L’ABROGAZIONE di un testo normativo Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – 37121 Verona tel. 045/8012901.

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L’ABROGAZIONE di un testo normativo Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – Verona tel. 045/ – fax 045/ Sito

L’ABROGAZIONE L’art. 15 delle preleggi, rubricato – Abrogazione delle leggi – sancisce che: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge anteriore” ABROGARE significa ELIMINARE UNA NORMA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE, ovvero TOGLIERE EFFICACIA O APPLICABILITA’ AD UNA O PIU’ DISPOSIZIONI, SOSTITUENDOLE CON LA NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA NORMA ABROGANTE

TIPI di ABROGAZIONE L’art. 15 preleggi classifica l’abrogazione secondo diverse tipologie: ABROGAZIONE ESPRESSA Quando viene emanata una norma la quale contiene una specifica disposizione abrogatrice di una o più norme precedenti analiticamente indicate esempio Art. 56, D.Lgs. 22/1997 dispone l’abrogazione di alcune norme analiticamente indicate, a decorrere dalla sua entrata in vigore

ABROGAZIONE TACITA Continua classificazione abrogazione: Opera in assenza di una esplicita disposizione abrogatrice, in ottemperanza al principio lex posterior derogat legi priori, ovvero quando: due norme di pari livello gerarchico, emanate in tempi differenti, aventi ad oggetto la medesima fattispecie prevedono conseguenze giuridiche difformi tra loro A sua volta l’abrogazione tacita può avvenire per INCOMPATIBILITA’ o per emanazione di una NUOVA DISCIPLINA

Continua classificazione abrogazione tacita: abrogazione per INCOMPATIBILITA’ Quando viene emanata una norma la cui disciplina è difforme, e quindi incompatibile, con quella contenuta in una norma precedente. Ne consegue che rispettando una norme si incorre inevitabilmente nella violazione dell’altra La giurisprudenza ha elaborato una nozione ristretta di incompatibilità. In particolare la Cassazione ha asserito che: L’incompatibilità si verifica solo se “fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall’applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra”. (così Cass. civ., sez. lavoro, , n. 1760)

Continua classificazione abrogazione tacita: abrogazione per intervenuta NUOVA DISCIPLINA Quando un’intera materia, precedentemente regolamentata in una o più disposizioni, viene ridisciplinata in altre disposizioni, il cui contenuto non è necessariamente in contrasto con la disciplina precedente esempio I c.d. TESTI UNICI, i quali contengono l’intera disciplina di una materia. es: D.Lgs. 152/2006 – norme in materia ambientale I testi unici possono avere contenuto: meramente ricognitivo: se si limitano a raccogliere norme già in vigore legislativo: se dispongono in modo innovativo Ne consegue comunque l’ABROGAZIONE di tutte le norme precedenti relative alla materia oggetto del testo unico

L’art. attribuisce alla VOLONTA’ POPOLARE una sorta di POTERE di ABROGAZIONE, parziale o totale, di una norma di legge o di atti ad essa equiparati. REFERENDUM ABROGATIVO 75 Cost. Continua classificazione abrogazione: D.P.R. 171/1993, dispone l’abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del Testo Unico in materia di stupefacenti esempio

Continua classificazione abrogazione: caso limite ABROGAZIONE c.d. INNOMINATA abrogazione espressa, con oggetto norme non identificate Tipologia di abrogazione che si attua a mezzo di formule quali, ad esempio: “sono abrogate tutte le norme contrarie ed incompatibili con la presente” QUESTIONE Una tale formulazione lascia all’interprete ampia discrezionalità nel definire quali sono le norme da ritenersi abrogate.

LIMITI all’ABROGAZIONE TACITA Dalla presenza di due norme in contrasto tra loro, perché contenenti disciplina della medesima materia, non deriva inevitabilmente l’abrogazione tacita della norma antecedente. Non ricorre il caso dell’abrogazione tacita, e pertanto non si applicherà la disciplina successiva, quando: 1. Le norme in conflitto sono GERARCHICAMENTE DIFFORMI In questo caso prevale la norma di rango gerarchicamente superiore, anche se precedente.

LIMITI all’ABROGAZIONE TACITA 2. Delle norme in conflitto una è SPECIALE rispetto all’altra In questo caso prevale la norma speciale rispetto a quella generale, anche se precedente. Continua: 3. La materia in oggetto è COSTITUZIONALMENTE RISERVATA ad una determinata fonte legisl. Le norme proveniente dalla fonte costituzionalmente determinata prevalgono, anche su quelle successive e provenienti da diversa fonte.

EFFETTI dell’ABROGAZIONE L’abrogazione di una norma influisce sulla sfera di operatività della disposizione abrogata limitandola: la norma abrogata inizialmente riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, diviene riferibile solo ad una serie di fatti passati. Per valutare le CONSEGUENZE dell’abrogazione di una norma è necessario distinguere le norme in due sottogruppi: disposizioni civili ed amministrative disposizioni penali

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni CIVILI ed AMMINISTRATIVE PREMESSA: Una norma abrogata non può più essere applicata PROBLEMA: Tale affermazione deve essere conciliata con un altro principio del nostro ordinamento - l’IRRETROATTIVITA’ della legge, ovvero “la legge non dispone che per l’avvenire”. (così art. 11 preleggi)

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni CIVILI ed AMMINISTRATIVE Il principio di irretroattività esclude che una disposizione normativa possa venire applicata a fatti o eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore. La norma abrogatrice opera solo per l’avvenire Ne consegue che: la nuova disciplina, contenuta nella norma abrogatrice, non viene applicata ai rapporti giuridici sorti prima dell’abrogazione e non ancora esauriti: a tali rapporti continuerà ad applicarsi la disposizione abrogata la normativa abrogata non verrà applicata a fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della norma abrogatrice.

ECCEZIONE Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni CIVILI ed AMMINISTRATIVE Il principio di irretroattività in materia civile ed amministrativa essendo contenuto in una norma avente forza di legge ordinaria (preleggi al codice civile) non gode di copertura costituzionale Da ciò consegue la possibilità in capo al legislatore di introdurre nell’ordinamento, con espressa previsione, una norma abrogatrice retroattiva, in tal modo derogando al disposto dell’art. 11 preleggi.

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni PENALI Il in materia penale trova copertura costituzionale nell’art. 25, comma 2, Cost: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” In ambito penale si applica un ulteriore principio ancora più garantista, ispirato al c.d. favor libertatis : PRINCIPIO di IRRETROATTIVITA’

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni PENALI L’art. 2, comma 3, c.p. sancisce che: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.” RETROATTIVITA’ della NORMA ABROGATRICE della fattispecie criminale L’art. 2, comma 2, c.p. disciplina il fenomeno dell’abolitio criminis: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni PENALI Si verifica il fenomeno dell’ ABOLITIO CRIMINIS quando una norma posteriore abroga una fattispecie legale criminosa. Il fenomeno trova applicazione: sia quando la norma successiva abroghi l’intera fattispecie criminosa sia quando la norma successiva renda inapplicabile la disposizione incriminatrice antecedente ad uno soltanto dei casi da essa previsti. L’abolitio criminis non gode di tutela costituzionale essendo previsto da una norma avente valore di legge ordinaria. Ne consegue che:

Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni PENALI Ne deriva che, a differenza di quanto si verifica nell’ordinamento civile ed amministrativo, la NORMA PENALE ABROGATRICE: ha EFFETTO RETROATTIVO, ovvero si applica anche a fatti o eventi verificatisi sotto il vigore della normativa precedente se è già intervenuta sentenza di condanna (anche irrevocabile), viene meno la sentenza e gli effetti penali, ovvero l’esecuzione della pena e ad ogni altra conseguenza giuridica, che limiti o precluda le normali facoltà o benefici del condannato Il legislatore può pertanto derogarvi con legge ordinaria [così Cass.pen., ( ), n. 80]

PROBLEMA: Continua effetti dell’abrogazione: Abrogazione di disposizioni PENALI Come si individua la legge penale più favorevole? “L’individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice”. [così Cass.pen., sez. I, ( ), n ]