disoccupazione involontaria; almeno 2 anni di assicurazione; almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. CALCOLO (retribuzione ultimi 2 anni/settimane contribuzione) x 4,33

Articolo 4 (calcolo e misura)   ASPI NASPI CALCOLO (retribuzione ultimi 2 anni/settimane contribuzione) x 4,33 MISURA 75% della retribuzione media mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,37 (valore per l'anno 2015); 75% del predetto importo più il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2015 all’importo di € 1.195, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Se è superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75% dello stesso, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo medesimo.

Articolo 4 (calcolo e misura)   ASPI NASPI MISURA MASSIMA L'indennità mensile non può superare il tetto massimo previsto per la CIGS straordinaria (1.167,91 per il 2015) L’importo massimo mensile è pari a 1.300 euro (per il 2015). RIDUZIONE ‐ 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione; ‐ ulteriore riduzione del 15% dopo il 12° mese di fruizione L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% dal primo giorno del 4°mese di fruizione.

(logica contributiva) Articolo 5 (durata)   ASPI NASPI (logica contributiva) DURATA Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. Corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (max 104 settimane, max 78 settimane dal 2017). Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione

Esempio di calcolo del NASPI Retribuzione imponibile quadriennio € 80.000; 208 settimane Retribuzione media mensile: 80.000/208*4,33=1.665,36 Calcolo Naspi spettante 1.195*75% = 896,25 1665,36-1195 = 470,38*25% = 117,60 Naspi totale 896,25+117,60 = 1.013,85 Riduzione dal 4° mese: 1.013,85*3% = 30,42 Riduzione dal 5° mese: (1.013-30,42)*3% = 29,48

Condizionalità (art.7) e decadenza (art.11) Condizioni: partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (deve essere emanato decreto) Attuazione e sanzioni con Dm entro 90 giorni da data di entrata in vigore decreto Decadenza: perdita dello stato di disoccupazione violazione delle regole di condizionalità inizio di attività subordinata, autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione raggiungimento requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato acquisizione diritto a assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

Incentivo autoimprenditorialità (art.8) Nessun limite temporale né finanziario per la possibilità di richiedere all’INPS l’EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA IN UNICA SOLUZIONE della prestazione Naspi NON ANCORA EROGATA; autoimprenditorialità: avvio attività autonoma o impresa individuale (nuova fattispecie) o, soprattutto, PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA DI LAVORO O ASSOCIARSI AD UNA COOPERATIVA GIA’ ESISTENTE; invio domanda entro 30 giorni da sottoscrizione quota, o da inizio attività autonoma o impresa individuale; restituzione erogazione se lavoratore instaura prima della scadenza del periodo NASPI altro rapporto di lavoro subordinato (diverso da quello instaurato dal socio con la cooperativa)

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato (art.9) Rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore € 8.000 (pari al reddito escluso da imposizione fiscale): DECADENZA prestazione; SOSPENSIONE d’ufficio della prestazione per la durata del rapporto di lavoro, se rapporto di lavoro non superiore a 6 mesi NB: relativa contribuzione utile per maturare requisiti/durata NASPI 2. Rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale fino a € 8.000: MANTENIMENTO prestazione, purché: comunicazione a INPS reddito presunto entro un mese inizio attività; datore di lavoro (o utilizzatore nel caso di somministrazione) diverso (o che non presenti rapporti collegamento o controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) da quello con cui era instaurato il rapporto di lavoro cessato che ha determinato diritto a NASPI; Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra inizio attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente) - ex art. 10 3. Lavoratore titolare di 2 o più rapporti part-time che cessa da uno dei 2 con reddito inferiore al limite utile per conservare status disoccupazione (4.800 €): MANTENIMENTO prestazione, purché: comunicazione a INPS reddito presunto entro un mese da invio domanda di prestazione; Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra inizio attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente) (ex art. 10).

Compatibilità svolgimento di LAVORO AUTONOMO o IMPRESA INDIVIDUALE (art.10) Attività autonoma o impresa individuale con reddito inferiore a € 4.800 (pari al reddito massimo per conservare status di disoccupazione): MANTENIMENTO prestazione, purché: Comunicazione all’INPS del reddito presunto entro 1 mese inizio attività; Misura Naspi ridotta di importo pari a 80% reddito previsto, rapportato a periodo compreso tra inizio attività e fine periodo NASPI o fine anno (se precedente).

DIS-COLL: art.15 (indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi) Sperimentale per 2015: eventi di disoccupazione da 1-1-2015 a 31-12-2015; Destinatari collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; NO pensionati; NO partita IVA; NO amministratori e sindaci; Richiesti congiuntamente i seguenti requisiti: disoccupati al momento della domanda di prestazione; almeno 3 mesi di contribuzione da 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento; almeno 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno 1 mese con reddito almeno pari a metà importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro (nel 2014 € 1.293/2=646). 4) Requisiti meno stringenti rispetto al passato: NON + operare in regime di monocommittenza; NON + reddito massimo pari a circa 20 mila euro; NON + periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell’anno precedente, ma disoccupazione involontaria all’atto della domanda.

DIS-COLL: art.15 durata indennità decorrenza 50% dei mesi di contribuzione maturati tra il 1° gennaio 2014 e la data di cessazione del rapporto, con massimo di 6 mesi indennità Come Naspi Importo proporzionato al compenso medio mensile percepito negli anni 2014-2015; Riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal 4° mese decorrenza 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o Giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)

ASDI (assegno di disoccupazione: art.16) Dal 1-5-2015 istituito in via sperimentale per 2015; Forma di sostegno al reddito di ULTIMA ISTANZA, a favore di quei lavoratori che: hanno esaurito NASPI; sono privi di occupazione; sono in condizione economica di bisogno Nel primo anno prioritariamente riservata a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo luogo, a lavoratori in età prossima al pensionamento, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande all’INPS e nel limite delle risorse stanziate (200 milioni per 2015 e 200 per 2016); Durata massima 6 mesi; Importo pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita (nel rispetto del tetto massimo importo assegno sociale - 447,61 euro per 13 mensilità nel 2014); Erogazione condizionata ad adesione a percorso personalizzato (predisposto da servizi per l’Impiego), recante: a) impegno di ricerca attiva di lavoro; b) disponibilità ad iniziative di orientamento e formazione; c) accettazione adeguate proposte di lavoro; Necessita approvazione di DM per definire modalità attuative (entro 90 giorni); Possibile estensione a anni successivi.

Contratto di ricollocazione (art.17) Il soggetto in stato di disoccupazione, ha il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione; A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” (voucher) spendibile presso i soggetti accreditati; L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto se il lavoratore viene impiegato in un’attività (FORTE DETERRENTE). Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore sottoscrive con essa il contratto di ricollocazione che prevede: il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; il diritto‐dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato; la mancata partecipazione alle attività di cui ai precedenti punti b) e c), il soggetto decade dalla dote individuale.

Contratto di ricollocazione (art.17) Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo ha diritto a voucher, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità; Con voucher sottoscrive con agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata contratto di ricollocazione che prevede: a) diritto del lavoratore a assistenza per ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata; diritto del lavoratore a iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate; dovere del lavoratore di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte. Ammontare del voucher proporzionato a occupabilità, l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto.